Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16720 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16720 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9121-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALEricorrente –
avverso la sentenza n. 960/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/10/2017 R.G.N. 547/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME
Oggetto
Art.
8, comma
5, d.lgs. nr. 86
del 1988
Comunicazione
Lavoratore autonomo iscritto Gestione separata
R.G.N. 9121/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
CC
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Firenze ha condannato l’odierna ricorrente a restituire all’RAGIONE_SOCIALE i ratei del trattamento di Cassa Integrazione percepiti in relazione ai periodi e per la somma specificati in atti;
a fondamento del decisum , la Corte di appello ha osservato come la ricorrente avesse fruito RAGIONE_SOCIALE prestazione relativa alla Cassa Integrazione, in qualità di lavoratrice dipendente, nonostante avesse percepito compensi come lavoratrice autonoma iscritta alla Gestione Separata e senza segnalare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE autonomo;
ha, quindi, richiamato l’art. 8, comma 5, d.lgs. nr. 86 del 1988 (che impone al richiedente il trattamento di Cassa Integrazione di dare preventiva comunicazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolgimento di attività lavorativa) e ha osservato come l’obbligo di preventiva comunicazione si atteggia quale presupposto assoluto per fruire del beneficio con la conseguenza che la mancata comunicazione comporta ex se la decadenza dal diritto, nella irrilevanza dell’astratta compatibilità o RAGIONE_SOCIALE conoscibilità, aliunde, da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolgimento di attività di RAGIONE_SOCIALE. A tale riguardo, ha, altresì, giudicato che la perdita del trattamento fosse definitiva e non limitata «al solo periodo di effettivo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE»;
avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte privata con quattro motivi;
ha resistito con RAGIONE_SOCIALEricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr 5 cod.proc.civ.- è dedotto l’omesso esame di fatto decisivo;
l’omissione è riferita al fatto che solo per un breve periodo di Cassa Integrazione (nello specifico sei mesi dall’1.6.2012 al 13.12.2012) vi era stato lo svolgimento e la percezione di compensi per attività di RAGIONE_SOCIALE autonomo; non anche in relazione ad altri periodi di percezione del trattamento medesimo per il quale vi era stata, comunque, richiesta di ripetizione;
il motivo va disatteso;
il profilo, argomentato dal punto di vista del «fatto storico» relativo ad un periodo circoscritto di percezione di redditi da RAGIONE_SOCIALE autonomo, è infondato;
la circostanza, come emerge dallo storico di lite, è stata valutata dalla Corte di merito e giudicata irrilevante. I Giudici territoriali hanno escluso che fosse possibile limitare la decadenza «al solo periodo di effettivo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE». La statuizione rende evidente l’esame del fatto, con rigetto RAGIONE_SOCIALE tesi difensiva volta a limitare l’eventuale indebito al solo periodo di svolgimento di attività di RAGIONE_SOCIALE autonomo;
la questione, invece, dal punto di vista RAGIONE_SOCIALE corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE norma di legge, va esaminata congiuntamente alle censure di cui ai successivi motivi di ricorso;
con il secondo motivo -ai sensi dell’articolo 360 nr 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 4 bis, comma 6, d.lgs. nr. 181 del 2000 come espressamente interpretato dall’art. 9, 5°comma, D.L. nr. 76 del 2013;
è censurata la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello che collega la perdita del trattamento di cassa integrazione alla mancata comunicazione alla sede provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE svolgimento di altra attività lavorativa. Per la parte ricorrente, in base alle norme indicate in rubrica, le comunicazioni, ad altri fini, dei rapporti di RAGIONE_SOCIALE autonomo sarebbero valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
15. con il terzo motivo (in via subordinata) – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione dell’art. 8, 5° comma, DL nr. 89 del 1988 in relazione agli artt. 1, comma 5°, legge 223 del 1991, 2, commi 64, 65, 66 RAGIONE_SOCIALE legge nr. 92 del 2012, 7, comma 10 ter , RAGIONE_SOCIALE legge nr. 236 del 1993, per avere la Corte di appello dichiarato la ricorrente decaduta interamente dal beneficio e non limitatamente al periodo RAGIONE_SOCIALE diversa occupazione;
i motivi secondo e terzo vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione e sono infondati;
17. il D.L. nr . 86 del 1988, art. 8, commi 4 e 5 (convertito in legge nr. 160 del 1988) recita: «4. Il lavoratore che svolga attività di RAGIONE_SOCIALE autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di RAGIONE_SOCIALE effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolgimento RAGIONE_SOCIALE predetta attività»;
18. la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte, pronunciandosi, in plurime occasioni, in relazione al tema del mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario RAGIONE_SOCIALE prestazione previdenziale (in ultimo, Cass. nr. 24644 del 2023), ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 5, conv. nella l. n. 160 del 1988, si interpreta nel senso che il beneficiario del trattamento ha l’onere di dare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la preventiva
comunicazione RAGIONE_SOCIALE svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la verifica circa la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare del RAGIONE_SOCIALE presupposto dell’integrazione salariale»( nei termini anche Cass. nr. 24455 del 2017, il cui orientamento è stato successivamente ribadito da Cass. nr. 14426 del 1019 e da Cass. nr. 3116 del 2021);
interrogandosi sulla ratio RAGIONE_SOCIALE «comunicazione preventiva», la Corte ha evidenziato come essa risponda all’esigenza di assicurare la massima efficacia dei RAGIONE_SOCIALElli dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai fine di ridurre l’area del RAGIONE_SOCIALE nero e garantire l’effettiva destinazione, a sostegno dei disoccupati, RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili (Cass. nr. 24455 del 2017, in motiv., punto 4), anche individuando «l’ulteriore finalità di responsabilizzazione del percipiente, soprattutto nell’attuale momento storico che ha visto un progressivo aumento a pioggia degli interventi di tipo assistenziale, con conseguente rilevante aggravio per la finanze pubbliche» (Cass. nr. 3116 del 2021, in motiv., punto 12);
20. in questa sede, è sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., alle ampie motivazioni dei precedenti indicati, sviluppate pure con richiamo alle pronunce del Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi;
le argomentazioni difensive non conducono ad esiti differenti;
il ricorrente, come sopra esposto, dubita RAGIONE_SOCIALE permanenza degli obblighi di comunicazione posti dall’art. 8, comma 5, RAGIONE_SOCIALE legge nr. 160 del 1988 avuto riguardo alla disposizione di cui all’art. 9, comma 5, del decreto legge nr. 76 del 2013, con cui, nella sostanza, si sarebbe attribuito alla previsione dell’art. 4bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la funzione di assolvere a qualsiasi
obbligo informativo, nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in omaggio al principio RAGIONE_SOCIALE cd. «pluriefficacia RAGIONE_SOCIALE comunicazione»;
23. così non è, almeno in relazione alla fattispecie concreta;
24. l’art. 4 bis ( rubricato «Modalità di assunzione e adempimenti successivi»), al comma 6, dispone che «Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di RAGIONE_SOCIALE autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di RAGIONE_SOCIALE, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti RAGIONE_SOCIALE Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e RAGIONE_SOCIALE province, ai fini RAGIONE_SOCIALE assunzioni obbligatorie»;
25. l’art. 9, comma 5, del D.L. nr. 76 del 2013, convertito con modificazioni in legge nr. 99 del 2013, ha interpretato la disposizione del cit. art. 4 bis e stabilito che «Le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4bis si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti RAGIONE_SOCIALE Direzioni RAGIONE_SOCIALE e territoriali del RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive »;
26. la richiamata normativa non può riguardare il caso in esame, in cui si discute RAGIONE_SOCIALE svolgimento di un’attività di RAGIONE_SOCIALE autonomo (diversa da quella resa in forma coordinata
e collaborativa) per la quale non vige l’obbligo in capo al «datore di RAGIONE_SOCIALE» di presentare la «comunicazione preventiva di assunzione», introdotto dall’art. 1, comma 1180, RAGIONE_SOCIALE Legge nr. 296 del 2006;
27. non a caso, i rilievi di parte ricorrente, al di là del richiamo alle disposizioni indicate, si incentrano, nella sostanza, sul valore che altre informazioni in possesso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (nella specie, l’iscrizione alla gestione separata) possano avere ai fini che qui rilevano e, quindi, sottopongono alla Corte profili già esaminati e superati dal costante orientamento sopra richiamato;
28. con il quarto motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.è dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. nella parte in cui ha omesso di esaminare l’eccezione con cui l’appellata evidenziava una differenza tra quanto complessivamente ricevuto per trattamento di integrazione salariale (in misura di euro 18.500,22) e la somma richiesta in restituzione (euro 20.706,78 al netto RAGIONE_SOCIALE spese di notifica);
29. il quarto motivo, devoluto alla Corte nel rispetto degli oneri di specificità imposti dal codice di rito, è invece fondato e va accolto;
30. la parte privata, aveva richiesto, in via subordinata, l’accertamento di una minor somma a titolo di indebito; la questione era riproposta, ritualmente, in sede di gravame. Il Giudice di appello, tuttavia, non ha pronunciato;
31. ricorre dunque il vizio denunciato, nella sussistenza dei presupposti di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
32. pertanto, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, ritenuti infondati gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello,
senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio, anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 13