Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 426 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 426 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso 21577 -2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME
del Lago e prof. NOME COGNOME, giuste procure in atti, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
e
COGNOME NOME, quale erede universale di NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario, con indicazione degli indirizzi pec;
-intervenuto –
avverso la sentenza n. 1138/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024 dal consigliere COGNOME;
sentito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti l’AVV_NOTAIO, per parte ricorrente e interveniente, e l’AVV_NOTAIO del Lago, per parte controricorrente .
FATTI DI CAUSA
Per la migliore comprensione dei fatti di causa è utile premettere che, in data 8 ottobre 1963, NOME COGNOME ebbe in assegnazione, dall’ RAGIONE_SOCIALE, una casa popolare, in Siracusa, al INDIRIZZO, con previsione del pagamento rateale del prezzo; con successivo contratto del 12 luglio 1969, poi, ella vendette l’immobile a suo figlio NOME COGNOME, ricorrente nel presente giudizio.
Il 13 giugno 1979, dopo un anno dalla morte della madre, avvenuta nel 1978, NOME COGNOME contrasse matrimonio con
NOME COGNOME, in regime di comunione legale dei beni e, in costanza di matrimonio, in accordo con l’RAGIONE_SOCIALE proprietaria, pagò le rate mensili di ammortamento fino ad estinzione, avvenuta il 2 marzo 1983; infine, nel 2013 egli si separò.
Con atto di citazione del 4 gennaio 2013, NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Siracusa al fine di sentir dichiarare la sua comproprietà sull’immobile popolare perché acquistato dalle RAGIONE_SOCIALE in costanza di regime di comunione legale con il coniuge.
2.1. Con sentenza n. 237/2016 il Tribunale di Siracusa rigettò la domanda principale: dichiarò, infatti, la nullità della vendita effettuata nel 1969 da NOME COGNOME in favore del figlio NOME COGNOME per violazione del divieto di alienazione di cui all’art. 16 d.p.r. n.2/1959; stabilì, quindi, che l’acquisto del bene si fosse verificato, a seguito del pagamento dell’ultima rata di ammortamento nel 1983, in favore degli eredi di NOME COGNOME, tra cui il convenuto; escluse, pertanto, c he l’immobile fosse stato acquistato in pendenza di comunione legale tra coniugi, in quanto bene personale ex art. 179, comma 1, lett. b) cod. civ.; precisò ulteriormente che, in ogni caso, non vi era prova che NOME COGNOME avesse contribuito con suo denaro personale al pagamento RAGIONE_SOCIALE rate.
Con sentenza n. 1138/2019, la Corte d’appello di Catania accolse l’appello di NOME COGNOME, dichiarandola comproprietaria dell’immobile ex art. 177 cod. civ. per essere stato il bene acquistato in pendenza di comunione legale; qualificò, infatti, l’originario contratto del 1963 come vendita ad effetti reali differiti e rimarcò quindi che, ai fini della comunione legale del bene, aveva rilievo soltanto il momento in cui si produce l’effetto traslativo e che gli effetti reali si erano proprio determinati in costanza di matrimonio, con il pagamento dell’ultima rata. Specificò inoltre che l’assegnazione degli
alloggi popolari attribuiva soltanto il diritto al successivo conseguimento della proprietà, non trasmissibile, per sua natura, mortis causa .
Avverso la sentenza n. 1138/2019 della Corte d’appello di Catania, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
In data 11 dicembre 2020 ha depositato comparsa di intervento volontario NOME COGNOME quale erede universale testamentario di NOME COGNOME deceduto in pendenza di questo giudizio di legittimità.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo NOME COGNOME ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 179 cod. civ. per avere la Corte d’appello di Catania erroneamente ritenuto che l’immobile rientrasse fra i beni compresi nel regime di comunione legale ex art. 177 cod. civ., anziché qualificarlo quale bene personale in quanto acquisito iure hereditatis ex art. 179, lettera b) cod. civ.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. per non avere la Corte d’appello , pur sottolineando la «definitiva e incontestata nullità dell’atto di vendita intervenuto il 17/6/1969» , riconosciuto che l’immobile , rimasto in conseguenza in proprietà alla COGNOME, al suo decesso, sia stato trasmesso a tutti i suoi eredi e abbia invece ritenuto, erroneamente, che egli stesso sia divenuto unico proprietario
dell’immobile, sulla scorta della comunicazione di subentro dei contatti epistolari intercorsi con l’RAGIONE_SOCIALE.
Per altro profilo, in riferimento al n. 5, il ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo dell’avere egli proseguito il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate in nome e per conto di tutti gli eredi.
I due motivi, proposti in subordinazione il secondo al primo, possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione e sono infondati.
La fattispecie è stata ed è disciplinata dal d.P.R. n. 2 del 1959, recante le n
econdo l’art. 15 del d.P.R. n. 2/1959 nella formulazione applicabile ratione temporis , il trasferimento della proprietà dell’alloggio avveniva al momento del pagamento integrale del prezzo.
Nella specie, peraltro, questa norma era stata riprodotta nell’art. 3 del contratto di cessione, secondo cui «il trasferimento della proprietà dell’alloggio con i relativi accessori avverrà quando il prezzo stipulato sarà stato integralmente pagato» (pag. 4, penultimo capoverso della sentenza).
Pertanto, sia per la natura del rapporto (disciplinato da legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a tutela di interessi pubblici) sia per la volontà RAGIONE_SOCIALE parti (che si sono concordemente richiamate ad una espressa previsione normativa), la Corte d’appello ha qualificato il contratto intercorso tra COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE come ad effetti reali differiti, sicché il trasferimento del diritto di proprietà è stato correttamente riportato non al momento della stipula del contratto ma al successivo e diverso momento, espressamente menzionato, del pagamento integrale del prezzo (v. Cass. Sez. 2, n. 3415 del 08/04/1999, in ipotesi di alienazione ex d.P.R. n. 2/1959 di un alloggio di tipo economico e popolare dell’RAGIONE_SOCIALE, con richiamo a Cass. 3 aprile 1980 n. 2167).
Nella specie, tuttavia, il pagamento integrale del prezzo non si era ancora verificato alla morte della contraente COGNOME, in
conseguenza, nessun diritto di proprietà dell’immobile è stato trasferito ai figli iure successionis .
Quindi, risultando accertata incontrovertibilmente la nullità dell’alienazione effettuata da lla COGNOME in favore del figlio, l’immobile per cui è giudizio non è stato acquistato da NOME COGNOME, attuale ricorrente, né in vita della madre né, pro quota , alla morte di quest’ultima ; la proprietà dell’immobile, invece, si è compiuta con il pagamento del prezzo da parte RAGIONE_SOCIALE stesso ricorrente, in pendenza di comunione legale.
Gli acquisti compiuti durante il matrimonio sono, infatti, oggetto di comunione legale ex art. 177 primo comma lett. a) cod. civ. e la conferma, a contrario , si rinviene ne lla tassatività dell’elenco degli a tti che ne sono esclusi, come contenuto nell’art. 179 cod. civ. La tassatività di questo elenco consegue alla funzione precipua di solidarietà propria del regime della comunione legale tra i coniugi, sicché è stato escluso che le leggi in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica possano costituire leggi speciali in deroga all’acquisto dei beni in pendenza di matrimonio ( cfr. in ultimo, in ipotesi di immobili di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, Cass. Sez. 2, n. 14256 del 22/05/2024, con richiami; in ipotesi di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, Cass. Sez. 1, n. 4757 del 12/05/1998).
2.1. Per queste considerazioni, il secondo motivo risulta inammissibile. In disparte ogni considerazione sulla inconferente denuncia, con il primo profilo, di una violazione dell’art. 2909 cod. civ. laddove non è prospettata una violazione di giudicato ma una contraddittorietà della motivazione, deve escludersi che la Corte d’appello abbia verificato l’avvenuto acquisto in pendenza di comunione con argomentazioni incoerenti: al contrario, la Corte ha riscontrato che la COGNOME non aveva pagato integralmente il prezzo di acquisto
stabilito nel suo contratto di vendita con effetti reali differiti e che, in seguito, l’RAGIONE_SOCIALE aveva accettato il subentro di NOME COGNOME e il pagamento da parte sua RAGIONE_SOCIALE rate mancanti, fino alle formali comunicazioni del perfezionamento del trasferimento del diritto di proprietà (pag. 5 primo capoverso della sentenza).
Pure inammissibile risulta il secondo profilo del secondo motivo, concernente l’omessa considerazione dell’esservi stato un subentro in nome e per conto di tutti gli eredi: la valutazione della comunicazione del 10/3/79 (all. sub 5) -che secondo il ricorrente conterrebbe la prova del subingresso in nome e per conto degli eredi -non è stata, infatti, omessa dalla Corte d’appello, ma il contenuto di questa nota è stata invece interpretato, al primo capoverso della pag. 5 della sentenza, come subentro nella posizione della madre del solo ricorrente NOME COGNOME; né dalla sentenza né dal ricorso risulta, poi, quando, nel giudizio di merito, sia stato portato all’attenzione del giudice il fatt o che altri eredi avessero chiesto il subentro e l’RAGIONE_SOCIALE li avesse ritenuti, sia pure implicitamente, come aventi diritto.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente NOME COGNOME al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della controricorrente NOME COGNOME, liquidate in dispositivo in relazione al valore.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 17 ottobre 2024. Il Consigliere rel. est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME