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Comunicazione sentenza rito Fornero: il termine breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore contro una sentenza di licenziamento. La decisione si fonda sulla tardività dell’impugnazione, poiché nel rito speciale del lavoro (c.d. Rito Fornero), il termine breve di 60 giorni per ricorrere decorre dalla semplice comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, e non dalla successiva notificazione. La Corte ha ribadito che questa è una previsione speciale e derogatoria rispetto al rito ordinario. Il ricorso è stato ritenuto anche improcedibile per il mancato deposito della prova della comunicazione.

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Pubblicato il 11 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Comunicazione sentenza rito Fornero: quando 60 giorni sono davvero pochi

Nel complesso mondo del diritto del lavoro, i termini processuali sono bussole indispensabili per non perdere la rotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale prestare attenzione alla comunicazione della sentenza nel rito Fornero, un dettaglio che può determinare l’esito di un intero giudizio. La Suprema Corte ha stabilito che la semplice comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria è sufficiente a far scattare il termine breve di 60 giorni per l’impugnazione, con conseguenze decisive per chi agisce in ritardo.

Il caso in esame: dal licenziamento al ricorso in Cassazione

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un licenziamento da parte di un lavoratore. Dopo una prima fase di giudizio, la Corte d’Appello aveva parzialmente accolto le sue ragioni, riconoscendogli una tutela puramente indennitaria, quantificata in dieci mensilità di retribuzione, ma non la reintegrazione nel posto di lavoro.

Insoddisfatto della decisione, il lavoratore decideva di presentare ricorso per Cassazione. La società datrice di lavoro, tuttavia, si opponeva fermamente, sollevando un’eccezione preliminare di natura procedurale: la tardività del ricorso. Secondo l’azienda, il lavoratore aveva lasciato scadere il termine perentorio di 60 giorni per l’impugnazione.

La questione della comunicazione sentenza rito Fornero e la tardività

Il cuore della controversia risiede in una distinzione tecnica ma fondamentale. Nel processo civile ordinario, il termine breve per impugnare una sentenza (60 giorni) decorre dalla sua “notificazione” formale, cioè dall’atto con cui una parte, tramite ufficiale giudiziario o avvocato, porta ufficialmente a conoscenza della controparte il provvedimento. La semplice “comunicazione” da parte della cancelleria, invece, non ha lo stesso effetto.

Tuttavia, il caso in esame si svolgeva secondo le regole del cosiddetto “Rito Fornero” (Legge n. 92/2012), un procedimento speciale e più rapido previsto per le cause di licenziamento. La società sosteneva che, in questo rito speciale, la regola cambia: è sufficiente la comunicazione di cancelleria a far decorrere il termine. Poiché lo stesso ricorrente ammetteva di aver ricevuto tale comunicazione ben prima di depositare il ricorso, quest’ultimo sarebbe risultato inesorabilmente tardivo.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto l’eccezione della società, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni si basano su un’interpretazione consolidata delle norme speciali del Rito Fornero.

In primo luogo, i giudici hanno ribadito che l’art. 1, comma 62, della Legge n. 92/2012, costituisce una norma speciale che deroga alla disciplina generale del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che i termini per le impugnazioni decorrono dalla comunicazione del provvedimento. La Corte ha sottolineato che questa previsione è una scelta precisa del legislatore, finalizzata a garantire la celerità del rito, e non è stata intaccata da modifiche normative successive che hanno invece riguardato il rito ordinario.

In secondo luogo, la Corte ha rilevato un’ulteriore e autonoma ragione di vizio processuale. Il ricorso è stato dichiarato anche “improcedibile”. Il ricorrente, pur avendo affermato che la sentenza gli era stata comunicata, non aveva depositato agli atti la prova di tale comunicazione telematica (la cosiddetta PEC della cancelleria). Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., chi impugna una sentenza comunicata ha l’onere di depositare tale comunicazione per permettere alla Corte di verificare la tempestività del ricorso. La mancanza di questo documento costituisce una violazione procedurale insanabile che impedisce l’esame del merito.

Le conclusioni: implicazioni pratiche per avvocati e lavoratori

La decisione della Cassazione offre due importanti lezioni pratiche. La prima è un monito per i professionisti legali: nelle controversie soggette al Rito Fornero, l’orologio per l’impugnazione inizia a correre dal momento esatto in cui si riceve la PEC dalla cancelleria. Non c’è tempo da perdere attendendo una notifica formale. La seconda riguarda il rigore formale richiesto nel giudizio di legittimità. L’omesso deposito di documenti essenziali, come la prova della comunicazione della sentenza, non è una mera formalità, ma un vizio che può vanificare le ragioni di merito e precludere definitivamente la tutela dei diritti del proprio assistito.

Nel rito Fornero, da quando decorre il termine breve di 60 giorni per impugnare una sentenza in Cassazione?
Secondo l’ordinanza, nel rito Fornero il termine breve di 60 giorni decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, non essendo necessaria la notificazione formale della sentenza.

Perché la comunicazione di cancelleria è sufficiente a far decorrere i termini nel rito Fornero, a differenza del rito ordinario?
Perché la Legge n. 92/2012 (rito Fornero) contiene una previsione speciale che deroga al regime generale. Questa norma speciale, finalizzata a garantire la celerità del processo, non è stata modificata dalle riforme successive che, per il rito ordinario, hanno stabilito che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione.

Cosa deve fare la parte che impugna una sentenza dopo aver ricevuto la comunicazione dalla cancelleria?
La parte che impugna deve non solo proporre il ricorso entro 60 giorni, ma anche depositare, insieme al ricorso stesso, l’avviso telematico di tale comunicazione. La mancata produzione di questo documento, come specificato nel provvedimento, rende il ricorso improcedibile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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