Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16993 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16993 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23074/2021 R.G. proposto da:
I RAGIONE_SOCIALE F.R. RAGIONE_SOCIALE l, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME.
-intimato-
Nonché sul ricorso iscritto al n. 23136/2021 R.G. proposto da:
I RAGIONE_SOCIALE F.R. RAGIONE_SOCIALE i, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE
contro
NOME.
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 734/2021 depositata il 17/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 734/2021, pubblicata il 17/6/21, in giudizio promosso, nell’agosto 2011, da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dell’ex coniuge NOME, al fine di senti accertare il proprio diritto a percepire il 50% (a) di quanto liquidato, a titoli di compensi professionali per attività svolta confronti di terza società, al convenuto con sentenza n. 689/2009 del Tribunale di Ascoli Piceno e (b) del TFR dallo stesso maturato e percepito, nel 1992, in costanza di matrimonio, in quanto somme tutte ricadenti nella comunione ex art.177 comma primo lett.c) c.c. (comunione sciolta nel 1996 a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra i coniugi), nonché (c) di sentir condannare il convenuto al rimborso della metà degli importi indebitamente prelevati, tra il 1990 e il 1992, nel corso dell’union matrimoniale dai conti correnti comuni e non impiegati ai fini di cui all’art.186 c.c., ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale erano state respinte tutte le domande attoree. In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto prescritto credito relativo agli importi prelevati dai conti correnti comuni, tra 1990 ed il 1992, in difetto di validi atti interruttivi (non ave valenza di atto di costituzione in mora e di richiesta adempimento rivolta direttamente al debitore gli atti giudiziali,
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Nume° di raccolte generale NUMERO_CARTA -ricorren e-
uata p u olicazione 14,136,2023
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. Nurnero di raccfta geLlerale
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memorie e comparse e atti introduttivi, prodotti, soprattutt ,Q in uata p ubblicazione 14,136,2023 difetto di notificazione degli stessi al debitore personalmente) ammissione dei suddetti prelievi da parte del debitore (prese negli atti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad (itern e quindi non aventi valenza confessoria), e il credito relativo al del RAGIONE_SOCIALE TFR RAGIONE_SOCIALE liquidato RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE NOMECOGNOMENOME COGNOME (dovendosi RAGIONE_SOCIALE ritenere tempestivamente sollevata la relativa eccezione da parte d , in sede di conclusioni di primo grado e nell’atto appello, con riferimento a «tutti i diritti e (e pretese vantate dalla RAGIONE_SOCIALE »). , era infondata poi la doglianza circa il rigetto d pretesa creditoria, a titolo di comunione de residuo, sulla metà dei compensi professionali percepiti dal RAGIONE_SOCIALE NOMERAGIONE_SOCIALE per attività lavorativa svolta durante il matrimonio, in dipendenza del rappor professionale con la RAGIONE_SOCIALEsrl, e non consumati per il soddisfacimento di bisogni della famiglia fino al momento dello scioglimento del comunione, in quanto essa non coglieva la rado decidendi della sentenza impugnata, nella quale si era evidenziato che, momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi (nel 1996, secondo quanto accertato in primo grado, a far data d passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale d coniugi), il RAGIONE_SOCIALE M.V. RAGIONE_SOCIALE non aveva né la disponibilità né l’aspettativa di percezione di tali somme durante il matrimonio, avendo inizia il giudizio per vedersi riconosciuta la pretesa creditoria nei con del RAGIONE_SOCIALE lRAGIONE_SOCIALEisrl solo successivamente, ottenendo la sentenza nel 2009, cosicché non poteva averle né consumate né tantomeno sottratte in quanto il credito non era neppure ancora esigibile. M.V.
Avverso la suddetta pronuncia notificata il 18/6/21, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 7/9/21 (due ric uguali depositati da riunire), affidato a nove motivi, nei conf
(che non svolge difese). La ricorrente ha di COGNOME NOME COGNOME depositato identiche memorie nei due ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nijrrierci NUMERO_DOCUMENTO generale NUMERO_DOCUMENTO
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CODICE_FISCALE Firmato Da: COGNOME NOME Da: CA DI FIRrs i lA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Ser ia l Firmato Da: COGNOME NOME Em esso Da: RAGIONE_SOCIALE CA 3 Serial: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 1. La ricorrente lamenta: a) RAGIONE_SOCIALE con il primo mo tivo, i a t a sa Data i uhoholicazione 14,136,2023 applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2943 c.c., in punt ritenuta prescrizione dei diritti; b) con il secondo motivo, violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c, de artt.2943 c.c. e 1219 e 1241 c.c.; c) con il RAGIONE_SOCIALE motivo, motivazione perplessa o apparente, ex art.360 n. 4 c.p.c., in punto di ritenuta inidoneità ad interrompere la prescrizione dell’eccezione di compensazione sollevata in sede di appello della sentenza di divorzio; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. c.p.c., dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sul RAGIONE_SOCIALE motivo d appello, in punto di tardività dell’eccezione di prescrizione de credito vantato in relazione al TFR percepito dal I M.V. l; e) con il quinto motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell’art.1 comma 2, n. 4 , c.p.c., e la nullità della sentenza per motivazion inesistente, in punto di omessa motivazione sull’eccepita tardività dell’eccezione di prescrizione, ovvero ex art.360 n. 5 c.p.c.; f) c il sesto motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell’ar c.p.c., per ultrapetizione, in relazione agli artt.166 e 167, comm 2, c.p.c. e 2938 c.c. e sempre alla decadenza del convenuto dal potere di sollevare eccezioni di merito con la comparsa di risposta; g) con il settimo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p dell’art.115 c.p.c. e del principio di non contestazione, in relazio al fatto della percezione da parte del M.V. di E 30.000.000 nel 1992 a titolo di TFR; h) con l’ottavo motivo, la violazione, e art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.177 comma 1 lett.c) c.c., in ordin diritto vantato di percepire il 50% degli introiti derivati dall’attivi professionale del marito e maturati durante il matrimonio e non consumati al momento dello scioglimento della comunione; i) con il nono motivo, la violazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art. comma 1 lett.c) c.c., per avere la Corte d’appello posto un requisito (l’esigibilità) non contemplato dalla norma. 4 di 15 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
seztinale 293 6f2023 2. Preliminarmente, il ricorso n. 23136/2021 (deposi Numero di raccolta generale 1E993,2023 21/9/21) va riunito a quello n. 23074/2021 (depositato il 2-12 hg ‘,,,,9,-.,11 7. ton e 14,1116f2023 ai sensi dell’art.335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni separat della stessa sentenza (proposte peraltro dalla stessa parte). Peraltro, il secondo ricorso risulta identico per contenuto al primo (e la ricorrente ammette, in memoria, di avere proceduto al secondo deposito telematico dello stesso ricorso «nell’incertezza dell’esito del deposito telematico») sì che si può parlare di un unico ricorso proposto dalla stessa parte, che come tale va esaminato.
3.Le prime tre censure di tale ricorso, attinenti all’idoneità a interrompere la prescrizione dei crediti vantati (con la citazione de 2011) in relazione agli asseriti prelievi da parte del RAGIONE_SOCIALE M.V. RAGIONE_SOCIALE dai conti correnti comuni, di alcuni atti interruttivi (si indicano ricorso la memoria di costituzione del 5/12/1997, depositata, nell’ambito di procedimento per sequestro in corso di causa, in relazione «alla richiesta di mantenimento formulata dal RAGIONE_SOCIALE M.V. ai sensi dell’artt.156 c.c.» nell’agosto 1997 e il ricorso in appello del 27/12/2002, proposto avverso le statuizioni di natura patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio n. 611/2002 del Tribunale di Macerata, con il quale si era eccepito il credit derivante dagli indebiti prelievi dai conti comuni in compensazione dell’assegno divorzile chiesto dal marito), sono inammissibili.
Assume la ricorrente di avere con tali atti giudiziali avanzato domanda di restituzione delle somme prelevate dai fondi comuni nei confronti del RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e che essi, in quanto diretti al difensore del NOME COGNOME erano di per sé idonei ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del debitore.
Orbene, l’atto introduttivo della prescrizione del diritto di credit richiesto dall’art 2943 cit., comma 3, quale atto idoneo a costituir in mora il debitore ossia consistente in un’intimazione scritta recettizia, deve comunque esprimere una volontà di essere soddisfatto e la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere
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la prescrizione – quando non si tratti degli atti previsti Data p uo3licazione 14,136,2023 espressamente e specificamente dalla legge come idonei all’effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell’art. 2943 cod. civ. – costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici (Cass. 29609/2018; Cass. 6336/2009; Cass.19359 /2007; Cass. 22571/2004; Cass. 4789/1999; Cass.723/1981).
Nella parte riguardante l’efficacia interruttiva degli atti giudiziali allegati, le censure sollevate dalla ricorrente investono la ricostruzione del contenuto dei suddetti atti, la cui interpretazione, in quanto volta ad individuare l’intento concretamente dalla creditrice, si risolve un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole ermeneutiche legali o per vizio di motivazione .
Sempre questa Corte (Cass. 14517/2007) ha chiarito che « L’atto interruttivo della prescrizione richiesto dall’art. 2943 cod.civ comma RAGIONE_SOCIALE non deve essere necessariamente identificato con le costituzioni in mora e con i criteri che individuano quest’ultima, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione fa dichiarazione del creditore resa in giudizio di voler insistere nella propria pretesa creda-oda, anche se tale dichiarazione è resa nei confronti del difensore del debitore e non verso questo personalmente, ed anche se fa dichiarazione -che risulti dalla verbalizzazione ufficiale de processo – non abbia forma scritta» (conf. a Cass.5104 /2006). In conformità (Cass. 25984/2011), si è affermato che «in tema di interruzione della prescrizione, posto che l’efficacia interruttiva va riconosciuta all’atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, non può essere negata tale efficacia all’atto di costituzione in mora inviato dal creditore difensore del debitore senza aver prima accertato se il difensore
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possa considerarsi rappresentante, effettivo o aPP aregra9ubbrc9lione 14,1116,·023 debitore medesimo, dovendo ascriversi siffatta qualità di rappresentante all’avvocato il quale, in nome e per conto del debitore, risponda alla richiesta di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. Infatti, fine anzidetto, Peffettività dei poteri rappresentativi è data da conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta e.x art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per l svolgimento dell’attività giudiziale; l’apparenza di detti poteri invece, scaturisce da un comportamento colposo dell’apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore circa il loro valido conferimento».
La Corte d’appello, con riferimento agli atti giudiziali allegati dal F.R. (inclusa la memoria difensiva del 1997, di cui si parla ne presente ricorso), nell’escludere che essi, per il loro specif contenuto, costituissero richieste scritte di adempimento rivolte espressamente al debitore, ha richiamato anche una serie di pronunce intervenute nel rito del lavoro, ove si è affermato, in relazione a domanda introduttiva proposta con ricorso depositato e poi notificato, che «l’effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creda-ore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con a deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell’atto al convenuto» (Cass. 3373/2003; Cass. 14862/2009; Cass. 4034/2017).
Inoltre, con riferimento all’eccezione di compensazione sollevata con l’atto di appello della sentenza di cessazione degli effetti ci del matrimonio, nel 2002, la Corte d’appello ha rilevato che non si trattava di un valido atto interruttivo della prescrizione, i mancanza di una richiesta di adempimento avanzata direttamente
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nei confronti del preteso debitore, ma di una ddesa ‘uopo, a ‘uata pubblicalione 1 , 11,136,2023 nell’ambito dell’ impugnazione della decisione di primo grado volta a contestare la quantificazione dell’assegno di divorzio chiesto dal ma rito, «al solo fine di ottenere dall’adita autorità giudiziaria un provvedimento meno oneroso in ordine alla determinazione» del contributo-assegno divorzile.
Ne deriva che la Corte d’appello ha ritenuto gli atti giudizial inidonei ad interrompere la prescrizione sia per il loro contenuto sia perché non rivolti direttamente al debitore.
Ora, la ricorrente, nelle pagg. da 11 a 13 riproduce, ai fi dell’autosufficienza del ricorso, solo il contenuto della memoria difensiva del dicembre 1997 nel procedimento per sequestro nel giudizio di separazione personale tra i coniugi, nella quale la F.R. affermava che l’importo di «Lire 185.752.000», prelevato dal marito dai conti comuni, «deve» essere restituito dal RAGIONE_SOCIALE M.V. «maggiorat(o) degli interessi e rivalutate, riservandosi all’uopo di agire in separata sede». In nota a pag. 12, la ricorrente deduce che si tratterebbe di una riserva ben precisa, volta ad ottenere l ripetizione di una somma quantificata.
Tuttavia non si ravvisano vizi di violazione di legge (non essendo invocate violazioni dei criteri ermeneutici di interpretazione dell scritture), con riguardo all’art.2943 c.c. in particolare, considera che, in tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell’artico 2943 cod. civ., perché un atto abbia efficacia interruttiva, dev contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, «l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confront soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora», essendo stata ritenuta « priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento d danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati
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trattandosi di espressione che, per genericità ed ipotetípta fl on uata (ubbiicazione 14,136,2023 può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento» (Cass. 25500/2006; Cass. 3371/2010; Cass. 28518/2022).
In ordine poi all’atto di appello, nel giudizio di divorzio, notific nel dicembre 2002 al difensore del I M.V. I, contenente l’eccezione di compensazione del credito relativo all’assegno divorzile chiesto da quest’ultimo con il credito di essa F.R. vers il primo per i prelievi «sui conti correnti muliebri» di complessivi «E 185.924,48» (E 360.000.000) operati dal marito, la ricorrente, alle pagg. 13 e 14 del ricorso, contesta l’interpretazione offerta dall Corte di merito e ne afferma la valenza interruttiva della prescrizione, in quanto si trattava comunque di un atto giudiziale contenente una eccezione riconvenzionale volta a paralizzare la pretesa avversaria (in punto di riconoscimento di un assegno divorzile) ma pur sempre implicante la volontà di avvalersi del controcredito derivante dal diritto di restituzione dei preliev illegittimi, al fine di estinguere il proprio debito .
La deduzione risulta però priva di specificità, in quanto, ai fini dell prova della erronea valutazione da parte della Corte d’appello della controeccezione di interruzione della prescrizione, sarebbe stato necessario riprodurre il contenuto dell’atto di appello non solo i pochi estratti di pag. 13.
In ogni caso, il vizio di motivazione apparente o del tutto carente ed illogica non ricorre (Cass. Sez. Un. 22231/2016).
Il quarto, quinto e sesto motivo, tutti attinenti alla questi della tardività dell’eccezione di prescrizione del credito per quota del TFR percepito dal I M.V. i sono inammissibili.
La Corte d’appello ha ritenuto che il motivo di gravame proposto non coglieva nel segno l’eccezione specifica RAGIONE_SOCIALE era stata tempestivamente sollevata da parte del RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME «in sede di conclusioni» di primo grado e nell’atto di appello con riferimento a
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«tutti i diritti e le pretese vantate dalla RAGIONE_SOCIALE.
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riferimento al credito da TFR (per circa C 30.000,00) percepito dal coniuge divorziato.
La ricorrente deduce, oltre a vizio di motivazione, che la Corte d’appello avrebbe violato anche gli artt.166 e 167, comma 2, c.p.c., in quanto il RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME non aveva, in primo grado, «argomentato» tempestiva (in comparsa di costituzione e risposta) eccezione (in senso stretto) di prescrizione con riguardo all specifico credito ex adverso vantato sul TFR, riproducendo un estratto di tale atto difensivo, riguardante il solo credito da preli nei conti correnti comuni.
Ma la Corte d’appello afferma che «nelle conclusioni di primo grado» il RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME aveva chiesto dichiararsi prescritti tutti i diritti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE F.R.
E questa Corte, esaminati gli atti (Fascicoletto “A”, non “8”, come erroneamente indicato in ricorso, file depositato in via telematica dalla ricorrente), essendo dedotto un vizio di error in procedendo, rileva che, in sede di comparsa di costituzione e risposta de M .V. del 19/21-11-2011, nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, lo stesso eccepiva (a pagg. 9 e ss «intervenuta prescrizione di tutti i diritti vantati dalla sign COGNOME.NOMECOGNOME , con riguardo sia alla prescrizione decennale sia a quella quinquennale, rilevando che , pur nell’ipotesi che egli avesse «eseguito prelevamenti non autorizzati dai conti correnti intestati alla moglie» o «illegittimamente sottratto somme alla comunione», il termine di prescrizione del diritto alla restituzione vantato dal moglie avrebbe comunque iniziato a decorrere, quantomeno, dal 1996, con loro conseguente prescrizione. Al punto 3 delle conclusioni, in tale comparsa, il M.V. chiedeva accertare e dichiarare che «tutti» i diritti e le pretese della RAGIONE_SOCIALE F.R. RAGIONE_SOCIALE sono prescritte.
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Risulta pertanto del tutto corretta la statuizione, non e uata puoi° icazione 14,136,2023
attinta dalle censure.
Il settimo motivo, attinente al merito della pretesa creditori relativa al TFR, è di conseguenza assorbito.
6.L’ottavo ed il nono motivo, riguardanti il credito vantato sui compensi professionali riscossi dal COGNOME NOME COGNOME dalla società RAGIONE_SOCIALE sri (a seguito di giudizio, definito in primo grado nel 2009, d accertamento del credito, avviato dalla società RAGIONE_SOCIALE nel 1993, allorché i coniugi NOMECOGNOME NOME COGNOME ‘erano ancora sposati, essendosi poi separati con sentenza definitiva del 1996) sono, invece, fondati.
La Corte d’appello ha affermato che la pretesa, a titolo di comunione de residuo, ex art.177, comma 1, lett.c), c.c., sulla metà dei compensi professionali percepiti dal RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME per attività lavorativa svolta durante il matrimonio, in dipendenza del rapporto professionale con la RAGIONE_SOCIALEsrl, e non consumati per il soddisfacimento di bisogni della famiglia fino al momento dello scioglimento della comunione, era inammissibile in quanto la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale si era evidenziato che, al momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi (nel 1996, secondo quanto accertato in primo grado, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi), il M.V. non aveva né la disponibilità né l’aspettativa di percezione di tali somme durante il matrimonio, avendo iniziato il giudizio per vedersi riconosciuta la pretes creditoria nei confronti del RAGIONE_SOCIALE solo successivamente, ottenendo la sentenza nel 2009, cosicché non poteva averle né consumate né tantomeno sottratte, in quanto il credito non era «neppure ancora esigibile».
Assume la ricorrente che ai fini della propria domanda rilevava, invece, solo che il credito fosse maturato in costanza di matrimonio (il che si poteva evincere dalla domanda riconvenzionale azionata
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I, nel giudizio promosso nel 1993 dalla lRAGIONE_SOCIALE
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oltre E 400.000.000) e che non fosse stato consumato al momento dello scioglimento della comunione nel 1996 (dato questo pacifico poiché, a quella data, non era stato neppure riscosso).
Questa Corte (Cass. 14897/2000) ha ribadito che «costituiscono oggetto della comunione cosiddetta “de residuo”, ai sensi dell’articolo 177 lett c) cod. civ., non solo quei redditi per i qual riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, perc etti e percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione». Secondo tale orientamento, i proventi dell’attività separata dei coniugi, contemplati all’ art. 177 c.c., lettera c), percepiti o debbono esserlo, per i quali manchi la prova, ad opera del coniuge titolare, del loro utilizzo per le esigenze della famiglia o investimenti già compresi nella comunione, entrano immediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione e (con inversione dell’onere della relativa prova, ricadente sul coniuge titolare) solo i proventi per i quali sia raggiunta quest prova (vale a dire la dimostrazione che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione) resterebbero esclusi dalla caduta in comunione de residuo.
Successivamente, rispondendo alle obiezioni mosse da parte della dottrina su tale interpretazione, secondo cui i proventi dell’attivi separata di ciascuno dei coniugi «entrano di pieno diritto a far parte della comunione immediata», essendo destinati indistintamente al «consumo» della famiglia, si è poi precisato che «l’art. 177 lett. c) del codice civile esclude dalla comunione legale proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo
Nurnero sezionale 2936f2023 scioglimento della comunione» (Cass 13441/20193 . r Cass. n . N u rrie ro di raccoita generale 1E9912023 2597/2006). RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 14,1:W2023
Alla luce di tale indirizzo, i redditi individuali dei coniugi – tanto si tratti di redditi di capitali (art. 177 c.c., lettera b), quanto tratti di proventi della loro attività separata (art. 177 c.c., lette – non cadono automaticamente in comunione, secondo il meccanismo di comunione differita coniato dal legislatore del 1975, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione; la comunione immediata riguarda solo gli «acquisti» (art. 177 c.c., lett. a), le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dop matrimonio (art. 177 c.c., lett. d), nonché gli utili e increme delle aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi (art. 177 c.c., comma 2).
In motivazione nella sentenza n. 2597 del 2006 si è aggiunto che « fa comunione de residuo non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della comunione ed a carico del singolo coniuge, ma di luogo ad una semplice aspettativa di fatto, in quanto solo al momento dello scioglimento della comunione viene ad operarsi un vero e proprio ritrasferimento, nel senso di una comproprietà differita». In sostanza, l’acquisizione differita dei redditi personali implica che il percettore dei redditi, dopo aver assolto l’obbligo d contribuzione ai bisogni della famiglia, ha la più ampia disponibilità dei redditi stessi, potendo, a sua discrezione, consumarli sia favore della comunione, operando degli acquisti che, a norma dell’art. 177 lett. a), entrano in comunione, sia a favore di stesso, operando acquisti che, per l’uso cui vengono destinati, vanno considerati quali beni personali ex art. 179, lett. c) ed e) c Il principio è stato successivamente ribadito (Cass.21648 /2010; Cass. 5652/2017).
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° di raccol taieTale 16993f2023 Tanto premesso, in base alla lettera dell’art.177 lett.c) i prov Dà-ta p ubb icazione 14,1116,2023 delle attività separate cadono nella comunione differita o de residuo anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione (come prescritto espressamente, invece, dalla lett.b) per i frutti dei beni personali, cfr. C 1429/2018) ed anche se ancora non esigibili, in difetto d previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale.
Tra essi sono compresi proprio i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.
Non è poi esatto quanto affermato dalla Corte d’appello in ordine al fatto che, al momento dello scioglimento della comunione (nel 1996, secondo quanto accertato in giudizio), il RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME non aveva ancora la disponibilità delle somme di cui l’attrice ha chiesto l’attribuzione della metà, «avendo il predetto iniziato il giudizio al fine di vedersi riconosciuta la propria pretesa creditoria nei confronti della sri RAGIONE_SOCIALE soltanto dopo lo scioglimento della comunione», cosicché egli non aveva non solo la disponibilità ma «neppure (‘aspettativa di percezione di tali somme durante il matrimonio» e certamente non poteva averle consumate né tantomeno sottratte.
Invero, il giudizio per l’accertamento del credito era pacificamente iniziato nel 1993, come allegato dalla ricorrente.
Ne consegue che i proventi in oggetto rientravano nell’ambito della disciplina di cui all’art.177, comma 1°, lett.c), c.c.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto: « Ai sensi dell’art.177 lett,c), i proventi dell’attività separata svolta ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuo ove non consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione e quindi anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora
Nurnero sezn;inale 2936f2023 non RAGIONE_SOCIALE esigibili, in difetto di previsione in tal senso. eeira p o urche ec ita generale 1E993,2023 costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimen tater fuEbtantio n e 14,1:W2023 relativi al periodo di vigenza della comunione legale; tra essi sono compresi i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate».
Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti l’ottavo e il nono motivo del ricorso, respinti i restanti, con cassazione dell sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte, riunito il ricorso n. 23136/2021 a quello n. 23074/2021, accoglie l’ottavo e il nono motivo del ricorso così unificato, cas l’ordinanza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 sian omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in ca diffusione del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2023.