Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3031 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3031 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2123-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente – nonché contro
COGNOME NOME;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 14/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e l’ing. NOME COGNOME proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 628/2019 emesso dal Tribunale di Savona, avente ad oggetto l’importo di € 15.996,65 oltre accessori, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte dall’Avv. NOME COGNOME ed avanzavano anche domanda riconvenzionale nei confronti di quest’ultimo, lamentando di aver subito un danno da responsabilità professionale, formulando domande di restituzione e risarcimento a carico del professionista. Si costituiva in giudizio l’opposto che, nel richiedere la condanna dei ricorrenti al pagamento di quanto richiesto in via monitoria, chiedeva altresì, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza, la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni, Generali Italia S.p.A., la quale si costituiva in giudizio, aderendo nel merito alle difese del proprio assicurato.
Nel corso del giudizio l’avv. COGNOME e la compagnia assicurativa, a differenza degli opponenti, accettavano la proposta transattiva formulata dal giudice istruttore con ordinanza del 13 aprile 2021 avente ad oggetto il pagamento in favore del professionista opposto della somma complessiva di € 6.000,00, con la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Savona in composizione collegiale, con ordinanza n. 668/2022, accoglieva l’opposizione, condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento del residuo corrispettivo dovuto al professionista ed alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dalla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e dall’Ing. NOME COGNOME sulla base di tre motivi.
L’Avv. NOME COGNOME non ha compiuto attività difensiva in questa sede.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione e la nullità del procedimento e del provvedimento per la violazione degli artt. 276, co. 1, c.p.c., 14, co. 2, D. Lgs. n. 150/2011 e 158 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver il Tribunale deciso senza la partecipazione alla discussione della causa di due dei giudici, tra cui il Presidente, componenti del collegio che aveva poi emesso la decisione impugnata.
In particolare, il giudice di merito non avrebbe deciso la controversia in ossequio al principio per cui il Collegio che delibera deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata eseguita l’ultima attività processuale la discussione o la precisazione delle conclusioni -conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del Collegio medesimo.
Il motivo è fondato.
Come si ricava dalla lettura della stessa ordinanza, e precisamente dalla narrazione in fatto, alla pag. 2, la controversia, dopo un’interruzione dovuta alla cancellazione
dall’albo del difensore di parte opponente, è stata trattenuta in decisione dinanzi al giudice monocratico, con la precisazione che tale attività era stata effettuata ‘per riferire al collegio all’udienza del 1 giugno 2022…’, all’esito della quale era stata poi pronunciata l’ordinanza per cui è causa.
La doglianza è fondata.
In tal senso rileva, dall’esame della stessa ordinanza, come detto, che le udienze che hanno preceduto l’emissione della decisione gravata si sono celebrate dinanzi al giudice monocratico, anziché dinanzi al Collegio, che è stato chiamato ad intervenire solo all’atto della riserva in decisione.
Tale modus procedendi si palesa evidentemente erroneo, e determina la nullità della decisione impugnata.
Rileva a tal fine il principio affermato da questa Corte secondo cui le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza (Cass. n. 13856/2022, ed in senso conforme Cass. n. 24754/2019; Cass. n. 1276/2024; Cass. n. 25882/2023 che ricorda che, sulla scia di Cass., S.U., n. 12609/2012, è stato chiarito in motivazione che « l’art. 3 del d.lgs. n. 150/2011, al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza
che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni, essendo tale conclusione confortata dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, secondo cui i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”).
La ricorrenza quindi della detta causa di nullità del procedimento implica che anche la decisione assunta sia invalida, e debba quindi essere cassata.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 e 14 D. Lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per non aver il Tribunale, previa separazione della domanda riconvenzionale formulata dall’attore in opposizione a decreto ingiuntivo, convertito il rito sommario in rito ordinario a cognizione piena. A parere dei ricorrenti, il giudice di merito ha omesso di vagliare, secondo il rito ordinario, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la responsabilità professionale dell’Avv. NOME COGNOME
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1460 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per non aver il Tribunale valutato non solo gli errori professionali commessi dall’Avv. NOME COGNOME nell’ambito dei giudizi di appello dallo stesso patrocinati, ma anche l’ammontare dei compensi dal medesimo già percepiti in primo grado.
In ragione dell’accoglimento del primo motivo i motivi ulteriori restano evidentemente assorbiti.
Il giudice di rinvio che si designa nel Tribunale di Savona in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, ed assorbiti gli altri motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Savona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025