Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8193 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9681/2022 R.G. proposto da:
NOMERAGIONE_SOCIALE l, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. e
-ricorrente –
contro
. RAGIONE_SOCIALE
I RAGIONE_SOCIALE
NOME . NOME
1″1 RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
I RAGIONE_SOCIALE I, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 9681,2022
Numero sezionale 1364,2024
Numero di raccolì
r
a.generale 8193f2024
-controricorren
uata pub iicazione 26,133,2024
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 615/2022 depositata il 14/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME. n
RI LEVATO CHE:
1.- Con atto di citazione notificato il 5 marzo 2004 e trascritto 9 marzo 2004 COGNOME NOMECOGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Napoli RAGIONE_SOCIALE NOMECOGNOMENOME COGNOME I, con cui era coniugata in regime di comunione legale dei beni, perché fosse accertato il suo diritto d comproprietà sull’immobile ad uso abitativo sito in Napoli Via] omissis I
COGNOME COGNOME, costituente casa coniugale, pervenuto al RAGIONE_SOCIALE C.E. con atto di permuta posto in essere con i suoi germani in data 14 maggio 1992, che gli avevano così ceduto la quota della metà indivisa dell’immobile, per l’altra metà già ricevuto da RAGIONE_SOCIALE C.E. in eredità dai genitori. Nel corso del giudizio RAGIONE_SOCIALE NOMECOGNOMENOME verificò che in data 13 maggio 2004 il coniuge aveva alienato una porzione dell’immobile a NOME.M. e chiese di poter chiamare in causa quest’ultima, per far dichiarare la nullità dell’atto di compravendita siccome posto in essere dal solo C.E. nonostante egli non potesse riteners proprietario esclusivo dell’immobile.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.7999/2007, accolse la domanda originariamente posta da RAGIONE_SOCIALE.G. I, dichiarando la porzione di immobile acquistato da RAGIONE_SOCIALE C.E. RAGIONE_SOCIALE con l’atto di permuta del 14 maggio 1992 era caduta nella comunione legale, ma ritenne nulla – perché nuova – la domanda tesa a far inficiare nullo l’atto d alienazione posto in essere il 13 maggio 2004.
Passata in giudicato tale sentenza, NOME.
RAGIONE_SOCIALE promosse un nuovo
giudizio nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
NOME.ENOME COGNOME e
per sentir dichiarare la nullità dell’atto di alienazione
NOME.
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 1364/2024
4 7..icgtuirCirale NUMERO_DOCUMENTO
posto in essere dal primo in favore della seconda in dàlErà’eri ‘rata p uggazione 26/133/2024 2004, sul rilievo che era stato accertato che NOME.E. non era titolare esclusivo dell’immobile e che, pertanto, non poteva disporne senza il consenso dell’attrice che chiese anche la «restituzione» della proprietà pari a 1/4 dell’immobile, con ordine al conservatore di procedere alle conseguenti rettifiche.
costituirono in prosecuzione i figli ed eredi NOME COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE eccepì nel giudizio l’inammissibilità della domanda, sostenendo che il data 23 marzo 2001 era stata omologata la separazione personale dei coniugi dal Tribunale di Napoli e che, in adempimento degli accordi intercorsi, l’originaria particella catastale identificante l’immobile era stata frazionata generando due particelle che identificavano le porzioni dell’immobile assegnate in uso a ciascun coniuge, di guisa che la domanda dell’attrice doveva ritenersi svolta in relazione ad un immobile non più esistente. Sostenne anche che il bene non rientrava nella comunione legale. Anche NOMECOGNOMENOME si oppose. Nel corso del giudizio di primo grado COGNOME NOMECOGNOMENOME COGNOME decedette e si
, che chiesero accogliersi la domanda della madre NOME
Con sentenza n.1361/2013 il Tribunale di Napoli respinse la domanda di NOME compensando le spese di lite.
In particolare, dopo avere qualificato la domanda come azione di annullamento del contratto ai sensi dell’art.184 c.c., ritenne no provata la malafede della terza acquirente della porzione immobiliare e, quindi, salvi i diritti acquistati dalla stessa con l’ oggetto della domanda, in applicazione dell’art.1445 c.c.
Quanto alla trascrizione della domanda, il Tribunale considerò inefficace la trascrizione della successiva domanda di nullità del contratto proposta nel corso del primo giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in quanto tale domanda era stata dichiarata inammissibile con la sentenza.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 1364/2024
Num.ero di.r,accolta g i e inerale 8193f2024
u ta pulobicazione 26/133/2024
La Corte di appello di Napoli ha, parzialmente 4 accoitoappe
I G.G.
proposto da ed ha dichiarato l’annullamento del contratto
C.E. di compravendita intercorso il 13 maggio 2004 tra
e
NOMECOGNOME I, trascritto il 17 maggio 2004
presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Napoli 1 ai numeri 13464/8466, condannando l’appellata alla rifusione delle spese dell’intero giudizio.
La Corte di merito ha affermato che il Tribunale aveva errato nell’applicare l’art.1445 c.c. alla fattispecie, senza tenere co degli effetti del giudicato rivenienti dalla sentenza n.7999/2007 de Tribunale di Napoli, che aveva accertato l’esistenza della comunione legale tra COGNOME COGNOME ed il coniuge COGNOME COGNOMENOMECOGNOMENOME COGNOME sulla metà dell’immobile di cui si discute, giudicato destinato a spiegare efficacia rifle anche nei confronti di chi aveva acquistato diritti da quest’ultimo.
C.E. , secondo cui egli poteva essere accolta la tesi di Ha, quindi, concluso che da tale giudicato derivava l’invalidità dell’atto di alienazione posto in essere da I C.E. giacché questi aveva disposto di una porzione dell’immobile in comunione con la moglie senza il necessario consenso di questa e che non avrebbe disposto soltanto della propria quota di comproprietà.
Ha aggiunto che il frazionamento catastale eseguito in attuazione degli accordi di separazione del 2001 aveva riguardato soltanto la materiale divisione dell’appartamento in due distinte unità dell’immobile ancora rimasto, quanto al regime giuridico, in parziale comproprietà delle parti.
C.A. I
NOME ha proposto ricorso con tre mezzi corroborati da memoria chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe
indicata.
I G.G.
LI
NOME.
hanno replicato con unico controricorso, illustrato con
memoria.
CONSIDERATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE
Nurnero se.zionale 1364f2024 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione eio errata Numero di raccolta g enerale 8193,2024 applicazione degli artt. 184-191-1445-1147 c.c. dell’art. 112papeezJon e 26,1113f2024 e delle norme correlate con relativo vizio di motivazione.
La ricorrente deduce che la questione relativa alla comproprietà del bene in capo all’appellante NOME.COGNOME. era stata definita con l sentenza n. 7999/2007, passata in giudicato, con la quale i Tribunale di Napoli, dichiarata inammissibile la domanda di nullità dell’atto di compravendita stipulato tra C.E. e B.M.
RAGIONE_SOCIALE 1. aveva dichiarato NOME. comproprietaria per Y4 (250/1000) in regime di comunione dei beni dell’appartamento in Napoli alla INDIRIZZO, distinto in catasto al fgl. 9 part. 298 sub. 5.
Sostiene, COGNOME quindi, COGNOME che COGNOME era NOME caduto COGNOME il RAGIONE_SOCIALE giudicato RAGIONE_SOCIALE sulla inammissibilità della domanda di nullità della compravendita intervenuta il 13 maggio 2004.
Deduce che la sentenza della Corte di Appello è illogica, contraddittoria e resa in violazione del principio tra chiesto pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione eio errata applicazione degli artt. 1100-1103 c.c. e delle norme correlate con relativo vizio di motivazione.
La statuizione censurata è quella ove si afferma che «deriva da tale giudicato (sentenza n. 7999/2007 del Tribunale di Napoli) l’invalidità dell’atto di alienazione posto in essere dal I C.E. il quale ha disposto di una porzione dell’immobile appartenente in comproprietà indivisa anche alla moglie NOME senza il necessario consenso di quest’ultima». Nel caso di specie, quindi, secondo la gravata sentenza l’atto di compravendita tra C.E.
e COGNOME NOME COGNOME necessitava del consenso della moglie NOMECOGNOME
La ricorrente critica tale statuizione perché deduce che il giudice di appello, errando, non ha tenuto conto che la comunione legale dei beni tra gli ex coniugi COGNOME NOMECOGNOMENOME COGNOME e COGNOME COGNOME.G. – per effetto
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dell’intervenuta separazione dei coniugi nel 2001, e àjutin rro di ra nci colta vrale 8193f2024 9:9ta p uElcazione 26,133,2024 prima della stipula dell’atto per AVV_NOTAIO nel 2004 tra
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – si è trasformata in regime di comunione ordinaria, con conseguente applicabilità dell’art.1103 c.c. Il qual prevede «Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota». Ne deduce che il compartecipe può alienare la propria quota o ipotecarla o ancora gravarla di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione ecc.) senza intaccare le quote degli alt com proprietari.
2.3.- Il secondo motivo è fondato e va accolto, assorbito i primo.
2.4.- Va premesso che non ricorre alcun giudicato su quanto oggetto del presente giudizio (compravendita del 13 maggio 2004) a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7999/2007, la quale ha dichiarato inammissibile la analoga domanda di declaratoria di nullità avanzata da RAGIONE_SOCIALE G.G. RAGIONE_SOCIALE perché introdotta tardivamente in corso di causa, in quanto detta pronuncia è processuale.
Invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pronuncia su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanzial e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio» (Cass. Sez. U. n. 35110/2021; Cass. n. 13603/2021; Cass. n. 23130/2020; Cass. n. 10641/2019; Cass. n. 26377/2014); nella specie la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7999/2007 non risulta avere, sul punto, alcun contenuto decisorio di merito e tanto ha rilievo dirimente.
2.5.- Va, inoltre osservato che la questione della individuazione del regime giuridico e della rilevanza dello stesso sull’atto
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compravendita del 2004 di cui si discute, in cons6 1 u g m l e i rià i llig n ae rale 8193f2024 Idata p u Yitca zione 26,133,2024 separazione personale dei coniugi avvenuta nel 2001, è stata introdotta nel presente giudizio dall’originario convenuto sin dal primo grado, ove questi contestò l’applica bilità dell’art.184 c.c., c disciplina gli effetti degli atti di disposizione dei beni ricadenti comunione legale senza il necessario consenso del coniuge, e invocò l’applicazione dell’art.191 c.c., che disciplina lo scioglimen della comunione legale in caso di separazione legale dei coniugi e la trasformazione del regime giuridico in comunione ordinaria. Ne consegue che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto tardiva la domanda svolta da COGNOME COGNOME in appello di applicazione del regime giuridico di cui all’art.191 c.c., atteso che tale questione rientrava nella materia giustiziabile e controversa sin dal primo grado.
2.6.- Tanto premesso, la sentenza in esame risulta viziata e va cassata per avere erroneamente ricondotto la Corte di appello la fattispecie in esame nell’ambito applicativo dell’art.184 c.c. e avere annullato la compravendita della porzione di immobile in comproprietà indivisa tra C.E. e G.G. perché avvenuta senza il necessario consenso di quest’ultima.
2.7.- Secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, alla quale il collegio intende dare continuità (Cass. n. 27084/2021 Cass. civ. n. 6575/2013), la comunione legale tra i coniug costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi di comunione finalizzata – a differenza della comunione ordinaria – alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale.
Ai sensi dell’art. 184 c.c., infatti, nei rapporti con i terzi, ci coniuge, mentre non può disporre della propria quota, ben può disporre dell’intero bene comune ed il consenso dell’altro coniuge si
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Nurnero sezionale 1364f2024 configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un Numero di raccolta generale 8193,2024 limite all’esercizio del potere dispositivo sul bene e si traducepin3huri e 26,1113f2024 vizio da far valere ai sensi dell’art. 184 c.c., nel termine di un a decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla data di trascrizione (v Cass. n. 12923/2012; Cass. n. 12849/2008; Cass. n. 14093/2010).
Non solo il coniuge è comproprietario del bene in regime di comunione legale anche se non sia stato partecipe dell’atto di acquisto ma tale contitolarità perdura anche nell’ipotesi di scioglimento della comunione, prevista dall’art. 191 c.c., sicché l disciplina applicabile alla comunione sciolta e non ancora divisa è quella della comunione ordinaria (Cass. n.8803/2017).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 311 del 1988 ha affermato che la disciplina della comunione legale ha una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria perché nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidia di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditor della comunione (art. 190 c.c.), e infine la proporzione in cu sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tr coniugi o i loro eredi (art. 194 c.c.).
La comunione senza quote rappresenta pertanto uno strumento giuridico finalizzato ad affermare il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con estranei alla stessa e a difendere il patrimonio familiare da inframmettenze di terzi.
Questa fondamentale esigenza, tuttavia, non implica che, una volta che sia stata sciolta la comunione legale (per una delle caus di cui all’art. 191 c.c.), e le parti abbiano maturato diritti di cre riguardo ai beni relitti, uno degli ex coniugi non possa separatamente cedere (ad ogni titolo) la propria quota, ossia la corrispondente misura dei suoi diritti verso l’altro, ad ogni fine
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incidenti sul relitto di quella che fu la comunione coniuga e senza at r a pubbicazione 26,133,2024 che per questo si ponga un problema di radicale invalidità dell’atto di trasferimento.
Né è pensabile che beni che già formarono l’oggetto di un regime di circolazione limitato (ossia assoggettato unicamente al consenso dei contitolari per l’intero) possano persister nell’assoggettamento a limiti così forti anche quando le necessità funzionali originarie siano venute meno definitivamente o per vicende attinenti al vincolo personale o per fatti riguardanti l stesso potere di disporre della componente patrimoniale (da parte di uno dei suoi protagonisti).
Come affermato da Cass. n. 18156/2020, nell’ipotesi di cessazione del regime legale di comunione, la contitolarità dei beni rimane fino alla divisione della comunione divenuta ordinaria: i beni già appartenenti al regime della comunione legale, quando questa non è più vigente, vengono assoggettati a un regime di comunione ordinaria tra gli ex coniugi, in attesa di essere oggetto un’eventuale divisione fra essi.
2.8.- Ne consegue che erroneamente la Corte di appello ha applicato l’art.184 c.c., essendo incontestato che la comunione legale tra i coniugi era già cessata al momento della compravendita e tale circostanza incontestata sin dal primo grado avrebbe doveva essere presa in considerazione per individuare il regime giuridico applicabile all’atto di compravendita in esame e per applicare i principi anzidetti con riferimento alla quota di 1/4 della proprietà dell’intero immobile di pertinenza di G.G. , ed a tanto la Corte di merito dovrà provvedere in sede di rinvio.
3.1.- Con il terzo motivo si denuncia l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la violazione e errata applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, n.4, c.p.c 4 con relativo vizio di motivazione.
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8193,2024 pregiudizievole per lei perché, dopo avere regolarmente acquistato]n e 26,1113f2024 nel 2004 una parte dell’appartamento di proprietà di C.E.
La ricorrente espone che la sentenza impugnata p un gr o a d ys c mente colta generale a distanza di diciotto anni dalla stipula dell’atto si ritrovata una sentenza di annullamento dell’atto di compravendita errata.
3.2.- Il terzo motivo riferito al vizio di motivazione è, dal s canto, inammissibile. Al giudizio trova, invero, applicazione l’art 360, primo comma, n.5, c.p.c., nella nuova formulazione. Ne consegue che il nuovo canone di decisività del fatto storico oggetto di richiesta di revisione da parte della Corte di legittimità connesso alla sua idoneità a determinare un esito diverso della controversia, onde è necessario che nel motivo si indichi il ‘fat storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come” e il “quand tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le part la sua “decisività” (cfr. Cass. Sez. U. n.8053/2014).
Nella specie il motivo difetta di tutti questi elementi e v pertanto, dichiarato inammissibile.
4.- In conclusione, il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto, assorbito il primo motivo ed inammissibile il terzo; l sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello d Napoli in diversa composizione per il riesame e l’applicazione dei principi espressi e per la pronuncia sulle spese del presente giudizi di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo e inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di appello
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Numero sezionale 1364f2024 Napoli in diversa composizione anche per la pronuncia sulie spese Numero di raccolta generale 8193,2024 del presente giudizio di legittimità; RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 26,133f2024
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il giorno 21 marzo 2024.