Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29720 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29720 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15790/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ( vocatiterni.it), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO (EMAIL), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso;
–
contro
ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 156/2020 depositata il 28/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva avanti al Tribunale di Terni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivato al patrimonio della società a seguito del credito abusivamente erogato dalle predette banche mediante finanziamenti ed aperture di credito.
Si costituiva resistendo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace.
Con sentenza del 6 giugno 2017 il Tribunale di Terni, dichiarata la contumacia di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda attorea sulla base dell’affermato difetto di legittimazione attiva in capo al curatore fallimentare e rigettava altresì la domanda della convenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE spiegata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
Avverso tale sentenza proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE avanti alla Corte d’appello di Perugia.
Si costituivano resistendo sia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, sia RAGIONE_SOCIALE, chiedendo in via incidentale che venisse dichiarata l ‘ inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti stante la sua qualità di mera mandataria di Banca RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 156/2020, pubblicata il 28 febbraio 2020 e notificata il 2 marzo 2020 la Corte d ‘ appello di Perugia rigettava il gravame.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, illustrato da memoria, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ., all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio in via preliminare che non consta rituale notifica del ricorso ad RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, a prescindere dalla natura necessaria o facoltativa del litisconsorzio con tale parte, non va in alcun caso ordinata l’integrazione del contraddittorio : infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare dal rispetto effettivo del contraddittorio, di effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.
Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si
tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. Un., 22/03/2010, n. 6826; Cass., 21/05/2018, n. 12515; Cass., 17/06/2013, n. 15106).
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia <>.
Lamenta che la corte territoriale mostra di aver inspiegabilmente trascurato i principi espressi da questa Suprema Corte con la sentenza 20/04/2017 n. 9983 con cui si affermato che ricorso abusivo al credito oltre a costituire reato degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori ed in genere degli imprenditori esercenti un ‘ attività commerciale integra altresì un concorrente illecito della banca, con conseguente insorgere di un ‘ obbligazione risarcitoria in via solidale, e che inoltre, a prescindere dalla natura dell ‘ azione esercitata, il danno inferto direttamente al patrimonio della società fonda un ‘ azione risarcitoria e recuperatoria di massa con conseguente sussistenza della legittimazione attiva del curatore fallimentare ad esperirla. Inoltre il RAGIONE_SOCIALE ha anche specificatamente proposto l ‘ azione ex art. 146 legge fallimentare in correlazione con l ‘ art. 2393 cod. civ., deducendo la responsabilità solidale concorrente delle banche con le condotte illecite degli ex amministratori.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia <>.
Lamenta, oltre a riproporre la violazione e falsa applicazione delle norme già indicate nel primo motivo, l ‘ omessa considerazione, da parte della corte di merito, di un fatto decisivo, costituito dalla allegata e documentata collusione tra l ‘ ex amministratore e le banche finanziatrici, come da comparsa conclusionale di primo grado, e ribadito a p. 16 dell ‘ atto di appello.
I due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.
4.1 In via dirimente va rilevato -in disparte i non marginali aspetti di inammissibilità del ricorso, sia per violazione dell ‘ art. 366, n. 6 cod. proc. civ., non avendo parte ricorrente né idoneamente illustrato i fatti di causa, né lo svolgimento della vicenda processuale, né specificatamente indicato gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass., Sez. Un., 31/10/2007, n. 23019), sia per la deduzione, nel secondo motivo, del vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. pur in ipotesi di doppia conforme (Cass., 19/07/2022, n. 22601)che nessuno dei due mezzi di impugnazione proposti menziona se e come nel corso dell’intero iter processuale siano stati concretamente prospettati i presupposti e le condizioni per l’esercizio diretto dell’azione risarcitoria da parte del curatore, non avendo il RAGIONE_SOCIALE mai specificatamente allegato in causa, né domandato di provare, le solo genericamente prospettate e per niente affatto provatecondotte illecite, ovvero di mala gestio , dell ‘ ex amministratore della società fallita, né il preciso concorso, parimenti illecito, delle banche finanziatrici rispetto a tali condotte.
Tale evenienza è stata incisivamente evidenziata dalla sentenza di primo grado, integralmente confermata, dunque anche sotto tali profili, dalla corte d ‘ appello, ove si legge: <> ed ancora: <>.
4.2 L’ulteriore doglianza del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, fondata sull’aver anche specificatamente proposto, oltre all’azione ex art. 2043 cod. civ., anche l’azione di cui all’art. 146 della legge fallimentare in correlazione con l’art. 2393 cod. civ., è parimenti inammissibile per carenza di impugnazione della ragione del decidere, di per sé sola idonea a sorreggere la conclusione cui perviene la gravata sentenza, fondata sul rilievo della tardività della specificazione della domanda ex 2043 cod. civ.
Benché questa Suprema Corte abbia avuto modo -qui non rilevando approfondire la circostanza se univocamente o menodi affermare che, rispetto alla responsabilità degli amministratori per violazione dei criteri dell’accorta gestione imprenditoriale, la stessa erogazione del credito, ove sia stata accertata la perdita del capitale di quella società, integra un concorrente illecito ex art. 2043 cod. civ. della banca, la quale è tenuta a seguire i principi di sana e prudente gestione, valutando il merito creditizio in base ad informazioni adeguate ex art. 5 t.u.b. (Cass., 20/04/2017, n. 9983, anche invocata dal ricorrente), tuttavia nel caso di specie la domanda riferita al combinato disposto dell ‘ art.
146 della legge fallimentare e dell ‘ art. 2043 cod. civ. è stata svolta dal RAGIONE_SOCIALE in maniera del tutto generica, salvo essere approfondita per la prima volta, e dunque tardivamente, in comparsa conclusionale, come non solo rilevato dal tribunale in primo grado, ma anche espressamente riconosciuto dallo stesso ricorrente a p. 12 del ricorso per cassazione. E la definizione in rito per tale ragione non è stata attinta da valida censura nella presente sede.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione