ORDINANZA TRIBUNALE DI FIRENZE – N. R.G. 00002433 2025 DEPOSITO MINUTA 29 07 2025 PUBBLICAZIONE 29 07 2025
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2433/2025 promossa da:
(C.F.
), con il patrocinio dell’avv.
CASCIANO
NOME COGNOME
RICORRENTE
contro
(C.F.
),
con
il
patrocinio
dell’avv.
COGNOME
NOME
RESISTENTE
C.F.
P.
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta all’ odierna udienza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto ante causam , depositato in data 7.07.2025,
dipendente di dapprima , con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 27.05.2024, e, poi, a tempo indeterminato, dal 9.09.2024, con orario di lavoro part time (n. 16 ore settimanali), con inquadramento nel livello C2 CCNL RAGIONE_SOCIALE e con mansioni di autista, in qualità di unico addetto all’appalto concluso tra la società datrice di lavoro e RAGIONE_SOCIALE per il servizio di bus navetta per le stazioni di Calenzano, Pratignone, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, ha chiesto all’intestato Tribunale di: ‘ – IN INDIRIZZO per i motivi dedotti in narrativa, con decreto inaudita altera parte, assunte ove occorra sommarie informazioni, revocare e/o sospendere il provvedimento di trasferimento di sede di lavoro comunicato al ricorrente con messaggio del 14.04.2025 e condannare P. I-VA: INDIRIZZO, Melito di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riammettere il ricorrente nel suo posto di lavoro, adibendolo al servizio navetta già svolto a p artire dall’assunzione Sesto FINDIRIZZO/Calenzano/Campi Bisenzio/Pratignone – sede di lavoro di Firenze e contestualmente fissare udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto a mezzo pec e a tale udienza con ordinanza confermare e/o modificare il provvedimento emanato; -IN INDIRIZZO per i motivi dedotti in narrativa, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l’emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione de lle parti in P.
contraddittorio procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza provvedere a revocare e/o sospendere il provvedimento di trasferimento di sede di lavoro comunicato al ricorrente con messaggio del 14.04.2025 e condannare P. IVA: , INDIRIZZO Melito di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riammettere il ricorrente nel suo posto di lavoro, adibendolo al servizio navetta già svolto a partire dall’assunzione Sesto F.no/Calenzano/Campi Bisenzio/Pratignone – sede di lavoro di Firenze. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cap, come per legge.’. P.
A sostegno della domanda cautelare, l’esponente ha dedotto, da un lato, la sussistenza del presupposto del fumus boni iuris, attesa l’illegittimità del trasferimento da lui impugnato con PEC del 3.06.2025 – a Melito (NA), disposto dalla società resistente con messaggio WhatsApp del 14.04.2025 ( ‘ Buonasera vi anticipiamo che quando sarà finito il vostro periodo di malattia per esigenze aziendali le sue mansioni di autista dovranno essere svolte presso la nostra azienda a Melito di Napoli. Abbiamo già preso una camera per voi in hotel vicino al nostro deposito che potrà raggiungere comodamente a piedi perché dista 200 metri. Gli orari saranno quelli da contratto ‘ ( v. doc. 6), mentre il lavoratore era assente per malattia (dal 4.04.2025), in difetto di comprovate ragioni tecniche, produttive e organizzative, essendo l’appalto per il servizio di navetta a favore dei dipendenti di Autostrade per l’Italia ancora in essere nella zona di Sesto -CalenzanoCampi, e considerato, altresì, che il lavoratore presta assistenza alla anziana madre disabile; dall’altro lato, la sussistenza del presupposto del periculum in mora , considerato che il disposto trasferimento implica uno spostamento di 470 Km dalla sua residenza e da quella della madre disabile, con il rischio di essere costretto a rassegnare le sue dimissioni e, dunque, di perdere la sua unica fonte di reddito, versando, inoltre, in uno stato di ansia e prostrazione (tanto da essere collocato in malattia sino al 18.08.2025).
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza del ricorrente dall’impugnativa stragiudiziale del presunto trasferimento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 604/1966, per non avere prodotto i file nativi in formato .eml o .msg delle PEC del 3.06.2025 e del 13.06.2025, essendosi limitato a produrre semplici scansioni cartacee, senza attestazione di conformità dell’originale informatico, mentre la PEC del 13.06.2025 proviene dal solo difensore, in difetto di procura alle liti o di delega.
Nel merito, parte resistente ha contestato la fondatezza del ricorso, per insussistenza dell interesse ‘ ad agire e dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora , e ne ha chiesto la reiezione; con vittoria di spese, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In particolare, la società resistente ha dedotto ed eccepito che: a) la comunicazione WhatsApp del 14.04.2025 è priva di efficacia dispositiva ed è, comunque, stata superata da comunicazioni successive, in particolare, da quella inviata dalla resistente a mezzo PEC, in data 16.06.2025, in risposta alla PEC del procuratore di parte ricorrente del 13.06.2025, avendo la resistente comunicato che soltanto al termine dello stato di malattia del dipendente si sarebbe riservata di adottare gli eventuali provvedimenti del caso, anche alla luce di ragioni tecniche, organizzative o produttive, con ciò chiarendo che nessun trasferimento è stato disposto con il messaggio WhatsApp del 14.04.2025, non essendovi alcun provvedimento aziendale in essere, ma solo la riserva di un eventuale e futuro provvedimento datoriale, all’esito del rientro del dipendente dalla malattia; b) dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge che la di lui madre è persona disabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 104/1992, non potendosi, pertanto, invocare , nella fattispecie, l ‘operatività della previsione di cui all’art. 33, comma 5, L. 104/1992; c) la sede di lavoro contrattualmente prevista è a Melito (NA).
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e trattenuta in riserva all’odierna udienza.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorso deve essere respinto per difetto, allo stato, di interesse ad agire in via cautelare, ai sensi dell art. 100 c.p.c. (il che comporta ‘ , peraltro, l’insussistenza, allo stato, di entrambi i presupposti di concedibilità della tutela urgente, ovvero il fumus boni iuris, inteso come verosimile esistenza del diritto a cautela del quale il ricorrente ha agito, e il periculum in mora, inteso quale pregiudizio imminente e irreparabile che il diritto a cautela del quale il ricorrente ha agito potrebbe subire nelle more del giudizio di merito).
Infatti, in memoria di costituzione, parte resistente ha, da un lato, negato che il messaggio WhatsApp del 14.04.2025 costituisca un formale atto di trasferimento, idoneo a produrre effetti giuridici sulla sede di lavoro del dipendente, e, dall’altro, sostenuto che tale comunicazione è stata: ‘ comunque successivamente integrata, chiarita e -nei fatti -superata da comunicazioni successive, in particolare da quella inviata ben più precisa e articolata a mezzo PEC in data 16 giugno 2025 in risposta alla PEC dell’odierno difensore (e domiciliatario) della parte ricorrente del 13 giugno 2025. In detta comunicazione (agli atti) si precisa quanto segue: «Gentile Avv. COGNOME in nome riscontro alla Sua , che si contesta nel contenuto in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, comunichiamo che solo al termine dello stato di malattia del Suo assistito l’azienda si riserverà di adottare tutti gli eventuali e legittimi provvedimenti del caso anche alla luce delle ragioni tecniche, organizzative o produttive della scrivente e tanto in virtù della normativa di riferimento. Si prende atto che solo con la presente e
suo tramite il comunica che ‘è figlio unico e assiste quotidianamente la madre molto anziana, alla quale sono riconosciuti i benefici della legge 104/1992′, e pertanto con la presente si richiede tutta la documentazione attestante tale circostanza mai rappresentata in precedenza, con più ampia riserva sul punto.» Tale comunicazione evidenzia in modo inequivoco e documentale che alla data del 16 giugno 2025 è stato chiarito che: nessun trasferimento è stato disposto o attuato in relazione al messaggio WhatsApp del 14 aprile 2025 ; -non vi è alcun provvedimento aziendale in essere , ma solo la riserva -eventuale condizionata -all’esito della malattia del dipendente’ (v. pag. n. 9 della memoria di costituzione).
Ancora, a pag. n. 11 della memoria, parte resistente ha ribadito che: ‘ l’atto impugnato, ovvero, la nota WhatsApp del 14 aprile 2025 oggetto della presente controversia, tra l’altro – senza nessun seguito, è stata superata dalla nota mezzo PEC del 16 giugno 2025’, dando atto che, allo stato, la posizione lavorativa del ricorrente è rimasta invariata. Ulteriormente, a pag. n. 12 della memoria la resistente ha dedotto di non avere operato alcun trasferimento e, a pag. n. 14 della memoria, di non avere mai nei fatti negato la riassegnazione del ricorrente all’appalto di Firenze, essendo la riorganizzazione aziendale soltanto eventuale e futura (v. pag. n. 15 della memoria) ed essendo il lavoratore tuttora collocato in malattia (dal 4.04.2025 e, allo stato, sino al 18.08.2025).
La prospettazione di cui alla memoria di costituzione è stata ribadita dal procuratore della resistente all ‘ odierna udienza.
Dalle difese di parte resistente, che ha negato di avere disposto il trasferimento del lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella alla quale quest’ultimo è stato effettivamente adibito sin dall’inizio del rapporto di lavoro, riservando ogni eventuale e futuro provvedimento all’esito del rientro in servizio del dipendente, al termine della sua astensione per malattia, discende, pertanto, allo stato, il difetto di interesse ad agire del ricorrente nella presente sede cautelare, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. (da intendersi quale condizione dell’azione).
Le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto ad ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria e comportano, allo stato, il rigetto della svolta domanda cautelare.
Spese
Considerato che parte resistente ha espressamente chiarito, in memoria di costituzione, che la comunicazione WhatsApp del 14.04.2025 non costituiva un formale provvedimento di trasferimento e che, comunque, la stessa era stata sostituita dalla successiva comunicazione a mezzo PEC del 16.06.2025, con conseguente (sopravvenuto) difetto di interesse ad agire del ricorrente in via cautelare, le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti.
Parimenti, deve essere respinta la domanda di condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non essendo emerso che quest’ultimo abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
visti gli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., il Tribunale di Firenze così provvede:
– rigetta il ricorso;
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Firenze, 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa NOME COGNOME