Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13255 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
L a Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento proposta dal lavoratore.
La Corte territoriale evidenziava che la sentenza di primo grado era stata comunicata al COGNOME in data 15 giugno 2021, e che pertanto il reclamo avrebbe dovuto essere depositato entro il 10 luglio 2021, mentre l’appello era stato proposto in data 25 novembre 2021.
A prescindere dalla forma dell’atto con cui era stato introdotto il gravame, riteneva, pertanto, la tardività del medesimo.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi e assenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012 in relazione all’art. 327 cod. proc. civ., nonché degli artt. 132, 136 e 170 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ .
Critica la sentenza impugnata per avere valorizzato la data di pubblicazione della sentenza; evidenzia che ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di cui all’art. 1, comma 58, della legge n. 92/202, rileva solo la comunicazione di cancelleria.
Lamenta la mancanza di prova dell’esistenza e della validità della comunicazione di cancelleria (relativa alle pec di invio e di consegna ai difensori
con l’allegazione della sentenza integrale) da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e richiama la giurisprudenza di questa Corte sull’inidoneità del mero avviso di deposito della sentenza a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione, oc correndo il testo integrale della pronuncia.
Sostiene che, in assenza di prova dell’avvenuta regolare comunicazione della sentenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il termine lungo previsto dagli artt. 1, comma 61, della legge n. 92/2012 e 327 cod. proc. civ.
La censura relativa alla violazione dell’art. 360 n.5 è inammissibile, in quanto l’omesso esame di vicende processuali non rientra nel paradigma dell’art. 360 n. 5, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (v. Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
La Corte territoriale ha comunque accertato che la sentenza del Tribunale di Roma n. 5732/2021 è stata comunicata al COGNOME in data 15.6.2021.
A fronte di tale accertamento, non può ritenersi sussistente il difetto di motivazione.
Deve infatti rammentarsi che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 – 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
La censura relativa alla violazione dell’art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012 è infondata.
A fronte delle deduzioni della controricorrente, secondo cui la comunicazione contestata era stata effettuata in modo integrale (a meno che fosse stata eseguita con modalità diverse tra l’una e l’altra parte ), con ordinanza interlocutoria n. 21857/2023 pubblicata in data 3.10.2023, questa Corte ha mandato alla cancelleria di richiedere alla cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, se la comunicazione della sentenza n. 5732/2021 del 10 giugno 2021 fosse stata effettuata ai difensori di NOME COGNOME in forma integrale, comprensiva della motivazione, o se fosse stato solo comunicato un avviso di deposito, trasmettendo alla cancelleria della Corte di Cassazione, se possibile via pec o in altra forma telematica, l’originale telematico di quella comunicazione.
Con nota del 16.10.2023 la cancelleria del Tribunale di Roma Sezione Lavoro ha dichiarato di avere provveduto in data 15.6.2021 alla comunicazione del deposito della motivazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5732/2021 tra COGNOME NOME NOME RAGIONE_SOCIALE a mezzo pec , sia all’Avvocat ura Generale dello Stato, sia all’AVV_NOTAIO, ed ha allegato le ricevute delle pec con le quali era stata inviata anche la sentenza, come allegato.
Da tale attestazione risulta, dunque, che alle parti è pervenuto il testo integrale del provvedimento giudiziario e che le medesime parti sono state poste in grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia era fondata e di valutarne la correttezza, onde predisporre eventualmente l’impugnazione.
Tale comunicazione è pertanto idonea far decorrere il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012, ratione temporis applicabile, per la proposizione del reclamo.
La comunicazione della sentenza di primo grado è avvenuta nel rispetto dei principi espressi da questa Corte, secondo cui lo scopo della comunicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 1 comma 58 L. 92/2012 è quello di far pervenire alle parti il testo integrale del provvedimento giudiziario e di porle in
grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza, onde predisporre eventualmente l’impugnazione (cfr. Cass. n. 28751/2019, Cass. n. 13745/2018 e Cass. n. 134/2019); tale scopo è raggiunto quando la comunicazione di Cancelleria che contiene il testo integrale della sentenza giunge all’indirizzo pec del difensore (cfr. Cass n. 83/2019).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
In applicazione dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380 -bis, comma terzo, cod. proc. civ., considerato che il ricorso si fonda su un presupposto palesemente smentito dalla certificazione trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale di Roma, il ricorrente va altresì condannato al pagamento della somma equitativamente determinata come da dispositivo.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 2000,00;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 aprile 2024.
La Presidente NOME COGNOME