Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28516 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28516 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
Ad. 26/09/2023 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 1394/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1394 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3040/2021, pubblicata in data 14 luglio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
26 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proceduto all’espropriazione, in danno di NOME COGNOME, di un bene immobile appartenente a quest’ultimo in comunione legale con il coniuge NOME COGNOME. Il giudice dell’esecuzione ha approvato il progetto di distribuzione della somma ricavata della vendita, riconoscendo la metà della stessa in favore del coniuge non esecutato del debitore,
NOME COGNOME, senza alcuna detrazione per le spese necessarie all’esecuzione .
Il creditore NOME ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale provvedimento.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Palermo.
Ricorre l’COGNOME , sulla base di tre motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Motivo art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione agli artt. 599 e 600 c.p.c. ed all’ art. 1101 c.c .».
Con il secondo motivo si denunzia « Motivo ex art. 360 n. 3 in relazione all’ art. 2741, 2745 e 2770 c.c. ».
Il ricorrente contesta il principio di diritto affermato nella sentenza impugnata, secondo il quale, in caso di espropriazione di beni immobili in comunione legale in danno di uno solo dei coniugi, il coniuge non debitore non può e non deve essere in alcun modo gravato delle spese di esecuzione: a suo avviso, invece, essendo tali spese, almeno in parte, necessarie per lo scioglimento della comunione, esse dovrebbero per tale parte gravare sulla massa.
In particolare, secondo il ricorrente, la fattispecie in esame darebbe pur sempre luogo ad uno scioglimento della comunione sul singolo bene e, secondo i principi generali, le spese di scioglimento della comunione gravano sempre sulla massa; sostiene, altresì, che il proprio credito per le spese di esecuzione andrebbe comunque collocato in prededuzione sul ricavato
della vendita e dovrebbe prevalere sul diritto al controvalore della quota spettante del coniuge non debitore.
I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono manifestamente infondati.
La sentenza impugnata è infatti, con riguardo ai punti in contestazione, conforme all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte secondo cui « la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all ‘ atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato della comunione al momento del suo scioglimento, al controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore, che non ha adempiuto i suoi debiti personali » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013, Rv. 625462 – 01, anche in motivazione; nel medesimo senso, successivamente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11175 del 29/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6230 del 31/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 28526 del 08/11/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 2047 del 24/01/2019, Rv. 652625 -01; Sez. 1, Sentenza n. 18771 del 12/07/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 12879 del 13/05/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 20845 del 21/07/2021, Sez. 3, Sentenza n. 22210 del 04/08/2021, Rv. 662203 -02; Sez. 3, Ordinanza n. 150 del 04/01/2023, Rv. 666945 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023, Rv.
666729 -01; Sez. 3, Sentenza n. 9536 del 07/04/2023, Rv. 667254 -01).
Il ricorso -a giudizio del Collegio -non offre motivi sufficienti o idonei a indurre a rimeditare tale indirizzo, tenuto anche conto del suo conseguito consolidamento.
Con il terzo motivo -non rubricato -non viene in realtà avanzata alcuna specifica censura in relazione alla decisione impugnata: il ricorrente si limita a chiedere una nuova e diversa regolazione delle spese di lite, in virtù dell’auspicato accoglimento dei primi due motivi del ricorso.
Poiché, invece, i predetti motivi non hanno trovato accoglimento, neanche tale richiesta può avere seguito , quand’anche non possa perfino definirsi in sé inammissibile, siccome non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statuizione sulle spese, prospettando la caducazione della stessa alla stregua di ‘ res sperata ‘ , conseguente all’accoglimento del ricorso, presentandosi, così, alla stregua di un “non motivo” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 65091901; Cass. 23/11/2022, n. 34412).
Il ricorso è dichiarato inammissibile , ai sensi dell’art. 360 bis , comma 1, n. 1, c.p.c..
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n.
Ric. n. 1394/2022 – Sez. 3 – Ad. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5
115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-