Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 150 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 150 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19758/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO; rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE ;
– intimata – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 366/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’ APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 7 novembre 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
C.C. 17.11.2022 N. R.G. 19758/2020 Pres. COGNOME Est. Spaziani
Con provvedimento del 23 settembre 1998, a ll’esito di una procedura di esecuzione immobiliare esattoriale promossa per mancato adempimento di un’obbligazione tributaria da parte di NOME COGNOME, fu devoluto al patrimonio RAGIONE_SOCIALEo Stato un immobile sottoposto al regime di comunione legale tra coniugi esistente tra il debitore tributario e NOME COGNOME, e da loro adibito ad abitazione familiare.
NOME COGNOME , ottenuto l’accertamento giudiziale RAGIONE_SOCIALEa comproprietà RAGIONE_SOCIALE‘immobile, nella misura del 50%, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei tributi), chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità o la revoca del provvedimento di devoluzione del l’ immobile staggito, oltre al risarcimento dei danni subiti, e, in via subordinata, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa quota di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘immobile medesimo e la condanna dei convenuti al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo corrispondente al relativo valore.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ottenne l’ autorizzazione a chiamare in causa NOME COGNOME (che rimase contumace) e propose nei suoi confronti, nonché, in via riconvenzionale, nei confronti di NOME COGNOME, domanda di risarcimento del danno per occupazione abusiva RAGIONE_SOCIALE‘immobile devolu to al patrimonio RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, adìto in riassunzione dopo che quello di Campobasso si era dichiarato incompetente, dichiarò inammissibile la domanda principale RAGIONE_SOCIALEa sig.ra COGNOME e accolse quella subordinata nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , condannandola al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘attrice, RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 27.544,37 corrispondente al valore RAGIONE_SOCIALEa quota del 50% di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘ immobile espropriato; rigettò, inoltre la domanda risarcitoria proposta dall’ RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza 7 novembre 2019, n. 366, la Corte d ‘ appello di Campobasso (adìta con impugnazione pr incipale dall’ RAGIONE_SOCIALE e con impugnazione incidentale da NOME COGNOME) -dopo
aver escluso il litisconsorzio necessario con RAGIONE_SOCIALE (società succeduta alla RAGIONE_SOCIALE) non ritualmente evocata nel giudizio di appello, rispetto alla quale doveva ritenersi passata in giudicato la pronuncia di primo grado; e dopo aver rilevato la nullità del rapporto processuale relativo a NOME COGNOME (per mancata notifica al chiamato RAGIONE_SOCIALE‘ atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE) con rimessione RAGIONE_SOCIALEa relativa causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. -ha rigettato l’appello incidentale ed ha parzialmente accolto quello principale, condannando l’RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME la minor somma di Euro 13.772,20, oltre interessi dal 23 settembre 1998 al saldo.
La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Iin base alla giurisprudenza di legittimità (sono state citate la pronuncia n. 6575 del 2013 di questa Corte e le successive conformi), la natura di comunione senza quote RAGIONE_SOCIALEa comunione legale dei coniugi comporta che l ‘ espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento RAGIONE_SOCIALEa comunione legale limitatamente al bene staggito all ‘ atto RAGIONE_SOCIALEa sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà RAGIONE_SOCIALEa somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione;
IIdi conseguenza , stante l’impossibilità di ricostruire il coniuge non debitore come proprietario esclusivo di una parte, anche solo ideale, del bene aggredito esecutivamente, doveva ritenersi infondato l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa sig.ra COGNOME , con il quale era stato lamentato il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di annullamento o nullità o di revoca del decreto di alienazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile , nonché di risarcimento del danno da esso conseguente;
IIIal contrario, mentre doveva reputarsi inammissibile il motivo di appello principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con cui era stato censurato il
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mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria per occupazione sine titulo , si profilava, invece, fondato il diverso motivo con cui era stata dedotta l’eccessiva quantificazione del valore RAGIONE_SOCIALEa quota del 50% RAGIONE_SOCIALE‘immobile staggito spettante alla sig. COGNOME; tale quota, infatti, era stata liquidata dal Tribunale nella somma di Euro 27.544,37, sull’erroneo presupposto che il valore RAGIONE_SOCIALE‘intero immobile fosse quello di Lire 106.666.668, ad esso attribuito dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ esecuzione sulla base RAGIONE_SOCIALEa stima effettuata dal consulente tecnico d’ufficio , mentre, invece, in base alla citata giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto piuttosto farsi riferimento al valore RAGIONE_SOCIALEa somma lorda ricavata dalla vendita del bene; di conseguenza, in accoglimento di tale motivo di appello p rincipale, l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE doveva essere quantitativamente ridotto alla somma di Euro 13.772,20;
IVinfine, la reciproca soccombenza giustificava la compensazione per la metà RAGIONE_SOCIALEe spese dei due gradi di giudizio, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a rimborsare alla COGNOME la residua metà.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte molisana propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Non svo lge difese l’RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis 1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, in via preliminare, rilevato il vizio RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso introduttivo, per essere stato lo stesso notificato all’RAGIONE_SOCIALE presso la sede distrettuale RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato di Campobasso anziché presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Roma.
Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere al rinnovo RAGIONE_SOCIALE‘atto .
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità.
Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile o infondato, risulta superfluo, quan d’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALEe parti ( tra le molte: Cass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; da ultimo, Cass. 27/07/2022, n. 28479).
1.1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2919 cod. civ., 555 e ss. cod. proc. civ., 87 d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ.; nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ.) la ricorrente censura la decisione impugnata per avere respinto il suo appello incidentale e confermato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa sua domanda di rivendica formulata con richiesta di annullamento del provvedimento di devoluzione al patrimonio RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALE‘immobile soggetto ad esecuzione esattoriale.
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La ricorrente sottolinea di essere estranea al debito erariale gravante sul coniuge NOME COGNOME; di essere invece proprietaria del 50% per cento RAGIONE_SOCIALE‘immobile illegittimamente alienato con l’esecuzione esattoriale; di avere già esperito senza esito l’opposizione di terz o all’esecuzione; sostiene , pertanto, di essere le gittimata all’eserc izio RAGIONE_SOCIALE‘azione di rivendica, in conformità ad un , ormai risalente, orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (viene citata Cass. 17/05/2007, n. 11455).
1.2. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 498, 555, 567, 599, 600, 601 e ss. cod. proc. civ. e del d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ.; nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la ricorrente censura la decisione impugnata per aver respinto l’appello incidentale da lei proposto e confermato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa sua domanda di annullamento o revoca del provvedimento di devoluzione al patrimonio RAGIONE_SOCIALEo Stato de ll’immobile soggetto ad esecuzione esattoriale, non ostante la stessa fosse affetta da gravi vizi processuali, consistenti nell’omissione degli avvisi e degli adempimenti disciplinati negli artt. 599-601 cod. proc. civ. -che avrebbero consentito la separazione RAGIONE_SOCIALEa quota del comproprietario non debitore del cespite indiviso e la divisione RAGIONE_SOCIALEo stesso con sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione immobiliare, nonché nella violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni tributarie che avrebbero imposto di procedere preliminarmente ad una procedura esecutiva mobiliare e RAGIONE_SOCIALEe norme che attribuiscono al coniuge condebitore il diritto alla notificazione del pignoramento.
1.3. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi del l’art . 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., in relazione agli artt. 191 e 194 e ss. cod. civ., nonché agli artt. 568 e 569 e ss. cod. proc. civ.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver parzialmente accolto l’appello principale
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RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rid ucendone la condanna al l’indennizzo per l’alienazione RAGIONE_SOCIALEa sua quota , determinata, non già con riferimento al valore del bene, quale stimato dal perito nominato nella procedura esecutiva, ma con riferimento al ricavato lordo RAGIONE_SOCIALEa vendita a seguito dei ribassi degli incanti succedutisi nella procedura medesima.
I primi tre motivi di ricorso -da esaminare congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa reciproca connessione -sono inammissibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360bis n. 1 cod. proc. civ., poiché la Corte d ‘ appello ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame RAGIONE_SOCIALEe prospettate doglianze non offre elementi per mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa stessa.
2.1. In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto con il primo motivo di ricorso, deve escludersi che la domanda principale proposta da COGNOME a NOME rientrasse nel paradigma RAGIONE_SOCIALE‘azione di rivendicazione.
Al riguardo -premesso che l ‘ interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata (cfr. Cass. 26/06/2007, n. 14751; Cass. 09/09/2008, n. 22893; Cass. 06/05/2015, n. 9011) -va evidenziato che la Corte d ‘ appello ha qualificato la domanda principale proposta dalla sig.ra COGNOME, già dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, come domanda di declaratoria di nullità (o di annullamento) e revoca del decreto di trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile staggito, senza fare alcun riferimento al carattere recuperatorio, costituente criterio identificativo RAGIONE_SOCIALE‘azione petitoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 948 cod. civ. (Cass. 14/04/2005, n. 7777; Cass. 16/06/2006, n. 13973); carattere, peraltro, nella fattispecie, smentito dall’incontroversa ci rcostanza che il bene oggetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnato provvedimento di devoluzione non era nel possesso RAGIONE_SOCIALE‘ente convenuto, ma in quello RAGIONE_SOCIALE‘attrice, nei confronti
RAGIONE_SOCIALEa quale era stata infatti proposta domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per occupazione sine titulo .
Del tutto fuori luogo, dunque, è il richiamo, contenuto nel primo motivo di ricorso, al precedente di questa Corte n. 11455 del 2007.
2.2. In secondo luogo, va evidenziato che la legittimazione a proporre, unitamente all ‘opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., anche l’azione di rivendicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicatario dopo la vendita e l’ assegnazione, è stata riconosciuta da questa Corte al terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata (Cass. 13/11/2012, n. 19761), mentre, con riguardo alla peculiare fattispecie in cui il bene ricada nella comunione legale tra coniugi, è stato affermato lo specifico principio secondo il quale la natura di comunione senza quote RAGIONE_SOCIALEa comunione legale dei coniugi comporta che l ‘ espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento RAGIONE_SOCIALEa comunione legale limitatamente al bene staggito all ‘ atto RAGIONE_SOCIALEa sua vendita od assegnazione e con diritto del coniuge non debitore alla metà RAGIONE_SOCIALEa somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso oppure del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass. 14/03/2013, n. 6575).
Sulla base di tale principio, questa Corte non solo ha confermato che l ‘esecuzione sul bene ricadente nella comunione legale tra coniugi può avere ad oggetto il bene esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistente quota RAGIONE_SOCIALEa metà, ma ha ulteriormente specificato che, pur non essendo esclusa la legittimazione del coniuge non debitore ad esperire le opposizioni all’ esecuzione e agli atti esecutivi, nonché l’opposizione di terzo, tuttavia tali rimedi non possono essere da lui esperiti al fine di escludere dall ‘ espropriazione una quota del bene in natura (Cass. 29/05/2015, n. 11175) ed ha ribadito che l’ unico diritto
spettategli è quello di percepire, in sede di distribuzione, la metà del ricavato RAGIONE_SOCIALEa vendita del bene, al lordo RAGIONE_SOCIALEe spese di procedura (Cass. 31/03/2016, n.6230).
Se da un lato, infatti, va ritenuto insussistente l’interesse del coniuge debitore a dedurre l ‘ appartenenza del bene alla comunione legale (poiché, di regola, l ‘ esecutato non ha interesse a dolersi RAGIONE_SOCIALE ‘ appartenenza del bene staggito ad altri od anche solo in parte ad altri ), dall’altro lato va pure esclusa la legittimazione del coniuge non debitore a paralizzare o inficiare gli atti di disposizione del bene compiuti durante il processo di espropriazione, e quindi a rivendicare alcunché sulla base RAGIONE_SOCIALEa deduzione di una pretesa di natura reale, potendo egli soltanto esercitare il diritto personale ad ottenere la metà (lorda, non potendo porsi a suo carico anche le spese di una liquidazione che già ha luogo contro la sua volontà) del controvalore del bene all ‘ atto RAGIONE_SOCIALEa distribuzione.
Questa Corte ha, inoltre, escluso l’applicabilità , alla fattispecie, del meccanismo processuale di cui agli artt. 599-601 cod. proc. civ., attesa la non configurabilità, nel bene oggetto di comunione legale tra coniugi, di una ‘quota’ , come parte ideale del bene staggito sulla quale si puntualizzi la proprietà esclusiva del singolo comunista (Cass. 31/03/2016, n. 6230, cit. ).
I detti principi si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la quale non solo ha reiteratamente riaffermato il principio -costituente la premessa generale RAGIONE_SOCIALEe implicazioni relative ai diritti spettanti al coniuge non debitore -secondo cui la comunione tra coniugi ha natura di comunione ‘senza quote’ (cfr., ad es., Cass. 05/04/2017, n. 8803); ma ha anche puntualmente riaffermato che la rilevata natura comporta che l ‘ espropriazione, per obbligazioni personali di uno solo dei coniugi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la ‘ res ‘ nella sua interezza e non per la metà o per una quota, traendone la conseguenza che, in ipotesi di divisione, è esclusa
l ‘ applicabilità sia RAGIONE_SOCIALEa disciplina sull ‘ espropriazione dei beni indivisi (artt. 599 e ss. cod. proc. civ.) sia di quella contro il terzo non debitore (Cass. 24/01/2019, n. 2047).
Va, dunque, data continuità al l’orient amento secondo il quale, per il debito di uno dei coniugi, correttamente è sottoposto ad esecuzione per l ‘ intero il bene ricadente nella comunione legale con l ‘ altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti RAGIONE_SOCIALEa procedura, fino al trasferimento del bene a terzi, non potendosi riconoscere al coniuge non debitore il diritto di caducare tali atti, né quello di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l ‘ intero, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, RAGIONE_SOCIALEa metà del ricavato lordo RAGIONE_SOCIALEa vendita, dovuta in dipendenza RAGIONE_SOCIALEo scioglimento, limitatamente a quel bene, RAGIONE_SOCIALEa comunione senza quote.
I motivi in esame vanno, pertanto, dichiarati inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112, 116 cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver parzialmente compensato (nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà) le spese dei due gradi di giudizio, pur in presenza di una situazione di soccombenza da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Anche questo motivo è inammissibile ex art. 360bis n. 1 cod. proc. civ., dovendo reputarsi assolutamente consolidata la giurisprudenza di legittimità sull’ incensurabilità RAGIONE_SOCIALEa statuizione di compensazione parziale RAGIONE_SOCIALEe spese, avuto riguardo all’evidente configurabilità di una fattispecie di soccombenza reciproca.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendovi svolto difese l’ RAGIONE_SOCIALE.
6. Per il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile il