Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35115 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10072-2022 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME:
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1044/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 359/2021;
Oggetto
Licenziamento
R.G.N. 10072/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 28/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere Dott. NOMECOGNOME
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 13 ottobre 2021, nell’ambito di un procedimento di impugnativa di licenziamento ex lege n. 92 del 2012, ha parzialmente accolto il reclamo proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE riconoscendo una tutela indennitaria pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto;
per la cassazione di tale sentenza, il De RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso notificato in data 11 aprile 2022 ; ha resistito la società intimata con controricorso, notificato il 4 maggio 2022, eccependo preliminarmente la tardività dell’avversa impugnazione;
la sola parte controricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. il ricorso è inammissibile;
la stessa parte ricorrente, alla pag. 18 del gravame, dichiara che la sentenza impugnata è stata ‘pubblicata il 13.10.2021’ ed è stata ‘comunicata dalla cancelleria’, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nell’osservanza del termine breve di sessanta giorni da detta comunicazione previsto per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi della legge n. 92 del 2012, art. 1, comma 62;
infatti, questa Corte ha già affermato (da ultimo v. ancora Cass. n. 9327 del 2024) con riguardo al reclamo disciplinato dal comma 58 dell’art. 1, legge n. 92 del 2012, che il termine per impugnare nell’ambito del rito c.d. Fornero decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., comma 2, nella parte in cui stabilisce che ‘la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ.’, in quanto attiene al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria (Cass. n. 6059 del 2018); lo stesso principio è stato affermato con riguardo al ricorso per cassazione nell’ambito del medesimo rito Fornero, anche in considerazione dello stesso tenore testuale dei commi 58 (che regola il reclamo davanti alla Corte di appello) e 62 (che disciplina il ricorso per c assazione) dell’art. 1 della legge n. 92 citata (Cass. n. 32263 del 2019, con ampia motivazione sul punto; nello stesso senso, Cass. n. 482 del 2023);
a fronte della eccezione di intempestività del ricorso per cassazione formulata dalla società col controricorso, la parte ricorrente nulla ha dedotto, neanche depositando memoria; in ogni caso, il ricorso è comunque improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando depositato dal ricorrente per cassazione, che pure ha allegato che la sentenza sul reclamo gli è stata comunicata, il relativo avviso matico della cancelleria e l’impugnazione è stata proposta tele oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;
invero, il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte la notificazione della ricorrente dichiari di avere ricevuto sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati
dall’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC (Cass. n. 19695 del 2019); analoghi incombenti gravano nei procedimenti in cui è prevista la comunicazione della sentenza a cura della cancelleria (cfr. diffusamente, Cass. n. 24023 del 2023, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);
le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 novembre