Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35117 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35117 Anno 2024
Presidente: CONRAGIONE_SOCIALEO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8842/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la quale sono domiciliati.
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ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari legali
rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati prof. NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), presso cui è elettivamente domiciliata.
–
controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma n. 826/2024 depositata il 06/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
In data 30 luglio 1991, la società RAGIONE_SOCIALE, l’allora RAGIONE_SOCIALE, l’allora RAGIONE_SOCIALE e l’allora RAGIONE_SOCIALE sottoscrivevano la Convenzione rep. 1, stipulata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. 684/74, avente ad oggetto l’esercizio dei servizi di collegamento con le isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
In virtù RAGIONE_SOCIALE suddetta Convenzione, e successive proroghe, la società RAGIONE_SOCIALE svolgeva, pertanto, sino al 19 luglio 2012 (data nella quale veniva ceduto il complesso aziendale RAGIONE_SOCIALE medesima società), i suddetti servizi di collegamento marittimo, per il trasporto di merci e di persone, tramite l’utilizzo di mezzi nautici aventi caratteristiche ben individuate e acquistati dalla società medesima che ne avrebbe ottenuto ristoro tramite idonee componenti RAGIONE_SOCIALE sovvenzione annuale. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, la Società era obbligata a svolgere i servizi indicati nei c.d. ‘piani quinquennali’ da presentare al RAGIONE_SOCIALE (successivamente: RAGIONE_SOCIALE) ‘non oltre il terzo trimestre RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente l’inizio del
quinquennio’ e contenenti la descrizione RAGIONE_SOCIALE‘ ‘assetto dei servizi da eseguire’, ovverosia RAGIONE_SOCIALE linee da svolgere, RAGIONE_SOCIALE frequenza di ogni singola linea, dei tipi di nave da adibire ad ogni singola linea.
1.1. Come corrispettivo per lo svolgimento del servizio, l’articolo 3 RAGIONE_SOCIALE Convenzione obbligava le Amministrazioni a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE, ogni anno, una ‘sovvenzione annua di equilibrio’, che veniva ‘determinata per ciascun anno, sulla base di una richiesta presentata dalla Società entro il mese di febbraio (successivamente posticipato al mese di giugno con Atto modificativo del 22 giugno 1994 rep. n. 13) del medesimo anno, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE marina mercantile emanato di concerto con i Ministri del tesoro e RAGIONE_SOCIALE partecipazioni statali […] secondo i criteri riportati nei successivi artt. 4 e 5′. Inoltre, la medesima Convenzione autorizzava le Amministrazioni ad individuare eventuali modifiche RAGIONE_SOCIALE‘assetto dei servizi (art. 1, comma 4, RAGIONE_SOCIALE Convenzione). Tra le suddette modifiche era compresa anche quella relativa all’impossibilità di impiegare le navi e i beni strumentali sulle navi su cui era stato programmato il relativo utilizzo o su altre rotte commerciali, con conseguente necessità di procedere alla loro ‘anticipata radiazione’, da intendersi come esclusione dal servizio. In tal caso, era prevista una rigorosa procedura di regolazione RAGIONE_SOCIALE perdite ‘derivanti alla società dalla eventuale vendita RAGIONE_SOCIALE nave’.
1.2. Nel corso di vigenza RAGIONE_SOCIALE Convenzione, l’assetto dei ‘servizi da eseguire’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE veniva modificato, con specifico riferimento alle unità oggetto del presente ricorso, con i seguenti atti: – Nota del MIT CM 292 del 27 gennaio 2003, con la quale veniva disposto l’utilizzo di una nave di tipo ‘Aries’ in sostituzione RAGIONE_SOCIALE nave ‘Scatto’ sulla linea Fiumicino/Arbatax; -Decreto interministeriale in data 9 marzo 2004, con il quale veniva disposta la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘impiego di una nave di tipo
‘Aries’ sulla linea Civitavecchia/Olbia; – Determinazione RAGIONE_SOCIALE Conferenza di Servizi tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in data 3 maggio 2006 (comunicata con nota del MIT CM/1316 del 15 maggio 2006), con la quale veniva disposta la sospensione RAGIONE_SOCIALE linea Civitavecchia/Olbia, su cui era impiegata una nave di tipo ‘Aries’; – Determinazione RAGIONE_SOCIALE Conferenza di Servizi tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in data 25 marzo 2009 (comunicata con nota del MIT 6856 del 22 aprile 2009), con la quale veniva disposta la soppressione RAGIONE_SOCIALE linea Fiumicino/Arbatax e l’abolizione di una nave di tipo ‘Aries’, impiegata in precedenza su tale linea; – Determinazione RAGIONE_SOCIALE Conferenza di Servizi tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in data 26 novembre 2009 (comunicata con nota del MIT 17178 del 2 dicembre 2009), con la quale veniva disposta la sostituzione di una nave veloce di riserva di tipo ‘Aries’ con una di tipo ‘Scatto’, da impiegare sul collegamento Bari/Durazzo.
Le modifiche apportate a tali piani comportavano, in definitiva, la radiazione anticipata di quattro navi veloci di tipo ‘Aries’ (denominate Aries, Capricorn, Scorpio e Taurus) e di una di tipo ‘Scatto’ (denominata Scatto), regolarmente autorizzate dalle Amministrazioni vigilanti (MIT, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) nelle suddette Conferenze di Servizi.
Nel mese di dicembre 2009, la RAGIONE_SOCIALE riceveva dalla società RAGIONE_SOCIALE una offerta per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE navi Aries, Scorpion e Capricorn e stipulava con quest’ultima un Memorandum of Agreement (contratto preliminare di compravendita), subordinando la stipulazione del contratto definitivo alla valutazione di congruità del prezzo di vendita da parte del MIT (in conformità a quanto previsto dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Convenzione).
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘emanazione del d.l. 5 agosto 2010 n. 125 (convertito in legge 1° ottobre 2010, n. 163), l’art. 1, comma 5 bis , espressamente disponeva la proroga RAGIONE_SOCIALE Convenzione in
oggetto relativamente alle sole ‘clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale’ , così ponendo la questione se l’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Convenzione avesse o meno perso efficacia.
Con D.P.C.M. 5 agosto 2010, la RAGIONE_SOCIALE veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 347/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/2004 e successive modifiche; con successivo provvedimento in data 26 novembre 2010, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto ‘Istanza di autorizzazione all’avvio RAGIONE_SOCIALE procedura di vendita RAGIONE_SOCIALE navi cd. ‘veloci’, il RAGIONE_SOCIALE vigilante (RAGIONE_SOCIALE) sull’amministrazione straordinaria, dando atto (a) RAGIONE_SOCIALE‘esigenza ‘di reperire liquidità necessaria a garantire la copertura dei costi necessari ad assicurare la copertura del servizio pubblico di trasporto marittimo’, (b) nonché RAGIONE_SOCIALE necessità ed urgenza di procedere alla cessione RAGIONE_SOCIALE ‘Navi Veloci’ Aries, Capricorn, Scatto, Scorpio, Taurus, in considerazione ‘dei costi di gestione e di manutenzione […], che grava[va]no sulla situazione di illiquidità senza alcuna contropartita, stante l’impossibilità di utilizzare tali unità per lo svolgimento del servizio di collegamento attualmente svolto da RAGIONE_SOCIALE, autorizzava RAGIONE_SOCIALE ad avviare la procedura di vendita di tali imbarcazioni.
Al riguardo: – per la nave Aries, veniva presentata una offerta di acquisto al prezzo di 970.000,00 euro, da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE; – per la nave Capricorn, veniva presentata una offerta di acquisto al prezzo di 1.025.000,00 euro, da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE; – per la nave Scatto, veniva presentata una offerta di acquisto al prezzo di 271.000,00 euro da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE; – per la nave Scorpio, veniva presentata una offerta di acquisto prezzo di 981.000,00 euro, da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE; – per la nave
Taurus, veniva presentata una offerta di acquisto al prezzo di 955.000,00 euro, da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE
Con provvedimento in data 12 maggio 2011, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, il RAGIONE_SOCIALE vigilante (RAGIONE_SOCIALE) sull’amministrazione straordinaria, rilevando che le offerte pervenute risultavano congrue rispetto ai valori RAGIONE_SOCIALE navi come determinati nelle perizie di valutazione, autorizzava RAGIONE_SOCIALE a vendere le navi veloci ai prezzi sopraindicati alle rispettive società. Pertanto, in data 12 e 14 luglio 2011, le navi venivano vendute alle società acquirenti.
1.3. Per effetto RAGIONE_SOCIALE vendita disposta in conseguenza RAGIONE_SOCIALE ‘anticipata radiazione’ RAGIONE_SOCIALE navi veloci, la società RAGIONE_SOCIALE, lamentando di aver subìto una ingente perdita patrimoniale pari a complessivi euro 166.399.441,66, oltre oneri finanziari, con atto in data 1° e 10 giugno 2011, intimava al MIT di esprimere la formale valutazione di congruità del prezzo, nonché ai Ministri competenti di adottare, entro 30 giorni, il decreto per la regolazione RAGIONE_SOCIALE complessiva perdita, in adempimento di quanto prescritto dall’articolo 7 RAGIONE_SOCIALE Convenzione.
Il MIT e gli altri RAGIONE_SOCIALE non provvedevano e dunque RAGIONE_SOCIALE, lamentando il loro inadempimento, li conveniva innanzi al Tribunale di Roma, giudizio nel quale i RAGIONE_SOCIALE tutti si costituivano, resistendo.
Con sentenza n. 2054/2018 del 30 gennaio 2018 il Tribunale di Roma rigettava la domanda attorea.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva appello e, con sentenza n. 826/2024 del 6 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, condannava i RAGIONE_SOCIALE a pagarle la cd. regolazione perdite.
Avverso tale sentenza i RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propongono ora ricorso per cassazione, affidato a
due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
I RAGIONE_SOCIALE ricorrenti e la società resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono ‘Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE regole di ermeneutica contrattuale e, in particolare degli artt. 1362 e ss. cod. civ. con riferimento all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALE Convenzione del 30 luglio 1991 Rep. n.1, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 5 bis DL n.125/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 163/2010 e 19 ter commi 6, 16, 21 e 23 DL 135/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 166/2009 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.’.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 346 cod. proc. civ., ex art. 360, comma primo, n. 4’.
Rileva, in via preliminare, il Collegio che il ricorso verte in tema di concessione-contratto, avente ad oggetto il trasporto pubblico marittimo sulle tratte di collegamento con le isole maggiori Sicilia e Sardegna, ed in particolare in tema di interpretazione RAGIONE_SOCIALE clausola che -in caso di soppressione di alcune tratte e di conseguente anticipata radiazione di alcune navi dal servizio -prevede, a seguito di procedimento amministrativo e nel coinvolgimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, la regolazione RAGIONE_SOCIALE perdite subite dalla società proprietaria RAGIONE_SOCIALE nave.
Il ricorso deve, pertanto, essere rinviato a nuovo ruolo e deve contestualmente segnalarsi alla Prima Presidente l’opportunità di assegnare il presente ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente in materia di controversie con la Pubblica Amministrazione (cod. 100).
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Manda alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento alla Prima Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare il presente ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza