Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3034 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3034 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10464/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEricorrente-
RAGIONE_SOCIALE LATINA, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-controricorrente-
COGNOME NOMECOGNOMERAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LATINA n. 328/2024 depositata il 29/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Cassa Edile della Provincia di Latina ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo, chiesto e ottenuto dall’avv. NOME COGNOME per il pagamento di onorari professionali per la difesa svolta in plurimi giudizi dinanzi al Tribunale di Latina. L’opponente contestava il quantum del credito sotto una molteplicità di profili (l’inefficacia delle convenzioni e la violazione delle tariffe). Instauratosi il contraddittorio, era autorizzata, su istanza
dell’opponente, la chiamata in causa di COGNOME COGNOME e di COGNOME, rispettivamente presidente e direttore della Cassa all’epoca dei fatti, e successivamente, su istanza del COGNOME era autorizzata ed eseguita la chiamata della RAGIONE_SOCIALE
I chiamati in causa si costituivano nel giudizio.
Il Tribunale, individuata la convenzione destinata a regolare la fattispecie, accoglieva l’opposizione, riconoscendo che al professionista non spettava alcun compenso.
Per la cassazione della sentenza, l’avv. COGNOME ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, il primo dei quali denunzia la violazione delle norme sul procedimento, in quanto il tribunale ha deciso in composizione collegiale, a seguito da parte del giudice designato, dinanzi al quale furono precisate le conclusioni e si svolse la discussione: conseguentemente la decisione impugnata è stata adottata da collegio composto da due componenti i quali non avevano partecipato alla discussione. Gli altri tre motivi denunziano il provvedimento per un errore di percezione, per non avere rilevato l’esistenza di un documento idoneo a superare le eccezioni di controparte (secondo motivo), per non avere correttamente interpretato e valutato le previsioni della convenzione in tema di irrecuperabilità del credito, per la violazione delle norme in materia di equo compenso per l’attività professionale.
La Cassa edile della Provincia di Latina ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio di apparenza, che avrebbe imposto al legale di impugnare il provvedimento con l’appello.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in seguito all’entrata in vigore dell’ art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, , la controversia di cui all’art. 28 della L. n. 794 del 1942 , come sostituito dal D.Lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato D. Lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702-bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 cod. proc. civ., quest’ultimo da applicarsi in combinato disposto con l’ultimo comma dell’art. 14, mentre è esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione, sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 23/2/2018, n. 4485), sicché la controversia di cui si tratta, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell’ art. 702-bis cod. proc. civ., quanto se introdotta con il procedimento per decreto ingiuntivo, resta soggetta al rito indicato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (Cass., Sez. U., 23/2/2018, n. 4485, cit.; Cass., Sez. 2, 23/10/2018, n. 26778; Cass., Sez. 2, 23/10/2018, n. 26778).
Questa disposizione, che sanciva, tra l’altro, la composizione collegiale, in siffatte materie, dell’organo giudicante, è stata modificata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , il quale ha stabilito che “le controversie previste dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 cod. proc. civ. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e
spese spettati ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”, che, in tali casi, “è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera” e che, per quanto qui interessa, “il Tribunale decide in composizione monocratica”.
La nuova formulazione della norma non è però applicabile alla specie, avendo il medesimo D.Lgs., come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 , stabilito, all’art. 35, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”, mentre “ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, quale quello in esame, si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Tanto chiarito, il collegio intende dare continuità al principio, stabilito da Cass. n. 13856/2022, seguita da Cass. n. 25882/2023 e più recentemente da Cass. n. 23862/2014, secondo cui «Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza». Sulla scia di Cass., S.U., n. 12609/2012, Cass. n. 13856/2022 ha chiarito in motivazione che « l’art. 3 del medesimo d.lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei
componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”)».
Nel caso in esame, invece, l’udienza di comparizione fu tenuta dinanzi al giudice monocratico, il quale, con ordinanza del 20 maggio 2021 -«ritenuto che la presente causa richiede un’istruttoria non sommaria» – dispose il mutamento di rito da sommario a ordinario ex art. 702ter c.p.c.». All’udienza di rinvio, il giudice istruttore riservò la decisione per riferire al collegio, il quale, con provvedimento del 9 gennaio 2023, per quanto interessa in questa sede, osservava « che la parte opponente ha introdotto il presente giudizio nelle forme del ricorso in opposizione ex art. 702 bis c.p.c. e che, come già valutato dal Tribunale con i provvedimenti resi rispettivamente in data 30.10.2019 ed in data 22.01.2020, il presente procedimento ha ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi di avvocato e rientra quindi tra i procedimenti di competenza collegiale ex art. 14 D. Lvo. 150/2011, i quali sono regolati dal rito sommario di cognizione per espressa previsione normativa ». Quindi, il collegio revocava la precedente ordinanza di mutamento del rito, provvedeva sulla provvisoria esecuzione, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice monocratico. L’udienza di rinvio si teneva dinanzi al giudice monocratico, il quale ‘si riservava di riferire al collegio’.
Le considerazioni che precedono, oltre a dare chiara evidenza alla violazione della norma sulla composizione del giudice, rendono contemporaneamente chiara la palese infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale, invocando il principio di apparenza, ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto proporre appello. Il richiamo del principio di apparenza, infatti, è fuori luogo nel caso di specie. Tenuto conto del provvedimento collegiale assunto in corso di causa, sopra richiamato, è fuori di dubbio che il Tribunale ha inteso applicare il procedimento speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2001, incorrendo tuttavia nella violazione denunziata con il primo motivo. È stato ampiamente chiarito che l’adozione del procedimento ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2001 cit. imponeva la trattazione collegiale nei termini risultanti dai principi della giurisprudenza di questa Corte e non nei termini riduttivi applicati dal Tribunale di Latina.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi. L’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Latina va conseguentemente cassata, con rinvio della causa al medesimo Tribunale, che provvederà alla rinnovazione della discussione e della decisione della stessa causa in composizione collegiale.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Latina in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della