Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30538 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2963/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BRINDISI in n. 4/2021 depositato il 18/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo avverso il provvedimento col quale il Tribunale di Brindisi, recependo le indicazioni dell’OCC in ordine al ricalcolo RAGIONE_SOCIALE percentuali di voto e alla fattibilità del piano, ha omologato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti avanzata , nell’anno 2021, da NOME COGNOME. Per la parte che interessa, la proposta aveva previsto, quanto al credito erariale certificato, il pagamento in 140 rate mensili (11 anni e 8 mesi) di una percentuale del 15% per la quota in privilegio e del 7% per la quota in chirografo, così da determinare, a fronte di un debito di 526.551,86 EUR, la prospettiva di soddisfacimento dell’erario per complessivi 76.882,92 EUR nell’arco temporale considerato, per un valore di ogni singola rata pari a 549,16 EUR, oltre interessi.
L’adito tribunale ha respinto il reclamo, così specificamente motivando:
la censura diretta a far valere la responsabilità del proponente nell’insorgenza dell’indebitamento era da considerare infondata, perché il presupposto di meritevolezza non vale al di fuori del piano del consumatore, mentre l’asserita esistenza di atti di frode ha valenza solo infraprocedimentale, e dunque rende irrilevante quanto avvenuto nella vicenda che ha portato all’accertamento del credito;
la censura tesa a sostenere che il ricorrente avesse fatto ricorso in epoca infraquinquennale ad altra procedura analoga era da considerare infondata, essendo stata definita, quella procedura, con archiviazione per rinuncia;
le censure tese a far valere (i) l’errata modalità di calcolo dei voti espressi (dovendosi tener contro del voto de ll’ente impositore , e non de ll’esattore) , (ii) il mancato aggiornamento del debito tributario, (iii) la convenienza dell’alternativa liquidatoria collegata alla sostanziale errata stima (per difetto) del patrimonio liquidabile erano da considerare parimenti infondate, per l’assorbente ragione che, se anche si fosse tenuto conto dei voti validamente espressi nel senso indicato dalla reclamante, e se anche si fosse appurato – in base a ciò – un aggravamento RAGIONE_SOCIALE situazione debitoria, comunque l’acco rdo
si sarebbe dovuto omologare perché più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; difatti la somma promessa ai creditori (345.822,40 EUR) era risultata superiore al valore del patrimonio liquidabile riferito a eventuali vendite coattive senza ribasso (273.487,50 EUR), con conseguente irrilevanza del mancato voto favorevole riferito a qualsiasi montante di debito erariale.
Avverso il provvedimento l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.
L’intimato ha replicato con controricorso e memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
I. -Col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, primo comma, RAGIONE_SOCIALE l. n. 3 del 2012, per avere il tribunale erroneamente superato la contestazione dell’Ufficio in merito alla mancata considerazione del proprio voto sfavorevole mercé il rilievo che anche nel caso in cui si fosse tenuto conto integralmente dei voti espressi dall’ Erario e fosse stato effettuato l’aggiornamento del debito tributario, con conseguente aggravamento RAGIONE_SOCIALE situazione debitoria del contribuente, si sarebbe dovuto applicare l’art . 12, comma 3-quater, RAGIONE_SOCIALE l. cit., che prevede l’omologazione da parte del tribunale anche in caso di mancata adesione dell’amministrazione. Il motivo è infondato.
Al netto RAGIONE_SOCIALE sintesi, la tesi RAGIONE_SOCIALE ricorrente concretizza una doglianza di stampo procedimentale.
Si dice: essendo la modalità di voto stabilita dall’art. 11, primo comma, RAGIONE_SOCIALE l. n. 3 del 2012, ed essendo stato espresso il voto in dissenso dall’RAGIONE_SOCIALE quale titolare del credito erariale, la circostanza che il voto costì espresso non sia stato considerato nel computo RAGIONE_SOCIALE maggioranze, sull’errata tesi che il voto spettasse invece all’ RAGIONE_SOCIALE, avrebbe determinato una sorta di ‘omissione di una fase del giudizio di merito’ ai fini RAGIONE_SOCIALE successiva possibile omologazione dell’accordo.
L’ assunto non può essere condiviso.
È vero che, ai fini dell’art. 11 RAGIONE_SOCIALE l. n. 3 del 2012, il diritto di voto spetta sempre al titolare del credito, ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere RAGIONE_SOCIALE convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale o dilazionato; ed è indubbio che l’ RAGIONE_SOCIALE non è tale, non è cioè il soggetto titolare del credito, avendo semplicemente il compito di curarne l’esazione .
In altre parole, titolare del credito resta l’ente impositore e l’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ne può disporre (v. Cass. Sez. 1 n. 35976-22).
Ma anche a sorvolare sulla considerazione che ciò niente toglie al fatto che l’RAGIONE_SOCIALE possa esprimere il consenso o il dissenso a una proposta di ristrutturazione del debito quale nuncius dell’ente impositore, ovvero in funzione di tramite tra questi e il professionista COGNOME (v. Cass. Sez. 1 n. 13877-23), resta il fatto che, seppure viziata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE modalità di espressione del voto e del conseguente calcolo RAGIONE_SOCIALE maggioranze, non può affermarsi che -nel caso concreto la ‘fase’ corrispondente del procedimento sia mancata del tutto. L’art. 11, primo comma, RAGIONE_SOCIALE l. n. 3 del 2012 evocato dalla ricorrente stabilisce che ‘ i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione RAGIONE_SOCIALE crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata ‘.
La stessa ricorrente sostiene di aver fatto pervenire la dichiarazione di dissenso.
La circostanza che non se ne sia tenuto conto, per un errore sulla legittimazione al voto, non è equiparabile al mancato svolgimento RAGIONE_SOCIALE fase procedimentale. Non si può confondere l’eventuale erroneità RAGIONE_SOCIALE verifica del voto, fermo il meccanismo del silenzio-assenso, con la questione relativa alla violazione del procedimento per omissione di una fase.
II. -Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione de ll’art. 12, commi 1 e 3 -quater, RAGIONE_SOCIALE l. n. 3 del 2012.
Lamenta che all’esito del computo RAGIONE_SOCIALE maggioranze da parte dell’OCC non le sia stata inviata la relazione in ordine al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE percentuale necessaria per l’approvazione dell’accordo, con allegazione del testo ; tale circostanza sarebbe stata evidenziata -a suo dire – n ell’atto di reclamo . Denunzia quindi che per effetto dell’omissione le sia stato impedito di sollevare contestazioni e di ottenere una conseguente attestazione definitiva di fattibilità del piano , a fronte invece dell’avvenuta omologazione de plano da parte del tribunale.
Il motivo è inammissibile.
È dedotto un error in iudicando , per violazione d ell’art. 12 RAGIONE_SOCIALE l. n. 3 del 2012.
Ma un simile errore presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto.
Viceversa, nel decreto impugnato la questione indicata dalla ricorrente non appare trattata affatto.
La stessa dunque, in questa sede, avrebbe potuto essere dedotta solo come omissione di pronuncia sul motivo di opposizione, che, in prospettiva di autosufficienza, si dice essere stato ulteriormente sollevato rispetto a quelli che si rinvengono dalla motivazione del provvedimento.
III. -Col terzo mezzo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 8, primo comma, e 12-ter, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE l. n. 3 del 2012. Divide la censura in due parti: da un lato, assume che la mancata considerazione del debito tributario certificato, nel contesto RAGIONE_SOCIALE posizione sfavorevole all’accordo, comportava l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE proposta -la quale deve indicare tutti i creditori, compresi quelli per i quali è previsto il pagamento integrale, e fornire una rappresentazione veritiera dell’intera situazione debitoria dell’istante; dall’altro , sostiene che dalla relazione di attestazione dell’OCC era emersa l’avvenuta presentazione d i una precedente istanza per la composizione RAGIONE_SOCIALE crisi da sovraindebitamento nell’anno 2017 cosa che il tribunale avrebbe valutato limitandosi a prendere atto dell’archiviazione per rinuncia, senza spiegare le ragioni dell’irrilevanza e senza valutare le ragioni RAGIONE_SOCIALE rinuncia stessa.
Nella prima parte il motivo è inammissibile, perché di nuovo si concretizza nella deduzione di una questione giuridica RAGIONE_SOCIALE quale non v’è traccia nella motivazione del decreto. Fermo l’onere di autosufficienza, l’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE stessa avrebbe potuto essere dedotta solo come omissione di pronuncia.
Nella seconda parte invece il motivo è manifestamente infondato.
L’art. 7 RAGIONE_SOCIALE l. n. 3 del 2012 stabilisce la proposta ‘ non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: (..) b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo ‘.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il termine preclusivo opera nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli
effetti riconducibili a una procedura RAGIONE_SOCIALE medesima natura (Cass. Sez. 1 n. 30534-18, Cass. Sez. 1 n. 27301-22).
Opera cioè in rapporto al beneficio conseguito.
Va affermato il consequenziale principio per cui esaurisce l’onere di motivazione il giudice del merito che escluda l’operare dell’effetto preclusivo dinanzi a una procedura infraquinquennale priva di effetto, in quanto archiviata a seguito di rinuncia del debitore.
IV. -Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati unitariamente.
Nel quarto l’amministrazione denunzia la v iolazione degli artt. 7, secondo comma, lett. d-quater, e 9, comma 3-bis.1, lett. a), RAGIONE_SOCIALE l. n. 3 del 2012, perché il tribunale avrebbe ritenuto l’ inapplicabilità al caso del requisito di meritevolezza con la motivazione che non si era dinanzi a un piano del consumatore, senza tuttavia valutare l’eventualità di atti lesivi posti in essere dal contribuente, ovvero la diligenza impiegata nell’assumere le proprie obbligazioni.
Col quinto lamenta la v iolazione dell’art. 132 cod. proc civ. per avere il tribunale deciso in proposito con motivazione solo apparente.
I motivi sono fondati per la ragione che segue.
V. In sede di reclamo l’ufficio aveva svolto questa tesi: il contribuente ha tenuto nel tempo una condotta caratterizzata da ‘reiterata violazione degli obblighi tributari ‘, sia in rapporto agli accertamenti divenuti definitivi, sia in rapporto al mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno 2006; l’inadempimento è avvenuto sistematicamente e anche per somme esigue; ciò nonostante il contribuente ha acquistato un immobile assieme al figlio (privo di reddito), così ulteriormente indebitandosi; dunque si è venuto a trovare in una condizione di sovraindebitameno per causa a lui stesso imputabile; in questa prospettiva la capacità reddituale attestata dall’OCC non potrebbe giustificare l’affermata fattibilità del piano, volta che il sovraindebitato ha assunto anche altri impegni verso la moglie, dalla quale è separato, e visto che pure l’OCC ha enumerato, tra le situazioni non preventivabili incidenti sulla fattibilità, l’eventuale inasprimento RAGIONE_SOCIALE relazioni tra il debitore e l’ex -coniuge.
VI. -Se ne desume che la questione prospettata dall’amministrazione reclamante non riguardava il profilo RAGIONE_SOCIALE meritevolezza in sé, ma le ragioni dell’indebitamento in associazione con la prospettiva di fattibilità del piano.
Tutto questo ben si evince dal ricorso in prospettiva di autosufficienza, essendo stati riportati i tratti salienti degli atti del procedimento.
VII. – Ora, il tribunale ha fornito la seguente risposta: ‘ per espressa disposizione di legge ‘ , la sussistenza del presupposto di meritevolezza è escluso ‘ per il caso in cui la proposta abbia ad oggetto (come nel caso sottoposto) un accordo ex art. 7 L. 3/2012 (‘la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:…((d -ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode)) ‘ ; mentre ‘ il successivo comma d-quater ‘ -‘ ( … limitatamente all’accordo di composizione RAGIONE_SOCIALE crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori) ‘ -ha ‘ valenza esclusivamente infraprocedimentale, con sostanziale irrilevanza RAGIONE_SOCIALE vicende che hanno portato all’accertamento del maggior debito erariale accertato ‘ .
Dopodiché ha reso la decisione finale in base alla semplice constatazione di convenienza del piano a fronte dell’alternativa liquidatoria.
VIII. – La motivazione non è pertinente e sottende un errore di diritto.
La valutazione del comportamento del debitore è presente in tutte le procedure di composizione RAGIONE_SOCIALE crisi , indipendentemente da quanto prevede l’art. 7 in ordine alle ragioni di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE proposta.
Per l’accordo di composizione la rilevanza RAGIONE_SOCIALE condotta pregressa del debitore si desume dall’art. 9, comma 3-bis.1, RAGIONE_SOCIALE l. n. 3 del 2012 (qui applicabile ratione temporis ).
Questa norma espressamente ha stabilito che ‘ alla domanda di accordo di composizione RAGIONE_SOCIALE crisi ‘ deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC comprendente -ex aliis -(a) ‘ l’indicazione RAGIONE_SOCIALE cause dell’indebitamento e RAGIONE_SOCIALE diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni ‘ nonché ( b) ‘ l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte ‘ ; (c) ‘ l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori ‘ ; (d) ‘ la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità RAGIONE_SOCIALE documentazione depositata a corredo RAGIONE_SOCIALE domanda ‘ , oltre alla ‘ convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria ‘.
La previsione non avrebbe alcun senso se, come assume il tribunale, le cause dell’inde bitamento fossero irrilevanti.
Diversamente da quanto affermato nel provvedimento, è rimessa al giudice la valutazione dei profili anzidetti in rapporto alle risultanze RAGIONE_SOCIALE relazione dell’OCC .
C osa, d’altronde, logica, perché coessenziale allo stesso giudizio di fattibilità. Codesto espresso all’attualità a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazioni sulla sostenibilità del piano – non può non tener conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato.
Questa Corte ha in tal senso condivisibilmente affermato che nella composizione RAGIONE_SOCIALE crisi da sovraindebitamento l’omologazione del piano presuppone che esso sia idoneo ad assolvere concretamente la sua funzione causale (v. Cass. Sez. 1 n. 28013-22).
Che il principio sia stato affermato in un caso nel quale si discuteva del piano del consumatore non vuol dire affatto che si tratti di verifica limitata solo a esso , perché l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE funzione causale implica un giudizio prognostico che è inciso anche da un vaglio di affidabilità del proponente, al quale non è affatto estraneo ciò che emerge dalla relazione dell’OCC a proposito RAGIONE_SOCIALE cause del suo indebitamento.
IX. -Ne segue che il ricorso va accolto in relazione ai menzionati due ultimi motivi.
Il decreto va cassata in relazione a essi e la causa rinviata al medesimo tribunale che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi ai principi esposti.
Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo e dichiara inammissibile il secondo; cassa il provvedimento in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Brindisi anche per le spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile, addì 5