SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 355 2026 – N. R.G. 00000932 2023 DEPOSITO MINUTA 19 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
l
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
Seconda sezione civile
composta dai magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo RAGIONE_SOCIALE al n. NUMERO_DOCUMENTO
, cod. fisc. nato a Cassano Spinola (AL) il DATA_NASCITA, ivi residente in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, cod. fisc. del Foro di Alessandria, dall’AVV_NOTAIO, cod. fisc. del Foro di RAGIONE_SOCIALE, e dall’AVV_NOTAIO, cod. fisc. del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Torino, INDIRIZZO C.FRAGIONE_SOCIALE
APPELLANTE
CONTRO
, nata a Tortona il DATA_NASCITA (codice fiscale: ), residente in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale: ), con studio in INDIRIZZO INDIRIZZO (n. di fax presso cui effettuare le comunicazioni: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica certificata: presso di lui elettivamente domiciliata C.F. C.F.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
(cod. fisc. ), nato il DATA_NASCITA a Novi Ligure (AL) e (cod. fisc. ), nata il DATA_NASCITA a Novi Ligure (INDIRIZZO), entrambi residenti a Cassano INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (cod. fisc. , del foro di Milano RAGIONE_SOCIALE
INTERVENIENTI IN APPELLO
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante :
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Alessandria n. 450/2023, pubblicata in data 29 maggio 2023,
in via preliminare: disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, in riforma della sentenza impugnata:
accertare il patrimonio in comunione dei coniugi al 28 luglio 2014;
accertare in via riconvenzionale che nella comunione dei coniugi sono ricompresi anche i beni acquistati da in costanza di matrimonio, e i frutti e i proventi della sua attività lavorativa (conti correnti, dossier titoli, polizze/RAGIONE_SOCIALE vita, proAVV_NOTAIOi finanziari, diritti di credito ecc.) e non consumati al 28 luglio 2014, oltre interessi legali a far data dallo scioglimento della comunione al saldo;
conseguentemente, valutati i rapporti tra i coniugi di debito-credito (anche a titolo personale e in via riconvenzionale per rimborsi/restituzioni/indennizzi), predisporre il progetto di divisione, con determinazione delle rispettive quote, indicando eventuali conguagli in denaro;
conseguentemente procedere alla divisione dei beni in comunione tra i coniugi, con attribuzione delle rispettive quote;
respingere la domanda di rimborso della somma di euro 30.000 annui a titolo di indennizzo per il godimento della quota di beni di trattandosi di beni personali del solo e/o dell’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘;
in via istruttoria acquisire e/o disporre ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. nei confronti di e/o nei confronti di UBI-Banca Regionale Europea, ora , relativamente al saldo alla data del 28 luglio 2014 dei conti correnti e strumenti finanziari collegati (dossier titoli, polizze vite, e altri comunque denominati) intestati/cointestati a e nello specifico:
conto corrente bancario n. 43279 (poi conto n. 42224494) chiuso il 1° aprile 2021, intestato a e ad e connesso deposito titoli collegato n. 98/15268;
– conto corrente bancario n. 10531 (poi conto Bper n. 42220786) intestato a
e
e connessa polizza n. 313698 di Lombarda
a favore di
e connesso deposito titoli n. 98/56374;
acquisire e/o disporre ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. nei confronti di e/o nei confronti di relativamente alle assicurazione/polizza vita e/o proAVV_NOTAIOi finanziari intestati/cointestati/maturati alla data del 28 luglio 2014 a favore di e nello specifico polizza vita n. NUMERO_DOCUMENTO;
sempre in via istruttoria, previa individuazione da parte del Giudice, sulla base e nei limiti delle domande formulate dalle parti, dei beni ricadenti nella comunione de residuo, disporre la rinnovazione della CTU al fine di predisporre un progetto di divisione, valutata la divisibilità dei beni secondo le quote dei comproprietari, valutati i rapporti tra i coniugi di debito-credito (anche a titolo personale e in via riconvenzionale per rimborsi/restituzioni/indennizzi nei limiti delle domande formulate dalla parti e ammesse da Giudice), privilegiando la divisione in natura, tenendo conto delle preferenze eventualmente espresse, quantificando eventuali conguagli, e tentando infine la conciliazione delle parti;
sempre in via istruttoria ammettere i capitoli di prova non ammessi di cui alla memoria ex art. 183, n. 2 con testi indicati;
Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali, relativamente a entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.’
Appellata:
‘Respinta ogni diversa istanza.
Dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l’appello principale di
.
In accoglimento dell’appello incidentale di ed in parziale riforma della sentenza di primo grado:
Dichiararsi tenuto e condannarsi alla corresponsione a favore di , oltre alla somma capitale di € 238.423,38, già disposta dalla sentenza di primo grado quale quota di metà degli altri beni della comunione, dell’ulteriore somma capitale di € 72.955,00, per un totale quindi di € 311.378,38, ovvero di quella anche maggiore meglio vista, sempre con gli interessi legali e la rivalutazione dalla data della sentenza di primo grado al saldo.
Attribuirsi la proprietà dell’autovettura Citroen targata TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO .
Dichiararsi tenuto e condannarsi al rimborso a favore di della somma capitale di € 28.169,78, quale quota di metà delle somme personalmente anticipate per la comunione da , oltre interessi di Legge dal dovuto al saldo.
Dichiararsi inammissibile l’intervento di e e rigettarsi in ogni domanda ed istanza da loro formulata.
Con il favore delle spese del presente grado di giudizio.
Condannarsi e al risarcimento dei danni a favore di ex art. 96, 1° comma c.p.c. ovvero al pagamento a favore della stessa di una somma equitativamente determinata ex art. 96, 3° comma c.p.c.
Previa in ogni caso convocazione a chiarimenti del C.T.U.’
Intervenienti:
‘VOGLIA previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell’esecuzione della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, accertata la fondatezza delle argomentazioni recate dagli esponenti a fondamento dell’intervento, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili:
dichiarare la nullità della sentenza N. 450/2023 del 29/05/2023 pronunciata dal Tribunale di Alessandria nel giudizio distinto N. 2766/2019 RG, giacché inutiliter data per mancata integrazione del contraddittorio con tutti i contraddittori necessari, con rimessione delle parti innanzi al Giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.;
condannare le controparti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite, compensi professionali, oltre e oneri accessori del presente grado del giudizio.’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio chiedendo la divisione dei beni che erano caduti in comunione legale tra il 5/9/1993, allorché si erano sposati, e il 28/07/2014, allorché avevano convenzionalmente mutato il regime patrimoniale in quello di separazione dei beni (per poi in seguito separarsi giudizialmente).
Allegava che tali beni erano da identificarsi:
-in alcuni terreni agricoli (fg. 3 mapp. 202,203, 252 e fg. 5 mapp. 3, 132,256,261, 398, 400 e 402) e un capannone agricolo (fg. 3 map. 383) acquistati da coniugi insieme;
-nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ costituita dal marito nel 2001 (bestiame, attrezzature agricole, scorte);
-in una vettura ‘ pagata quasi interamente da ‘;
-negli arredi della casa coniugale;
-nei conti correnti intestati al marito (BPN 020124, Cariparma 46319976, Unicredit 1046988325) o cointestati al marito e a suo fratello (BPN 0615 e Cariparma 46421121).
Chiedeva un indennizzo per il godimento esclusivo da parte di della sua quota di immobili e di beni RAGIONE_SOCIALEli dal momento di scioglimento della comunione.
Nel costituirsi , aderendo alla richiesta di divisione, asseriva:
-che i terreni erano stati acquistati – e il capannone costruito – con denaro suo o della sua famiglia e per soddisfare le esigenze dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, onde dovevano considerarsi suoi beni personali;
-che, in ogni caso, il capannone solo per una minima parte insisteva su terreno in comproprietà con la e in sede di divisione avrebbero dovuto considerarsi pro quota i costi per la costruzione del capannone e per le migliorie (lavori di messa in sicurezza della zona di accesso e per la realizzazione della pavimentazione esterna);
-che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE doveva considerarsi suo bene personale, in quanto preesisteva al matrimonio e gli era stata donata nel 2001 dal padre, la moglie era sempre rimasta estranea alla sua gestione e non aveva mai contribuito economicamente; l’RAGIONE_SOCIALE era da considerarsi in comproprietà tra lui e il fratello; in ogni caso, oltre alle poste attive dell’RAGIONE_SOCIALE, avrebbero dovuto essere considerati i finanziamenti in corso al momento di scioglimento della comunione.
Chiedeva di inserire nella massa da dividersi i risparmi della alla data di scioglimento della comunione (una polizza e conti correnti) e di suddividere in parti uguali i mobili; allegava che i conti 02014 e 46319976 erano intestati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e dunque erano suoi beni personali) e che, parimenti, anche il conto 0615, sebbene cointestato con il fratello, era di natura RAGIONE_SOCIALEle, mentre il conto cointestato 46421121, essendo comune con il fratello, doveva cadere in comunione solo per la metà; non doveva, invece, essere considerato il conto 104698325 in quanto aperto dopo lo scioglimento della comunione.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la chiedeva di inserire nella massa attiva la polizza RAGIONE_SOCIALE 05164246 stipulata dall’ex marito nel 1995, asserendo che tutte le rate erano state da lei pagate sino al 2015, con conseguente richiesta di restituzione di tali somme e comunque di metà dell’ammontare della polizza.
Allegava che la polizza vita RAGIONE_SOCIALE 5164250 a lei intestata (che dalla successiva memoria di controparte si ricavava trattarsi della polizza già citata nella memoria di costituzione del ) era stata da lei interamente pagata e, dunque, era da escludere dalla comunione.
Allegava doversi ricomprendere nella massa immobiliare i seguenti ulteriori beni acquistati separatamente dal marito nel corso della comunione:
-il terreno agricolo fg. 6 map. 16;
-i terreni fg. 3 mapp. 245, 247, 249, 251 oggetto di sentenza di usucapione a favore di e i fabbricati che erano stati realizzati sui mapp. 245 e 247.
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. la produceva gli assegni per complessivi € 33.800 utilizzati per il pagamento dell’auto (il cui prezzo complessivo era stato di € 36.800), nonché otto assegni bancari dell’importo ciascuno di € 3.219,94 per il pagamento della polizza RAGIONE_SOCIALE di .
Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. specificava meglio che nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lavoravano anche il fratello e la cognata (che risultavano iscritti sin dall’inizio sotto la sua impresa a
livello previdenziale e risultavano già come lavoratori, come lui e la madre, nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del padre, come si sarebbe dovuto ricavare dalla visura relativa a quell’RAGIONE_SOCIALE).
Sosteneva che i terreni citati nella prima memoria della controparte, in quanti aventi funzione RAGIONE_SOCIALE, fossero da escludere alla comunione.
Il giudice, espletata istruttoria orale e c.t.u., accoglieva integralmente in sentenza le conclusioni del c.t.u. AVV_NOTAIO. (che a sua volta aveva integralmente fatte proprie le conclusioni del proprio ausiliare stimatore geom. cendo cadere in comunione:
-i terreni agricoli acquistati dai coniugi insieme e la porzione di capannone agricolo costruito su uno di essi (e cioè i beni immobili indicati inizialmente nell’atto di citazione);
-alcuni terreni acquistati dal separatamente ma nel corso della comunione e la porzione di capannone costruita su uno di essi (i beni immobili indicati nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. della ;
-l’auto e gli arredi presenti nell’ex casa coniugale (quest’ultima di proprietà esclusiva di );
-ritenendo l’RAGIONE_SOCIALE donata dal padre al figlio, i soli incrementi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE calcolati considerando l’aumento di attrezzature presenti al 28/07/2014 rispetto al momento della donazione, il maggior numero (e valore) dei di capi di bestiame, detratte le minor scorte RAGIONE_SOCIALEli e le rimanenze di carne al momento della donazione; agli incrementi aggiungeva i contributi PAC del 2014, il saldo dei conti correnti intestati all’impresa, gli incassi di fatture avvenute dopo lo scioglimento della comunione ma riferiti a crediti precedenti da cui detraeva i pagamenti successivi ma riferiti a debiti precedenti, i finanziamenti in quel momento in corso;
-la quota dei conti correnti di cui risultava cointestataria la e le quote dei conti correnti di cui risultava cointestatario insieme al fratello;
-le polizze di cui risultavano intestatarie le parti al momento di scioglimento della comunione.
La sentenza escludeva che fosse stato provato che il fratello del convenuto fosse comproprietario dell’RAGIONE_SOCIALE e statuiva che la donna aveva contribuito al ménage familiare e, in modo riAVV_NOTAIOo, a quello RAGIONE_SOCIALEle.
Rigettava la domanda di di far rientrare nella massa attiva i beni acquistati dalla in costanza di matrimonio e i proventi della sua attività lavorativa, presumendone il consumo nel corso della vita matrimoniale.
Calcolava l’ammontare del valore della comunione de residuo e detratta dalla quota spettante alla il valore dell’auto, che le veniva assegnata, nonché le quote dei conti correnti e della polizza di cui era intestataria o cointestataria, condannava a pagare la restante porzione di quota a lei spettante, ammontante ad € 238.423,38, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo.
Condannava, inoltre, a pagare la somma annua di € 1.180 dal momento della domanda quale valore ‘locativo’ figurato dei beni immobili acquistati dai coniugi nel corso della comunione e usufruiti in via esclusiva da .
Avverso la sentenza proponeva appello , articolando dieci motivi di impugnazione.
Con il primo motivo d’appello lamentava la nullità della sentenza perché la motivazione era solo apparente in quanto del tutto incomprensibile, illogica e perplessa, non rendendo percepibili le ragioni della decisione.
Più in particolare, l’appellante lamentava che la sentenza non avesse dato precise risposte sul perché gli incrementi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbero dovuti essere ricompresi, su come dovessero essere calcolati e infine eventualmente ripartiti, con contestuale imputazione alla comunione de residuo anche di beni RAGIONE_SOCIALEli strumentali (quali le attrezzature RAGIONE_SOCIALEli e i capi di bestiame).
Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 101, 163, comma 1, n. 3, 4, 183 c.p.c., e dell’art. 192 cod. civ., poiché la controparte non aveva mai domandato gli incrementi dell’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ma aveva introAVV_NOTAIOo la causa rivendicando metà della proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che la stessa era stata costituita in costanza di matrimonio.
Con il terzo motivo d’appello lamentava la violazione degli artt. 177, ult. comma, 178, 179, 2697, 2727 cod. civ. e degli artt. 112, 115 c.p.c. perché la sentenza aveva errato nel riconoscere a favore della gli incrementi ed a riconoscerli nella misura forfettaria del 50%.
Sosteneva l’appellante che, se il presente caso era da regolarsi ai sensi dell’art. 179, lett. b), cod. civ. non poteva trovare applicazione l’art. 178 cod. civ.
In ogni caso, anche a voler applicare l’art. 178 cod. civ., il giudice ne aveva fatto un’applicazione erronea, dividendo gli incrementi in parti uguali, nonostante la non avesse dato prova di una sua partecipazione all’attività RAGIONE_SOCIALEle al 50%: l’eventuale diritto agli incrementi, per giurisprudenza pacifica, sarebbe stato da valutarsi in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato dal coniuge non titolare dell’RAGIONE_SOCIALE (in conformità a Cass. 13164/04).
Con il quarto motivo di appello lamentava la violazione degli artt. 62, 112, 115, 178, 194, 196 c.p.c., 92 disp. att. c.p.c., denunciando la nullità della c.t.u. recepita in sentenza per avere il consulente esteso la sua indagine oltre i limiti dell’incarico e per aver lui stabilito in totale autonomia cosa appartenesse e cosa non appartenesse alla comunione e cosa dovesse intendersi per incremento RAGIONE_SOCIALEle.
Lamentava che il c.t.u. non avesse svolto l’analisi sui bilanci RAGIONE_SOCIALEli annuali o sulle colture stagionali (frutti pendenti / anticipazione colturali) o sui costi d’ingrasso dei capi allevati in ragione dell’età.
Aveva calcolato l’incremento come la differenza di valore dei beni materiali presenti in RAGIONE_SOCIALE tra le date del 23 aprile 2001, data della donazione, e il 28 luglio 2014, data di scioglimento della comunione.
Per il valore al 23 aprile 2001 aveva semplicemente convertito in euro il valore espresso in lire indicato negli allegati della donazione, senza nessun correttivo dovuto al tempo trascorso e al cambio della valuta da lire ad euro.
Il c.t.u., senza nessuna preventiva indicazione del giudice, aveva considerato indistintamente come incrementi le attrezzature RAGIONE_SOCIALEli, le giacenze di scorte RAGIONE_SOCIALEli, le rimanenze di carne presenti in frigorifero al 28 luglio 2014, i beni strumentali del negozio di macelleria, il saldo del conto corrente Cariparma e il saldo del conto corrente Banca Popolare di Novara al 28 luglio 2014, alcuni incassi di fatture, i contributi europei per tutto l’anno 2014 (e non sino al 28 luglio 2014) e soprattutto i capi di bestiame presenti in stalla al 28 luglio 2014.
Con il quinto motivo d’appello lamentava la violazione degli artt. 62, 112, 115, 194, 196 c.p.c., impugnando il capo della sentenza in cui il giudice a quo aveva recepito acriticamente le conclusioni del proprio consulente sui conteggi, lamentando l’errata valutazione dei capi di bestiame, l’errata valutazione dei decrementi, delle passività, dei rimborsi e delle restituzioni.
Il c.t.u. aveva, innanzitutto, calcolato il valore dei bovini senza considerare i costi di ingrasso che generavano perdite cospicue nell’allevamento.
Nel dettaglio, il c.t.u. aveva calcolato l’incremento relativo ai capi di bestiame eseguendo una semplice sottrazione tra il valore della stalla alla data del 28 luglio 2014, da lui stimato in euro 467.000, e il valore indicato nella donazione alla data del 23 aprile 2001, ovvero lire 270.000.000, pari a euro 139.443,36.
L’appellante lamentava l’erroneità della stima di euro 467.000 ottenuta moltiplicando per 334, ossia il numero dei bovini presente in stalla al 28 luglio 2014, un valore ipotetico medio per ogni capo, stimato dal c.t.u. in euro 1.400.
Questo valore medio era ritenuto dall’appellante frutto di un calcolo del tutto approssimativo, che ignorava non solo i costi di acquisto e di ingrasso, ma anche la razza e l’età dei singoli capi.
Lamentava poi che il c.t.u. aveva sottratto dal suddetto importo il controvalore in euro di lire 270.000.000 ricavato dall’atto di donazione del 23 aprile 2001 come stima dei beni donati, senza nessun correttivo dovuto al tempo trascorso e al cambio di valuta, così attribuendo ai bovini un valore diverso tra il 2001 e il 2014.
Il CTU avrebbe dovuto attribuire il medesimo valore sia ai capi presenti in stalla nel 2014 sia a quelli presenti nel 2001, applicando ad esempio lo stesso valore medio di euro 1.400 del 2014 anche ai 170 capi indicati nell’atto di donazione del 2001.
Lamentava inoltre che il c.t.u. e la sentenza avessero omesso l’esame delle domande riconvenzionali del per indennizzi, restituzioni e per il rimborso delle spese necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il c.t.u. inoltre aveva ricompreso nella comunione il valore locativo di parte del capannone costruito in costanza di matrimonio, omettendo tuttavia di valutare, computare e attribuire i costi di costruzione e la provenienza dei relativi fondi, ignorando così le domande restitutorie di ex art. 192, comma 3, cod. civ.
Lamentava, inoltre, che il c.t.u. non avesse svolto alcuna analisi sui bilanci e le passività relative a tutti gli anni della vita matrimoniale, limitandosi a considerate i saldi di conto corrente al
28/07/2014, e non le movimentazioni che li avevano generati, ignorando quindi che detti saldi di conto erano alterati da flussi finanziari in entrata o uscita estranei all’attività dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, come la liquidità pervenute all’appellante dalle successioni mortis causa del padre e dello zio .
Lamentava che quei conti presentavano saldi superiore alle somme spettanti alla comunione, contenendo la mancata remunerazione dell’imprenditore , e dei suoi collaboratori fratello, madre, cognata – lasciate in RAGIONE_SOCIALE.
Con il sesto motivo di appello lamentava la violazione degli artt. 1298, 2727 cod. civ., perché il c.t.u. prima e il giudice ‘a quo’ poi avevano immotivatamente attribuito alla comunione soltanto la metà del conto corrente . 43279, poi Bper n. 42224494, pur risultando alimentato esclusivamente dallo stipendio di insegnante della e quindi di sua esclusiva proprietà, nonostante la cointestazione con la madre. RAGIONE_SOCIALE
Con il settimo motivo di appello lamentava l’erroneo inserimento nella comunione dei contributi europei spettanti all’agricoltore, con conseguente violazione dell’art. 9, Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’art. 19, Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, in quanto si trattava di erogazioni che spettavano esclusivamente a , dal momento che solo lui aveva i relativi requisiti di legge.
Con l’ottavo motivo d’appello lamentava che il c.t.u. e il giudice non avessero inserito il dossier titoli di cui era cointestataria la di cui il giudice aveva dapprima disposto l’esibizione, poi ritenendo tardiva la relativa richiesta del , aveva erroneamente disposto la revoca dell’ordinanza di esibizione e l’espunzione della documentazione trasmessa dalla banca dal fascicolo di ufficio.
L’appellante se ne lamentava anche in termini comparativi, posto che solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la aveva citato una polizza intestata al , che era stata invece inserita nella massa attiva.
Con il nono motivo d’appello lamentava violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 179, lett. d), 2697 cod. civ. in relazione all’omessa valutazione della domanda preliminare e riconvenzionale circa l’esclusione dalla comunione dei beni strumentali all’RAGIONE_SOCIALE (terreni, capannone, conti correnti), e alla errata valutazione della domanda inerente all’esclusione per la metà dell’RAGIONE_SOCIALE e dei beni strumentali, in quanto per la restante parte di proprietà di .
Circa i terreni agricoli acquisiti in costanza di matrimonio, , pur consapevole in taluni casi della mancata partecipazione della ai relativi atti di acquisto, ribadiva l’esclusione dalla comunione, previo accertamento ex art. 179 cod. civ. dei presupposti di ‘personalità’ ovvero la loro strumentalità rispetto alla conduzione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ribadiva la richiesta di esclusione dei conti correnti intestati all’RAGIONE_SOCIALE e/o cointestati al fratello , conti quest’ultimi di cui il c.t.u. non aveva valutato le movimentazioni al fine di comprendere la reale natura dei conti (personale, RAGIONE_SOCIALEle, ibrida) e da considerare aventi natura strumentale rispetto alla conduzione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Lamentava che gli immobili e i conti correnti, in quanto beni destinati alla conduzione di un’RAGIONE_SOCIALE pacificamente esclusa dalla comunione, per stessa ammissione del Giudice a quo , non avrebbero dovuto, ai sensi dell’art. 179, lett. d) cod. civ., rientrare nella comunione, in quanto beni personali del solo .
lamentava, inoltre, l’erroneo rigetto della domanda proposta in via preliminare di accertamento della contitolarità dell’RAGIONE_SOCIALE in capo al fratello, socio de facto al 50%, onde tutto ciò che riguardava l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto rientrare nella comunione solo per la metà, in quanto per l’altra metà spettante a (che, al pari del convenuto, aveva lasciato in RAGIONE_SOCIALE la ‘retribuzione’).
Con il decimo motivo d’appello impugnava il capo della sentenza che aveva accolto la domanda della relativa al riconoscimento di un canone locativo sui beni in comproprietà dei coniugi «dal 18.08.2019 fino alla conclusione della controversia».
Costituendosi in appello, la roponeva impugnazione incidentale, formulando sette motivi di doglianza.
Con il primo motivo lamentava la parziale erroneità della valutazione degli immobili in comproprietà perché il valore del capannone indicato dal c.t.u. in € 150/mq. andava ritenuto basso, anche in virtù della banca dati delle quotazioni immobiliari (O.M.I.) nel Comune di Cassano Spinola.
Con il secondo motivo impugnava l’attribuzione da parte del Tribunale della proprietà dell’autovettura Citroen, valutata in € 9.100,00 al 28/07/2014, alla anziché a , poiché l’attrice non aveva mai avuto il possesso materiale dell’auto, utilizzata sempre in via esclusiva dal coniuge, né poteva avere interesse ad una assegnazione a suo favore in sede divisionale, soprattutto considerando lo stato di vetustà di un’auto ormai pressoché di valore infimo (anche a detta di controparte).
Con il terzo motivo impugnava la valutazione dei capi di bestiame presenti al 28/7/2014 in RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che il valore assunto in € 1.400,00 cadauno fosse rideterminato computando per ciascun bovino un valore pari alla media tra il prezzo d’acquisto di € 1.130,00 e quello di vendita di € 1.800,00 e così € 1.465.
Con il quarto motivo di appello lamentava la valutazione degli incrementi dell’impresa RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui, nel considerare il decremento per la rimanenza di carne nello spaccio all’atto di donazione di € 8.263,31, non si era invece attribuito un possibile valore alle rimanenze esistenti al 28/07/2014.
Assumeva che non fosse plausibile che al 28/07/2014 le celle frigorifere dello fossero vuote e, supponendo che durante l’attività la giacenza fosse sempre stata compresa tra un valore minimo di € 4.000,00 ed un massimo di € 8.000,00, assumeva equo stimare al 28/07/2014 una giacenza di € 6.000,00.
Aggiungeva che il c.t.u. non aveva considerato i registri dei corrispettivi per il ‘commercio al dettaglio di carni e di proAVV_NOTAIOi a base di carne’ acquisiti, che documentavano le vendite anche di luglio 2014 e che, quindi, confermavano l’esistenza di giacenza di carne nello .
Con il quinto motivo di appello incidentale lamentava l’omessa inclusione tra gli incrementi dell’impresa RAGIONE_SOCIALE del valore dei diritti all’aiuto (i titoli cioè che ogni anno generavano il diritto a ricevere i contributi PAC).
Con il sesto motivo di appello impugnava l’omessa condanna del al rimborso a favore della del denaro personale speso dall’attrice per il pagamento delle rate di premio della polizza vita contratta dal , documentato dagli assegni bancari da lei tratti dal proprio c/c a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, per un ammontare complessivo di € 22.539,56.
Con il settimo motivo di appello incidentale impugnava l’omessa condanna di al rimborso a favore della delle somme da lei versate, con denaro personale proprio, per l’acquisto della Citroen, come documentato da due assegni bancari tratti dalla ul proprio conto corrente per un ammontare complessivo di € 33.800,00.
Intervenivano in appello anche e la moglie , lamentando che il provvedimento impugnato, nel determinare la quota di spettanza della degli incrementi dell’RAGIONE_SOCIALE dalla data di costituzione della comunione legale tra i coniugi fino al suo scioglimento, aveva omesso di considerare la quota spettante agli intervenienti quali collaboratori dell’impresa familiare e chiedevano dichiararsi la nullità della sentenza – con rinvio al primo grado – per lesione del contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’intervento dei terzi
Va preliminarmente osservato che l’intervento in grado di appello di e è inammissibile.
Tale intervento, infatti, è tardivo agli effetti degli artt. 359 e 268 primo comma c.p.c., essendo stato fatto il 18/03/2024, dopo che il giudice istruttore l’11/01/2024 aveva già fissato l’udienza per la remissione della causa in decisione.
Inoltre, è stato spiegato da soggetti che, ai sensi dell’art. 344 c.p.c., non sono legittimati ad intervenire in appello.
e la , infatti, hanno deAVV_NOTAIOo la loro qualità di collaboratori familiari ex art. 230 bis c.c. nell’RAGIONE_SOCIALE dell’appellante e, in quanto tali, secondo la costante giurisprudenza di legittimità hanno un mero diritto di credito relativamente alla loro quota degli eventuali utili non distribuiti e de gli incrementi dell’RAGIONE_SOCIALE (cfr., tra le tante, Cass. 15810/2024).
Ne discende che, in quanto creditori, per poter spiegare intervento in questo grado di giudizio avrebbero dovuto dedurre la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 404 secondo comma c.p.c. , ciò che non è avvenuto.
2. Le impugnazioni delle parti
Non sussistono le nullità generali deAVV_NOTAIOe nei primi due motivi d ell’ appello principale di .
Quanto alla nullità della sentenza, va osservato che tale vizio ricorre quando la pronuncia sia del tutto priva di motivazioni sulle questioni sottoposte a giudizio e non quando, come nel caso di specie, sia stato omesso l’esame – e conseguentemente la motivazione – solo su parte di tali questioni (cfr., ex multis, sebbene formulata con riferimento al giudizio di cassazione ma che, essendo imperniata sull’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c., è estensibile anche alla presente causa, Cass. 25261/2025).
Nel caso di specie, pur a fronte di omissioni che saranno emRAGIONE_SOCIALEte in questa sede, la sentenza di primo grado prende posizione, a volte in un modo coinciso speculare alla genericità delle argomentazioni formulate dalle stesse parti, su molte delle questioni sottoposte dalle parti.
Quanto alla nullità della c.t.u., va osservato che il consulente si era mantenuto nei limiti del mandato ricevuto dal giudice – mandato dal contenuto invero molto ampio, trattandosi sotto alcuni profili di una c.t.u. percipiente – tanto è vero che le sue conclusioni erano state integralmente recepite in sentenza.
Le censure sviluppate dall’appellante principale nei motivi di impugnazione successivi al secondo rivelano che, in realtà, quello che si contesta non è la validità della consulenza, ma sotto vari profili il merito delle conclusioni raggiunte dal c.t.u.
I restanti motivi di impugnazione di tutte le parti, sia per le correlazioni tra loro, che per agevolare la fluidità del discorso, vanno esaminati congiuntamente.
È pacifico (e ha comunque formato oggetto di una statuizione giudiziale che nessuna delle parti ha specificatamente censurato) che rientrassero in comunione gli arredi della casa coniugale oggetto della stima del c.t.u. e l’auto Citroen intestata alla acquistata nel corso della comunione legale.
In relazione al secondo motivo dell’impugnazione incidentale, va osservato che, essendo pacifico tra le parti che l’auto non aveva al momento della pronuncia della sentenza (e ancor meno evidentemente oggi) un apprezzabile valore, va esclusa dalla massa da dividere (sulla rilevanza, nell’ambito della divisione giudiziale , delle sopravvenienze di valore qualora espressamente denunciate, cfr. Cass. 29733/2017).
Come osservato in sentenza, ai sensi d ell’art. 177 lett. a) c.c. sono caduti in comunione i beni immobili acquistati congiuntamente o separatamente (ma senza dichiarazione di esclusione ex art. 179 ultimo comma c.c.) dai coniugi nel corso della comunione, e pertanto sia gli immobili indicati
nell’atto introduttivo del giudizio (identificati con la sigla C1 in c.t.u.), sia quelli indicati nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. dell’attrice (identificati con la sigla C2).
La pretesa dell’appellante di vedere accertata la natura personale di tali beni -in quanti destinati all’esercizio della sua impresa RAGIONE_SOCIALE e acquistati con risorse personali sue o della sua famiglia – è da rigettare, perché non è stata offerta alcuna prova del loro acquisto da parte del con risorse provenienti dai suoi beni personali.
Documentazione sul punto non ne è stata fornita e i capitoli di prova formulati, tutti comunque generici e relativi a circostanze da provarsi documentalmente per non risultare mere deduzioni dei testi, non si riferiscono a tali acquisti.
Gli unici capitoli che fanno riferimento a tali beni sono il capitolo 9, relativo al contratto di appalto per la costruzione del capannone in parte insistente sui mappali acquistati nel corso della comunione legale, che di per sé è relativo a circostanza già provata documentalmente, e il capitolo 10, relativo alla provenienza delle risorse economiche per la realizzazione del capannone.
Trattasi di circostanza , quest’ultima, ininfluente ai fini della prova della natura personale dell’acquisto dei terreni su cui il capannone è stato realizzato.
Ancora più infondata è la pretesa di accertamento della natura personale dell’acquisto in quanto i beni immobili -terreni agricoli e capannone -sarebbero funzionali alle esigenze dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, bene quest’ultimo di natura personale di .
Al di là del fatto che, in concreto, assecondando questo ragionamento dovrebbero ritenersi incrementi dell’RAGIONE_SOCIALE e in quanto tali, come si vedrà, comunque caduti in comunione de residuo, resta il fatto che nel nostro ordinamento non vi è alcun istituto giuridico che preveda che l’inserimento in un’RAGIONE_SOCIALE di un qualsiasi bene mobile o immobile determini ex se un mutamento nella sua titolarità, che dipende invece dal relativo titolo di acquisto originario o derivativo.
In ordine alla stima di tali beni immobili, l’unica censura specifica in appello ha formato oggetto del primo motivo di impugnazione incidentale.
La pretesa della di aAVV_NOTAIOare una maggiore valutazione del capannone sulla base delle quotazioni O.M.I. riferite allo specifico Comune di Spinola D’Adda ha trovato adeguata e condivisibile risposta nell a replica dell’ausiliare del c.t.u. geom. che ha osservato che la stima ribassata da lui proposta (e poi fatta propria prima dal c.t.u. e poi in sentenza) era giustificata ‘ in relazione alla tipologia della struttura…e al trattarsi di porzione di forma irregolare ‘.
E’ evidente che, a fronte di una specifica valutazione del bene concreto, il richiamo a stime astratte dell’RAGIONE_SOCIALE non può che risultare recessivo.
Come ritenuto dal primo giudice – con una statuizione che, in termini generali, non è stata impugnata da nessuna delle parti – sono caduti in comunione de residuo anche i proventi delle attività professionali separate di entrambi i coniugi non ancora consumati al momento dello scioglimento della comunione ai sensi dell’art. 177 lett. c) c.c.
Correttamente, dunque, la sentenza vi ha inserito il denaro che le parti non contestavano essere l’accumulo di tali proventi, e cioè le risorse finanziarie (saldi di conto corrente e polizza) intestate o cointestate a e la quota dei conti correnti di cui la era cointestataria, oltre ad una polizza solo a lei intestata.
Sul punto va rigettata la richiesta del di cui al sesto motivo dell’impugnazione principale di includere l’intero saldo del conto corrente di cui la era cointesta taria insieme alla madre , poiché non è sufficiente che alcune mensilità del suo stipendio fossero state accreditate su quel conto per ritenere che l’intera provvista derivasse solo dall’attività professionale della (così superandosi la presunzione giurisprudenziale di contitolarità delle somme tra i cointestatari), tanto più che, quali poste attive, anche nel periodo oggetto dell’estratto conto acquisito (relativo al periodo da aprile a settembre 2014) vi erano stati accrediti di cedole e rimborso di titoli provenienti dal dossier titoli cointestato tra madre e figlia.
Quanto a quest’ultimo, è da accogliere la censura del di cui all’ottavo motivo dell’impugnazione principale in ordine alla sua erronea esclusione.
Sin dalla comparsa di costituzione il convenuto aveva, infatti, richiesto che venissero considerati i risparmi dell’ex moglie e sebbene l’istanza formale non facesse esplicito riferimento al dossier titoli, dalle espressioni contenute già nella comparsa – laddove si riferiva della richiesta avanzata dal convenuto ad per la ricostruzione di ‘ tutte le informazioni patrimoniali necessarie per la corretta ricostruzione della comunione dei coniugi e quindi per avere piena conoscenza dei cespiti riferibili a parte attrice ‘ e , nel petitum, si avanzav a un’istanza di esibizione ad concernente qualsiasi forma di proAVV_NOTAIOo finanziario – era evidente la richiesta di inclusione di ogni forma di risparmio, tanto più che il dossier titoli ha natura accessoria del conto corrente (e quest’ultimo era stato esplicitamente citato in comparsa) e all’interno di questo confluiscono le cedole e l o smobilizzo dei titoli. RAGIONE_SOCIALE
Tale conclusione è ancora più corretta se si considera che, come osservato a fini argomentativi dal (che non ne ha fatto oggetto di uno specifico motivo di censura), era stata invece computata dal giudice una polizza di investimento intestata a , nonostante fosse stata richiesta dalla on la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non con l’atto di citazione , a differenza dei saldi dei conti correnti di cui risultava intestatario o cointestatario, già citati e richiesti con l’atto introduttivo del giudizio.
Va, dunque, inserita tra la massa attiva da dividere anche la quota di pertinenza della del dossier 8/15268 , pari all’importo di € 140.549,33 al 30/06/2014: sul punto va osservato che la nel rispondere all’ordine di esibizione non era evidentemente riuscita ad estrapolare il dato riferito al 28/07/2014, momento di scioglimento della comunione, ma dall’estratto inviato si desume che i movimenti che avevano portato ad un parziale mutamento della composizione del portafoglio finanziario erano avvenuti tutti dopo tale data. RAGIONE_SOCIALE
Come ritenuto in sentenza, con una conclusione che nessuna delle parti ha impugnato , l’RAGIONE_SOCIALE era di per sé esclusa dalla comunione ai sensi dell’art. 179 lett. b) c.c. , in quanto oggetto di donazione nel 2001 al da parte del padre.
Ai sensi degli artt. 177 lett. c) e 178 c.c., erano, tuttavia, caduti in comunione de residuo gli utili e gli incrementi dell’RAGIONE_SOCIALE : più in particolare, per identità di situazioni, la caduta in comunione de residuo degli incrementi prevista da ll’art. 178 c.c. per l’RAGIONE_SOCIALE cost ituita e gestita da uno solo dei coniugi nel corso della comunione deve estendersi all’ analoga ipotesi dell’ RAGIONE_SOCIALE pervenuta al coniuge nel corso della comunione per successione o donazione.
Quanto agli incrementi, va osservato che la loro inclusione non può considerarsi in violazione ultrapetita delle iniziali domande dell’attrice poiché, sebbene le sue conclusioni fossero formalmente riferite all’intera RAGIONE_SOCIALE, già dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., in risposta alle obiezioni della controparte sulla natura personale dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto oggetto di donazione, veniva citata la caduta in comunione degli incrementi e la domanda dell’attrice, come invero quella del convenuto, riguardava la divisione di tutti i beni da ritenersi caduti in comunione.
Diversamente da quanto preteso da , la caduta in comunione degli incrementi non è in funzione (neanche quantitativa) -e perciò non richiede la prova dell’apporto della all a gestione dell’RAGIONE_SOCIALE, poiché l’art. 178 c.c. non prevede tale requisito: non a caso la pronuncia di legittimità ripetutamente citata dal convenuto, Cass. 13164/2004, si riferisce all’ultimo comma dell’art. 177 c.c., che effettivamente richiede invece tra i suoi requisiti la comune gestione dell’RAGIONE_SOCIALE da parte dei coniugi.
Va, pertanto, rigettato il terzo motivo dell’impugnazione principale.
Quanto alle doglienze dell’appellante relative agli incrementi, è opportuno premettere in fatto che la donazione dell’RAGIONE_SOCIALE aveva riguardato i soli beni strumentali per la coltivazione, le scorte di proAVV_NOTAIOi agricoli e la carne in giacenza, i beni strumentali dell’attività di macelleria, il bestiame.
Non comprendeva il subingresso in debiti e crediti, non prevedeva il subentro in diritti reali o negoziali relativi a terreni e/o capannoni (anche se poi conteneva l’obbligo per il donatario di coltivare ‘ i fondi rustici oggetto del presente atto ‘ per almeno sei an ni, sebbene di fondi rustici l ‘atto non facesse alcuna menzione). Nulla si diceva, dunque, di eventuali contratti pendenti, di eventuali dipendenti e collaboratori familiari, dei campi e degli immobili dove erano necessariamente tenute le bestie, le attrezzature RAGIONE_SOCIALEli e dello spaccio di macelleria.
In linea teorica gli utili sarebbero costituiti dai guadagni (ricavi meno costi) e gli incrementi dagli aumenti di beni patrimoniali (beni mobili strumentali, beni immobili, incrementi qualitativi e quantitativi culturali e/o zootecnici, ecc.) derivanti dal reinvestimento degli utili o da forme di finanziamento esterne all’RAGIONE_SOCIALE, cosicché i corrispettivi delle vendite immessi sui saldi dei conti correnti RAGIONE_SOCIALEli (e altre poste pecuniarie attive, quali il contributo AGEA 2014) a stretto rigore non sarebbero propriamente degli incrementi, ma poste destinate ad essere utilizzate nel corso dell’ esercizio corrente per calcolare eventuali utili.
Tuttavia, a fronte delle scarnissime allegazioni e osservazioni anche tecniche delle parti sia precedenti, che contestuali e successive alla c.t.u., non ha alcun rilievo pratico dare definizioni della nozione di incrementi (o di utili), considerato che, una volta esclusi dalla comunione de residuo tutti i beni che avevano formato oggetto della donazione (operazione fatta dal c.t.u. e dunque recepita in sentenza, onde sotto tale profilo è del tutto infondata la doglianza che la sentenza, pur ritenendo l’azie nda un bene personale, avrebbe contestualmente e contraddittoriamente considerato come caduti in comunione parte delle attrezzature e del bestiame, poiché la sentenza ha invero considerato solo il valore del surplus di tali beni) , tutto l’attivo discendente da operazioni aritmetiche di sottrazione alle poste attive di quelle passive, rientra nella comunione de residuo, vuoi come utile (e cioè provento dell’attività separata del non ancora consumato), vuoi come incremento del l’RAGIONE_SOCIALE.
Le operazioni tecniche di stima effettuate dal c.t.u. risultano nel caso di specie, dunque, metodologicamente condivisibili, non avendo offerto le parti concreti elementi e spunti per considerazioni RAGIONE_SOCIALElistiche più precise.
Sul punto è sufficiente osservare che, pur lamentando che il c.t.u. non avrebbe fatto ‘ analisi sui bilanci RAGIONE_SOCIALEli annuali o sulle colture stagionali (frutti pendenti/anticipazione colturali ) ‘ , nemmeno le osservazioni del suo c.t.p. e del relativo ausiliare suggerivano alcunché sul punto, ché anzi – per rispondere al primo punto d i questa doglianza dell’appellante in tema di analisi dei bilanci -, nel costituirsi in giudizio, produceva un documento a firma di quello che sarebbe in seguito divenuto il proprio c.t.p. attestante che l’RAGIONE_SOCIALE non era obbligata alla tenuta della contabilità RAGIONE_SOCIALEle e per cui non vi erano documenti a cui poter attingere per valutare la sussistenza di eventuali utili non distribuiti e i finanziamenti in corso.
Va, tuttavia, accolto il rilievo dell’appell ante in ordine alla quota a lui spettante per effetto della presenza del fratello in RAGIONE_SOCIALE.
Se va, infatti, condiviso e confermato il rigetto della domanda volta a far accertare la comproprietà insieme con il fratello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo lo stesso appellante contestualmente allegato e soprattutto documentato che si tratta di un’impresa individuale frutto di una donazione a suo favore, va osservato che sin dal primo atto difensivo allegava l’esistenza di quella che , pur non qualificandola tale, era da considerarsi una vera e propria impresa familiare ex art 230 bis c.c., deducendo che in precedenza ne era titolare il padre e che vi avevano lavorato i due figli e la moglie e che poi era passata a lui e avevano continuato a lavorarvi il fratello e la cognata.
La circostanza di fatto, che si ricava dall’insieme delle allegazioni della parte, che avesse sempre lavorato nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – sin dal momento della costituzione da parte del padre – in condizioni di parità lavorativa con il fratello non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte della e in ogni caso emerge dalla documentazione previdenziale tempestivamente depositata dal convenuto, che conferma che sotto il profilo previdenziale era stato ricompreso nella volturazione a favore del fratello d ell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sin dal momento della donazione.
Potendosi presumere che , nel caso in cui l’impresa familiare fosse stata sciolta al momento del venire meno della comunione legale tra i coniugi, si sarebbe dovuto riconoscere metà degli utili eventualmente non distribuiti e degli incrementi a , è da considerare rientrante in comunione de residuo solo la restante metà della complessiva posta attiva RAGIONE_SOCIALEle calcolata dal c.t.u., come emRAGIONE_SOCIALEta dalle considerazioni che seguiranno.
La conclusione sopra raggiunta circa il fatto che deve ritenersi caduta in comunione de residuo solo la quota di metà degli utili e degli incrementi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sussistenti alla data del 28/07/2014 esonera in concreto dall’esaminare i rilievi dell’appellante circa la mancata considerazione nei saldi attivi di conto corrente degli utili non distribuiti, e ciò perché l’eventuale parte non distribuita spettante al convenuto cadrebbe comunque in comunione de residuo ex art. 177 lett. c) c.c., mentre quella spettante al fratello viene in concreto esclusa dalla comunione.
Purtuttavia, va incidentalmente osservato che quella censura era generica, così come a monte lo era stata la relativa allegazione: va infatti osservato che il convenuto, in quanto titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dunque dominus della sua gestione, avrebbe avuto buon gioco a dimostrare la sussistenza e a quantificare eventuali utili non distribuiti ricompresi nei saldi di conto corrente RAGIONE_SOCIALEli.
Peraltro, non si comprende come l’esistenza di utili non distribuiti possa essere compatibile con le osservazioni del c.t.p. dello stesso appellante in ordine alla sussistenza di una marginalità passiva (e cioè perdite) per svariate centinaia di migliaia di euro, passività di cui peraltro non vi è traccia nel bilancio finanziario traibile dal raffronto fatto dal c.t.u. tra le reali poste attive e passive RAGIONE_SOCIALEli riscontrate (ivi compresi i finanziamenti in corso) cristallizzate al 28/0/2014.
Se, come si è detto, considerate le scarne allegazioni fatte dalle parti, il metodo di calcolo utilizzato dal c.t.u. per la valutazione degli incrementi (e degli utili) deve essere mantenuto fermo, vanno accolti specifici rilievi delle parti in ordine ad alcune quantificazioni.
Entrambe le parti hanno proposto censure alla valutazione del valore dei bovini.
Indiscusso che, con riferimento a quelli presenti al momento di scioglimento della comunione, l’ausiliare del c.t.u. avesse dichiaratamente aAVV_NOTAIOato un metodo di stima semplificato, va osservato che è da rigettare l’osservazione del c.t.p. di parte attrice (trasfus a nel terzo motivo dell’appello incidentale) con cui, senza in realtà affinare il metodo di stima rispetto a quello dell’ausiliare del c.t.u., si pretende di assumere come valore dei bovini al momento di scioglimento della divisione l’importo di € 1.465, quale media aritmetica tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, anziché quello di € 1.400 proposto dall’ausiliare.
Dalle osservazioni sviluppate dal c.t.p. di controparte sulla base dei registri di stalla emerge, infatti, che la maggior parte dei bovini erano sotto i quattro mesi di vita (193 su 334) e quindi di minore valore, onde risulta giustificato un correttivo al ribasso di quella che sarebbe stata la pura media aritmetica.
Il c.t.p. di parte convenuta, in effetti, suggeriva a sua volta nelle proprie osservazioni (facendo suo il suggerimento del proprio ausiliare) un calcolo più articolato rispetto a quello svolto dall’ausiliare del
c.t.u. (e fatto proprio da questi e poi trasfuso in sentenza), basato sull’età dei bovini presenti in stalla in quel momento.
Il fatto stesso che anche tale calcolo del c.t.p. fosse dichiaratamente approssimativo (trattandosi di una stima sintetica), unitamente all ‘intrinseca imprecisione dell’operazione in sé di stima postuma dei bovini (frutto della scelta imputabile alle parti di essersi tardivamente attivate per la divisione), potendo essere questa effettuata -come osservato dall’ausiliare del c.t.u. in replica all’osservazione dell’ausiliare del c.t.p. solo su base documentale, consente di mantenere fermo il criterio di stima aAVV_NOTAIOato dal c.t.u. e dal suo ausiliare, in posizione equidistante rispetto agli opposti interessi di cui sono portatrici le parti.
Tuttavia, in ordine alla stima dei bovini va accolto il rilievo dell’appellante volto ad attualizzare al momento di scioglimento della comunione la stima dei bovini che era stata fatta nell’atto di donazione: rivalutando la somma di lire 270.000.000 al 28/07/2014 secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo si avrebbe l’importo di € 178.905,83.
La richiesta della stessa parte, invece, di considerare costante il valore dei bovini, assumendo in ipotesi come valore quello proposto dal c.t.u. per il 2014 di € 1.400 a capo , non coglie nel segno, perché non considera che il valore dei bovini potrebbe essere variato nel tempo, onde appare corretto un raffronto tra il valore dei bovini nel 2014 e il loro valore nel 2001, ma dopo aver rivalutato quest’ultimo al 2014.
Stante il generico richiamo alle osservazioni di parte, non si comprende poi se, in ordine ai bovini, l’appellante pretRAGIONE_SOCIALE ancora di non considerare i capi presenti in stalla al 28/07/2014 ma non ancora pagati al momento dello scioglimento della comunione.
Sul punto va osservato che si ricava dalla c.t.u. che le fatture relative a spese maturate prima dello scioglimento della comunione, anche se sostenute successivamente, erano state considerate nel calcolo delle poste passive, onde, al di là che giuridicamente la censura non era fondata perché il passaggio di proprietà dei bovini come per tutti i beni mobili (salvo diversi accordi con il venditore nel caso di specie non allegati ) era avvenuto con l’accordo e non dipendeva dal pagamento in ipotesi non ancora avvenuto, in concreto il consulente doveva aver considerato la relativa spesa.
Da condividere è poi l’osservazione del c.t.u. e dunque da rigettare il relativo profilo di doglianza formulato nel quinto motivo dell’appello principale – che i costi di acquisto e di mantenimento del bestiame, così come le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati a fini RAGIONE_SOCIALEli eventualmente sostenute con risorse finanziarie RAGIONE_SOCIALEli (di cui peraltro la parte appellante , pur avendo a disposizione tutta la documentazione bancaria e RAGIONE_SOCIALEle, non ha fornito alcuna specifica allegazione), avevano portato ai saldi dei conti correnti RAGIONE_SOCIALEli presenti al momento di scioglimento della comunione, onde tali costi erano già stati considerati e ‘assorbiti’.
Sotto tale profilo i saldi dei conti correnti RAGIONE_SOCIALEli al 28/07/2014, maggiorati degli incassi successivi di fatture attive emesse in precedenza e decurtati, con analogo opposto criterio, degli esborsi di fatture passive precedenti, considerati unitamente ai finanziamenti in corso (quale posta passiva) e
ai contributi PAC del 2014 (quale posta attiva), erano il precipitato aggiornato della gestione finanziaria dell’impresa RAGIONE_SOCIALE sino a quel momento.
Va in proposito respinta la censura, invero formulata in modo molto generico dal , in ordine all’omessa disamina da parte del c.t.u. dei ‘ bilanci ‘ e delle ‘ passività relative a tutti gli anni della vita matrimoniale ‘, essendosi il consulente limitato ‘ ad analizzare solo i saldi di conto corrente, e non le movimentazioni che generavano gli stessi, ignorando quindi che detti saldi di conto erano alterati da flussi finanziari in entrata o uscita estranei all’attività dell’impresa RAGIONE_SOCIALE (ad es. la liquidità proveniente dalle successioni mortis causa di b doc. 8 e di sub doc. 9 – fasc. I grado).
Invero, precisato che i beni pervenuti dalle successioni erano stati espressamente esclusi dal c.t.u. (e conseguentemente in sentenza) dalla comunione de residuo, la parte non ha allegato quali sarebbero state le risorse di provenienza personale eventualmente inserite nel conti correnti RAGIONE_SOCIALEli di cui si sarebbe dovuto tenere conto, né ha provato che il denaro ereditato dal padre e/o dallo zio fosse effettivamente confluito nei conti correnti RAGIONE_SOCIALEli (o in quelli, non RAGIONE_SOCIALEli, in contitolarità con il fratello), avendo solo proAVV_NOTAIOo le relative dichiarazioni di successione.
In tema di conti correnti, va osservato che non può essere accolto, per sopravvenuta manifesta carenza di interesse della parte, il motivo di impugnazione dell’appellante relativo al mancato accertamento, in base alle movimentazioni del conto, che uno dei conti correnti cointestato tra i fratelli fosse in realtà RAGIONE_SOCIALEle, rilievo che era stato evidentemente formulato nella prospettiva del riconoscimento della natura personale dell’intera RAGIONE_SOCIALE.
Invero, una volta esclusa tale conclusione, dovendosi considerare caduti in comunione de residuo gli utili e gli incrementi dell’RAGIONE_SOCIALE, dall’accertamento sollecitato dalla specifica censura discenderebbe, se fondato, l’inclusione dell’intero saldo attivo del conto corrente cointestato ai due fratelli nel calcolo degli utili e degli incrementi dell’RAGIONE_SOCIALE , laddove è stata correttamente considerata in sentenza caduta in comunione solo la metà di tale saldo, stante la presunzione di contitolarità delle somme depositate derivante dalla cointestazione.
Va rigettata la censur a dell’appellante contenuta nel settimo motivo di impugnazione in ordine all’inserimento tra le poste attive dell’RAGIONE_SOCIALE dei contributi AGEA del 2014, trattandosi di veri e propri crediti inerenti all’attività RAGIONE_SOCIALEle (cfr. Cass. 26115/21), da conteggiare dunque al fine del calcolo degli utili di esercizio maturati sino al 28/07/2014, e come tali da ricomprendere nella comunione de residuo.
Va, tuttavia, accolto il rilievo dell’appellante che si sarebbe dovuta considerare solo quella porzione di contributi parametrata alla frazione temporale sino al 28/07/2014, e non all’intero anno solare, onde la relativa posta va riAVV_NOTAIOa ad € 54.663,68.
Di contro, non può essere accolta la quinta censura incidentale della circa la mancata inclusione dei titoli AGEA (che danno diritto all’erogazione annuale dei contributi) , perché non avevano formato oggetto di allegazione e di domande nell’atto introduttivo e nelle memorie ex art.
183 c.p.c. e nemmeno nell’ambito delle osservazioni tecniche di parte svolte all’attività dell’ausiliare prima e del c.t.u. poi.
La relativa istanza è, infatti, comparsa tardivamente solo nella memoria difensiva autorizzata di osservazioni dei difensori alla c.t.u. del 17/05/2022, allorché le operazioni del consulente erano già state cristallizzate sulla base delle allegazioni precedenti e delle osservazioni tecniche in itinere formulate dalle parti sia alla relazione dell’ausiliare, che del consulente.
Infine, in ordine ai decrementi calcolati da c.t.u., non può essere accolta la pretesa, trasfusa nel terzo motivo di appello incidentale, di detrazione dalle giacenze di carne presenti al momento della donazione, considerate appunto dal c.t.u. come un decremento, il valore della giacenza della carne al 28/07/2014, che il c.t.u. non aveva potuto calcolare mancando dati contabili sul punto.
Non risulta, infatti, essere stato contestato nelle difese delle che il registro corrispettivi da lei stessa invocato per tale calcolo riporti annotazioni di vendita sino al 27/07/2014, sì che appare verosimile quanto allegato dalla controparte in ordine alla circostanza che non vi fossero giacenze di carne nella cella frigorifera perché l’RAGIONE_SOCIALE dal 28/0/2014 sarebbe stata in chiusura estiva.
Dall’accoglimento di alcune delle censure dell’appellante discende che le voci da considerare per il calcolo degli utili e degli incrementi RAGIONE_SOCIALEli sono costituite da:
-Incremento attrezzature RAGIONE_SOCIALEli € 80.000
-Incremento capi bestiame € 288.694,17
-Decremento scorte RAGIONE_SOCIALEli € 44.832,86
-Decremento rimanenza carne € 8.263,31
-Saldi di conto corrente € 61.929,31 + 3.247,29
-Incassi fatture attive € 145.525
-Pagamenti fatture passive € 166.703,17 + 25.220,13
-Finanziamenti in corso per € 97.625,58
–RAGIONE_SOCIALEributi ARPEA 2014 € 54.663,68
Mantenendo fermo il metodo di calcolo aAVV_NOTAIOato dal c.t.u., il valore degli utili e degli incrementi al momento dello scioglimento della comunione legale va complessivamente quantificato in € 291.414,40.
A fronte delle tempestive reciproche contestazioni, non possono essere accolte le richieste della formanti oggetto del sesto e del settimo motivo di impugnazione incidentale, di rifusione delle somme personali impiegate per l’acquisto dell’auto Citroen e per il finanziamento della polizza intestata al marito, così come non possono essere accolte le richieste di di rifusione da parte della comunione delle somme personali asseritamente spese per l’acquisto dei beni immobili
acquistati congiuntamene o da solo nel corso della comunione, per l’edificazione del capannone e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.
Nessuna delle due parti ha, infatti, fornito la rigorosa prova che tali spese, pacificamente tutte avvenute nel corso della comunione legale, fossero state fatte con risorse finanziarie personali, in quanto nella disponibilità della parte prima della costituzione del regime di comunione legale ovvero derivanti dalla monetizzazione di beni personali avvenuta in corso di comunione.
Firpo, quanto ai pretesi acquisti degli immobili e agli indennizzi per la realizzazione del capannone e per le spese di manutenzione, non ha fornito idonea documentazione -tale non potendosi ritenere il mero contratto di appalto per la realizzazione del capannone con il calce segnati a mano i numeri degli assegni asseritamente dati in pagamento in assenza di qualsiasi altra prova, ivi compresa quella della titolarità del conto di provenienza degli assegni -ed essendo come si è detto i capitoli di prova formulati dalla parte generici e valutativi.
Nemmeno la ha fornito una tale prova perché, al di là della intestazione del conto corrente da cui erano stati tratti gli assegni, avrebbe dovuto provare, essendo stata espressamente contestata la circostanza dell’acquisto con risorse personali , che sul conto su cui erano state prelevate le provviste affluissero in quel momento solo sue risorse personali, circostanza che stante il regime patrimoniale allora in essere tra i coniugi non può darsi per presunta.
Traendo le fila dell’esame dei motivi di impugnazione delle parti che precede, la massa attiva è dunque da riconsiderare nei seguenti termini ( per complessivi € 537.810,35 ):
-Beni immobili (C1 + C2) € 71.605 + 19.157
-Arredi € 12.500
-Quota metà incrementi e utili impresa RAGIONE_SOCIALE € 145.707,20
-Quota c/c cointestato con la madre € 11.890,95
-Quota c/c cointestato con entrambi i genitori € 29.106,84
-Quota COGNOME dossier titoli cointestato con la madre € 140.549,33
-Polizza RAGIONE_SOCIALE COGNOME € 37.667,24
-Quota c/c cointestato Cariparma € 21.764,26
-Quota c/c cointestato BPN € 12 .741,01
-Polizza € 35.121,52
Tenuta ferma l’assegnazione degli arredi e degli immobili al (statuizione fatta in sentenza che non ha formato oggetto di specifica censura) e computate nella quota di ciascuna parte (ammontante ciascuna ad €268.905,18) le risorse finanziarie di cui erano titolari o contitolari con terzi al momento di scioglimento della comunione, la dovrà essere liquidata da con la somma di € 49.690,82.
Va, infine, rigettato il decimo motivo di impugnazione di , poiché il comunista che non sia in possesso dei beni ha diritto a un’indennità per l’uso esclusivo che ne faccia l’altro condividente dal momento della domanda (cfr., tra le tante, Cass. 31487/2025).
La censura sembra fondarsi sul vizio logico che con lo scioglimento della comunione legale sarebbe venuta meno la comproprietà della laddove semplicemente è divenuta quota in comunione ordinaria sino al momento della divisione.
*
Quanto alla disciplina delle spese di lite, considerata la natura divisionale del giudizio (che implica un interesse quantomeno in parte comune dei condividenti all’attività giudiziaria), l’infondata resistenza opposta dal convenuto a parte delle istanze dell’attrice e il ridimensionamento dell’accoglimento di quest’ultime nel presente grado di giudizio, nonché l’esito della fase cautelare endoprocedimentale sfavorevole al convenuto appellante, sussistono giusti motivi per compensare per due terzi le spese per entrambi i gradi di giudizio, dovendosi porre il restante terzo a carico di
.
Nella stessa misura va riconosciuto il rimborso all’attrice appellata del le spese di mediazione, trattandosi di spese assimilabili a quelle del giudizio secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 32306/23).
In ordine al quantum, non sussistono motivi per discostarsi dalla corretta quantificazione effettuata in sentenza per la fase di primo grado, e cioè complessivi € 14.000 per la fase cautelare ed € 22.300 per la fase di merito, oltre € 1.000 per la fase di mediazione.
Le spese del presente grado vanno liquidate secondo i parametri medi per ciascuna fase, ad eccezione di quella istruttoria per la quale va liquidato il valore minimo, secondo lo scaglione sino ad € 520.000 in considerazione del valore della quota di comproprietà oggetto di accertamento, e così in complessivi € 22.333, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Resta ferma la suddivisione a metà delle spese di c.t.u. e l’irripetibilità a favore dell’attrice appellata delle spese sostenute per il proprio c.t.p. statuizioni espresse in primo grado sotto l’impropria forma della ‘compensazione’ -stante l’interesse comune delle parti alle valutazioni di natura tecniche.
In considerazione del perimetro limitato delle difese sollecitate alle altre parti dall’intervento, solo in grado di appello, di e rispetto all’oggetto RAGIONE_SOCIALE delle domande delle parti originarie e considerate le posizioni sostanziali di cui allegavano essere portatori -che, per quanto riguarda , hanno pure trovato un concreto indiretto riconoscimento in questo grado di giudizio -sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra tali intervenienti e le parti originarie del giudizio.
Non sussistono i presupposti per l’accoglimento delle istanze ex art. 96 c.p.c. avanzate dalla non essendo stata allegata l’esistenza di danni discendenti dall’intervento dichiarato inammissibile rilevanti agli effetti del primo comma della norma citata e, quanto alla sanzione di cui al terzo
comma, non potendo revocarsi in dubbio l’opportunità che fossero chiamati a partecipare al processo.
PQM
La Corte d’Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando , in parziale riforma della sentenza n. 450/2023 del Tribunale di Alessandra pubblicata il 29/05/2023:
-revoca la statuizione di assegnazione dell’autovettura targata TARGA_VEICOLO a ;
-ridetermina in € 49.690,82 la somma oggetto della statuizione di condanna di a favore di a titolo di conguaglio;
-assegna per l ‘intero a i beni immobili indicati ai punti C1 e C2 della c.t.u. del AVV_NOTAIO. identificabili al RAGIONE_SOCIALE Terreni del Comune di Cassano Spinola al foglio 5 particelle 132,256,261, 398, 400, 402, 3, al foglio 3 particelle 202, 203, 249, 251, 416, 417, 418, 419, al foglio 6 particella 16, e al RAGIONE_SOCIALE del Comune di Cassano Spinola al foglio 3 particelle 383 e 389;
-condanna a rifondere a un terzo delle spese di lite, quest’ultime complessivamente quantificate in € 36.200 per il primo grado di giudizio ed € 22.333 per il presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, ed € 6 46,37 per spese anticipate in primo grado;
-condanna a rifondere a un terzo delle spese di assistenza per il procedimento di mediazione, quantificate in complessivi € 1.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa , ed € 48,80 per spese anticipate;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
-compensa le spese processuali tra gli intervenienti e e le altre parti, rigettando la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta nei loro confronti da .
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 22/01/2026.
Il Consigliere est. La Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME