Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28956 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28956 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36188/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti e ricorrente incidentali- nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3510/2018 depositata il 12/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 3510/2018 della Corte d’appello di Napo li, pubblicata il 12 luglio 2018.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in due motivi.
NOME COGNOME ha notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale.
Tutti gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensive.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2 -quater , e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria.
La causa ebbe inizio con citazione notificata il 27 aprile 1996 ed attiene alla divisione della comunione ereditaria di NOME COGNOME, morto ab intestato il 17 ottobre 1994. Il patrimonio ereditario era costituito da un fabbricato rurale con adiacente vigneto in località Moscardino (condotti in affitto da NOME COGNOME) e da un terreno in località Arso (condotto in affitto da NOME COGNOME) di Barano d’Ischia. Il coerede NOME COGNOME dedusse di essere stato il tutore del de cuius e di aver sostenuto oneri per la tutela quantificati in lire 132.818.120, sicché domandò in riconvenzionale il rimborso di tale credito e delle rendite percepite dagli altri condividenti. L’adito
Tribunale di Napoli con sentenza del 5 dicembre 2006 ordinò la vendita all’incanto dei beni ereditari e quantificò in € 145.188,98 il credito di NOME COGNOME verso i coeredi.
La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sui reciproci gravami delle parti, ha rideterminato in € 54.786,82 il credito di NOME COGNOME verso i coeredi, ha attribuito, nelle rispettive quote indicate in sentenza, a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, porzione degli immobili siti in Barano d’Ischia, località Moscardino; ha attribuito, nelle rispettive quote indicate in sentenza, a COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, altra porzione degli immobili siti in Barano d’Ischia, località Moscardino, nonché gli immobili siti in Barano d’Ischia, località Faiano; ha determinato l’importo dei conseguenti conguagli.
4. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, c.p.c., degli artt. 385 e ss. c.c. e dell’art. 2909 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 166, 167, 180, 183 e 345 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1282 e ss. c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116 e 345 c.p.c.,
degli artt. 1282 e ss. c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Le censure del ricorrente principale deducono che la Corte d’appello di Napoli, pur prendendo atto della mancata impugnazione dei rendiconti di gestione della tutela del defunto NOME COGNOME e del provvedimento di relativa approvazione del Giudice Tutelare, ha poi proceduto a rideterminare il credito scaturente da tali atti vantato da NOME COGNOME, violando la preclusione processuale derivante sia dalla mancata proposizione di qualsivoglia domanda sul punto nel giudizio di primo, sia dal ‘giudicato esterno’ intervenuto sul punto per effetto della stessa mancata impugnazione.
Il ricorrente principale contesta inoltre l’accoglimento del terzo motivo dell’appello ‘COGNOME in ordine alla esigibilità degli interessi relativi al credito in questione ed alla mancanza di domanda sul punto da parte dello stesso NOME COGNOME, trattandosi di questioni ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c., mai sollevate nel giudizio di primo grado.
NOME COGNOME critica la sentenza d’appello altresì per aver ritenuto necessaria una apposita domanda al fine di ottenere la corresponsione degli interessi in relazione al credito di cui egli era titolare, derivando la esigibilità e liquidità dello stesso quale effetto della mancata impugnazione del provvedimento di approvazione dei rendiconti di gestione della tutela di NOME COGNOME.
Il ricorrente principale, infine, impugna la sentenza d’appello per non aver riconosciuto neppure il suo diritto ad ottenere quantomeno la corresponsione degli interessi legali per il minor periodo successivo al deposito della sentenza del Tribunale in applicazione della deroga di cui all’art. 345 c.p.c., nonostante la domanda a tal fine proposta in sede di gravame con riguardo al periodo corrente dalla stima al soddisfo.
4.1. Non ricorrono le ragioni di inammissibilità del ricorso principale opposte dai controricorrenti: non quella ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la quale è comunque da verificarsi relativamente ad ogni singolo motivo e suppone che lo stesso motivo contrasti immotivatamente un persistente orientamento di legittimità; non quelle ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il ricorso di NOME COGNOME contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi; e neppure quelle di cui all’art. 366, comma 1, n. 4) e n. 6) c.p.c., le quali comunque devono necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché il corredo della indicazione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti sui cui siano fondate le censure, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 16887 del 2013).
4.2. I quattro motivi del ricorso di NOME COGNOME possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti non fondati.
La sentenza impugnata spiega a pagina 6 che, ferma la incontestabilità dei rendiconti di tutela approvati, l’importo del credito di NOME COGNOME quantificato in primo grado anche alla stregua dell’espletata CTU doveva essere rideterminato per non aver tenuto conto dell’importo di titoli di Stato per lire 10.000.000 intestati al de cuius , come indicati anche dal tutore nei rendiconti del 1990 e del 1998. La Corte d’appello ha poi rilevato la mancata proposizione di domanda per gli interessi e la novità della domanda formulata da NOME COGNOME nell’atto di appello incidentale per gli interessi dalla stima al soddisfo. Sono inoltre illustrate in sentenza (pagina 7) le
somme da calcolare per spese, escluse quelle non documentate, e per rendite.
4.3. La sentenza della Corte d’appello è sul punto immune dai vizi censurati dal ricorrente principale.
4.3.1. È corretto affermare che il rendiconto finale del tutore, approvato con decreto dal giudice tutelare e non impugnato in sede contenziosa nel contraddittorio degli interessati (tra i quali possono comprendersi anche gli eredi, i quali sono legittimati ad agire a tutela dell’eredità) , ai sensi dell’art. 386, comma 3, c.c., rende defin itivi ed irrevocabili gli accertamenti sul conto (cfr. Cass. n. 9470 del 2000; n. 17956 del 2008). La sentenza impugnata ha tuttavia ricalcolato l’importo del credito di NOME COGNOME liquidato in primo grado (il quale aveva una natura articolata, come espone lo stesso ricorrente principale a pagina 2 di ricorso: oneri sostenuti per la tutela e spese di successione, al netto delle rendite), affermando di non tener conto delle spese ‘autocertificate’ e poi computando otto voci contabili, e cioè l’importo di titoli di Stato per lire 10.000.000 e sette spese funerarie e di sepoltura. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME non specifica, come imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale riferimento documentale ad atto prodotto nelle pregresse fasi di merito e oggetto di discussione tra le parti possa dimostrare che la Corte d’appello ha col suo calcolo contrastato una o più partite contabili divenute definitive ed irrevocabili a seguito dell’approvazione del rendiconto finale di tutela.
Non può inoltre dubitarsi che, qualora, in sede divisione giudiziale, un condividente sia stato chiamato, come nella specie, a rendere il conto ai coeredi, il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sull’eventuale saldo a suo favore impone la formulazione di una espressa domanda, in applicazione degli artt. 99
e 112 c.p.c., avendo essi fondamento autonomo rispetto al credito al quale accedono.
Non costituisce domanda o eccezione nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la censura sollevata dal debitore il quale contesti che il giudice di primo grado abbia attribuito gli interessi in assenza di espressa domanda del creditore.
E’ infine da ribadire che la deroga che, per ragioni di economia processuale, l’art. 345 c.p.c. contempla rispetto al divieto generale di nuove domande in appello limitatamente agli interessi (come ai frutti, agli accessori e ai danni) maturati dopo la sentenza impugnata, attiene pur sempre agli accessori di una domanda già proposta in primo grado e non riguarda, pertanto, il caso, come quello in esame, in cui detta domanda sia stata avanzata per la prima volta in appello (Cass. n. 8717 del 1996).
5. Il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME e NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Per i ricorrenti incidentali, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la inesistenza del diritto di credito vantato da NOME COGNOME nei confronti della massa ereditaria, non essendo l’approvazione dei rendiconti annuali di tutela opponibili e vincolanti nei confronti dei COGNOME, neppure risultando ess i all’epoca eredi, qualità acquisita solo dopo la morte di NOME NOME NOME COGNOME (sorelle dell’interdetto NOME COGNOMECOGNOME. Seguono articolate contestazioni su numerose voci rendicontate ed anche contestazioni di ‘nullità’ dei contratti di affitto s tipulati dal tutore NOME COGNOME COGNOME difetto di autorizzazione del giudice tutelare.
5.1. Il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME e NOME COGNOME è inammissibile per inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La censura devolve alla Corte di cassazione una
moltitudine di questioni che implicano accertamenti di fatto in ordine al contenuto delle produzioni documentali, delle quali non si fa proprio menzione nella sentenza impugnata. I ricorrenti non specificano né l’avvenuta tempestiva deduzione di tali questioni dinanzi al Tribunale, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al ” thema decidendum “, né il riferimento alle medesime questioni contenuto in specifici motivi di appello.
Si è poi già detto a proposito del ricorso di NOME COGNOME che il rendiconto finale del tutore, approvato con decreto dal giudice tutelare e non impugnato in sede contenziosa nel contraddittorio degli interessati, ai sensi dell’art. 386, comma 3, c.c., rende definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul conto. La sentenza richiama un rendiconto depositato il 22 maggio 1998 e NOME COGNOME era deceduto il 17 ottobre 1994. Rientrano, quindi, nel novero di coloro che subiscono gli effetti dell’approvazione del conto coloro c he avessero assunto la qualità di eredi quando fu approvato il rendiconto finale nel 1998, come poi gli eredi o aventi causa degli stessi. D’altro canto, sia la giurisprudenza che la dottrina allargano il novero degli ‘interessati’ legittimati ad impugnare il rendiconto finale del tutore ben oltre i soggetti indicati nei primi due commi dell’art. 386 c.c., facendolo coincidere con quello dei soggetti che, in forza dei legami di parentela o affinità, sono legittimati a promuovere l’interdizione o ad impugnare la relativa sentenza (Cass. n. 9470 del 2000). Non possono infine agitarsi in questo giudizio vizi del contraddittorio del procedimento di approvazione del rendiconto di tutela.
6. Il secondo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME e NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 720 c.c. Viene criticato il frazionamento operato dai giudici di appello del fondo in località Scassato e Moscardino, perché sarebbero state
violate le disposizioni del RAGIONE_SOCIALE Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia e perché i ricorrenti incidentali, in quanto titolari della quota maggiore, ne avevano chiesto l’assegnazione per intero.
6.1. Il secondo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME e NOME COGNOME è inammissibile nella parte in cui introduce una questione di diritto (i limiti al frazionamento del fondo posti del RAGIONE_SOCIALE Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia) nuova, che non risulta affrontata nella sentenza impugnata e che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, implicando la necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Né i ricorrenti incidentali indicano, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come e quando tale questione sia stata oggetto di discussione tra le parti nei pregressi gradi di merito.
Quanto al resto, la Corte d’appello di Napoli ha spiegato, a giustificazione della disposta assegnazione, che, avendo NOME COGNOME un credito verso la massa di € 54.786,82 , egli aveva diritto a prelevare beni corrispondenti all’importo dello stesso e l’unico bene che risultava a tal fine capiente era quello in località Moscardino, avendo peraltro i ‘COGNOME‘ quote di maggior valore rispetto ai ‘COGNOME‘.
I ricorrenti incidentali non considerano, dunque, che nell ‘assegnazione degli immobili a norma dell’art. 720 c.c., ai fini della individuazione del coerede o dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, bisogna tener anche conto dei rapporti di debito e di credito tra i condividenti.
Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale vanno perciò rigettati, compensandosi tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza.
Non occorre provvedere al riguardo per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensive,
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione