Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
OGGETTO:
accertamento del diritto di proprietà
R.G. 7601/2023
C.C. 5-6-2024
sul ricorso n. 7601/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL ricorrenti
contro
SERSALE VINCENZA, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL controricorrente
a vverso la sentenza n. 145/2023 della Corte d’appello di Salerno depositata in data 8-2-2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-62023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno convenuto avanti il Tribunale di Salerno NOME COGNOME, esponendo di essere proprietari
della terrazza posta sopra l’appartamento della convenuta, per averla acquistata dalla convenuta unitamente alla casa sita in Campagna centro storico con atto pubblico del 20-9-1980; la terrazza era posta sulla verticale di proprietà della venditrice, ma aveva accesso tale da consentirne l’uso solo attraverso il passaggio dalla proprietà COGNOME e non era accata stata per assenza di tale obbligo all’ epoca della vendita; gli attori hanno chiesto ex art. 949 cod. civ. che la convenuta cessasse ogni turbativa al loro pieno godimento della cosa.
La convenuta NOME COGNOME ha contestato la domanda, che il Tribunale di Salerno ha rigettato con sentenza n. 1789/2020 pubblicata il 9-7-2020.
2.NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello, che la Corte d’appello di Salerno ha rigettato con sentenza n. 145/2023 depositata in data 8-2-2023, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il consigliere delegato ha depositato il 2-10-2023 proposta di definizione anticipata del giudizio nel senso della dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza e il 9-11-2023 il difensore dei ricorrenti munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 5-6-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo è rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c., 1367 c.c. in riferimento all’art.
360 c.p.c. co.1 n.3 relativi al contratto di compravendita del 20-9-1980 rep. 102023′ e con esso i ricorrenti lamentano l’erronea interpretazione del contratto di compravendita eseguita dalla sentenza impugnata, sulla base della quale è stato escluso che la compravendita comprendesse la terrazza oggetto della domanda. Evidenziano che l’atto di compravendita, laddove comprende ‘soprastante terrazzo e annesso ripostiglio, precisando che detta terrazza è soprastante alla restante proprietà dei venditori’, mani festa in modo chiaro la volontà di comprendere la terrazza; aggiungono che il contratto prevedeva anche che le vendite erano eseguite ‘nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano’ e sostengono che era stato usato il plurale perché erano venduti due immobili, e cioè l’appartamento e la terrazza. Lamentano che la sentenza non abbia spiegato il termine ‘indefinito’, utilizzato con riguardo al testo letterale della clausola contrattuale, in quanto rilevano che il senso letterale della clausola è chiaro; censurano altresì la sentenza per avere dichiarato che la prova della proprietà era caratterizzata da notevole rigidità e gravosità, in quanto essi non avevano proposto domanda di rivendica ma azione negatoria di servitù, assoggettata a onere probatorio di minore rigore.
2.Il motivo è in ammissibile, in quanto non attinge l’accertamento di fatto svolto dalla sentenza impugnata, in forza del quale la terrazza non aveva potuto essere oggetto del contratto di compravendita per il fatto che non era ancora esistente al momento della compravendita. A fronte di questo dato, tutte le deduzioni dei ricorrenti sulla violazione dei canoni di interpretazione dei contratti, sulla qualificazione della loro domanda e sul relativo onere probatorio sono irrilevanti; ciò perché non incidono sul dato insuperabile che la terrazza, se non era esistente al momento della compravendita, non ha potuto essere compresa tra gli immobili compravenduti.
La sentenza impugnata ha considerato non solo che il dato letterale del contratto di compravendita non era chiaro in relazione alla descrizione del terrazzo, ma ha anche aggiunto che all’epoca della vendita nel 1980, come risultava dalle fotografie agli atti del processo, il terrazzo in discussione di mq.78,46 non esisteva e la verticale COGNOME era in parte coperta da un tetto; ha aggiunto che il terrazzo era stato realizzato a seguito della ricostruzione post terremoto, come era stato confermato dalla rel azione tecnica dell’ing. COGNOME , evidenziando che lo stesso attore COGNOME nella sua autodichiarazione del 17-9-1989 ricollegava al suo appartamento solo il terrazzo di mq. 8,81.
Il motivo di ricorso non è in alcun modo volto a censurare in termini ammissibili nel giudizio di legittimità tale accertamento di fatto e soltanto nella memoria illustrativa -dopo che la proposta di definizione anticipata ha evidenziato la circostanzai ricorrenti vorrebbero porre in discussione il dato che la terrazza fosse stata costruita successivamente alla vendita; ciò non solo in modo tardivo, ma anche in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, in quando viene svolta una mera critica all ‘apprezzamento di fatto delle risultanze istruttorie. Quindi, è evidente che gli errori imputati dai ricorrenti alla sentenza risultano ininfluenti perché, sulla base dell’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’appello e definitivamente acquisito in causa , il contratto di compravendita non poteva comprendere tra i beni oggetto di immediato trasferimento la terrazza all’epoca non ancora esistente.
3.Ne consegue che il ricorso deve essere interamente rigettato, così come era già stato proposto dal consigliere delegato ex art. 380bis cod. proc. civ.
In applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione a favore della controricorrente delle
spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate, con la distrazione richiesta dai difensori.
Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. ci v., con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento a favore della controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. pro c. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege, con distrazione a
favore degli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME dichiaratisi antistatari;
condanna i ricorrenti ex art. 96 co.3 e 4 cod. proc. civ. al pagamento di Euro 3.500,00 a favore della controricorrente e di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione