Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10262 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13321-2020 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e NOME COGNOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 2231/2019 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Lucca, invocando l’accertamento del loro diritto di proprietà esclusiva su una corte scoperta, la rimozione di un cancello apposto dai convenuti e la loro condanna alla cessazione dell’uso dell’area di cui sopra ed al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento del loro diritto di comproprietà dell’area oggetto di causa.
Con sentenza n. 229/2018 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale.
Con la sentenza impugnata, n. 2231/2019, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame proposto dagli originari attori, confermando la decisione di prime cure.
Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Con istanza del 5.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611
del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 948, 949, 2697, 2720, 2730 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato i titoli acquisiti agli atti del giudizio di merito.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 199, 132 c.p.c., 111 Cost. e 6 C.E.D.U., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la corte oggetto di causa fosse in comproprietà tra le parti.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare che l’esistenza del diritto di comproprietà della corte di cui è causa in capo al dante causa dell’odierna parte controricorrente era stata sempre contestata dagli odierni ricorrenti.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso statuizione di rigetto di domanda di rivendicazione della proprietà esclusiva di una corte e di accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà comune di detto bene (doppia conforme).
Primo, secondo e terzo motivo : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto attingono la valutazione delle risultanze istruttorie condotta dalla Corte di Appello, sotto il profilo, rispettivamente: dell’erronea ripartizione dell’onere della prova (primo motivo); della violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe riconosciuto un diritto di comproprietà sull’area contesa, in presenza di domanda finalizzata soltanto ad ottenere l’accertamento di un diritto di passaggio su detto spazio (secondo motivo); dell’omesso esame di fatto decisivo, con riferimento alla contestata appartenenza del bene controverso, pro quota, al dante causa degli odierni intimati. La Corte di Appello ha ritenuto, sulla base di una ricostruzione dei titoli di provenienza acquisiti agli atti del giudizio, che gli odierni intimati fossero comproprietari dell’area controversa, in ragione di 1/60 del totale per ciascuno; che quindi il loro diritto di passaggio costituiva esplicazione del diritto di comproprietà; che dunque non potesse essere ordinata la rimozione del cancello da essi posto a confine con l’area comune di cui si discute, in quanto esso non impediva comunque il pari godimento della stessa ad opera degli altri comproprietari; che dovesse, invece, essere accolta la domanda riconvenzionale di rimozione degli ostacoli frapposti al passaggio dei predetti intimati (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). Non si configura alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte distrettuale si è limitata ad accertare la sussistenza di una ipotesi di comproprietà sullo spazio in contestazione e, dunque, ne ha ritenuto lecita l’utilizzazione per
accedere alla proprietà individuale degli odierni intimati. Né si configura alcuna inversione dell’onere della prova, posto che ciascuna delle parti era onerata di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della rispettiva domanda; mentre quella relativa alla proprietà esclusiva dell’area non è stata conseguita, posto che si tratta di area in comproprietà tra le parti, è invece stata raggiunta quella sull’accertamento del diritto di utilizzare lo spazio di cui è causa, appunto in ragione della sua proprietà comune anche agli odierni intimati. Quanto al vizio di omesso esame, denunciato con il terzo motivo, esso non può essere utilmente dedotto in questa sede, in presenza di una ipotesi di cd. ‘doppia conforme’.
In ogni caso, la parte ricorrente contrappone, in sostanza, alla ricostruzione in fatto prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.
Quest’ultimo , pertanto, va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva dalle parti intimate nel presente giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a
titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda