Composizione Collegiale: la Decisione è Nulla se la Discussione non Avviene davanti al Collegio
L’ordinanza n. 29929/2023 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale civile: il rispetto delle norme sulla composizione collegiale del giudice non è una mera formalità, ma un requisito essenziale per la validità della decisione. Quando la legge prevede che una controversia sia decisa da un collegio di giudici, la discussione della causa deve avvenire necessariamente davanti a tutti i membri che poi la decideranno. In caso contrario, il provvedimento emesso è nullo.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dalla richiesta di liquidazione dei compensi professionali presentata da un avvocato nei confronti di un suo ex cliente. Il Tribunale si pronunciava sulla questione con un’ordinanza, accogliendo parzialmente la domanda del professionista. Ritenendo l’ordinanza viziata da un errore procedurale, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione.
Il ricorrente lamentava, in particolare, la violazione delle norme che regolano la deliberazione delle sentenze da parte di un organo collegiale. Nello specifico, il giudice istruttore-relatore, dopo aver seguito la fase di preparazione della causa, l’aveva riservata per la decisione, per poi riferire al collegio. Tuttavia, la normativa specifica per le controversie in materia di onorari forensi (art. 14 del D.Lgs. 150/2011) prevede che la discussione si svolga direttamente davanti al collegio.
La Violazione della Composizione Collegiale
Il cuore del problema risiede nel mancato rispetto delle regole sulla composizione collegiale. La legge stabilisce che le controversie relative alla liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati debbano essere trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale. Questo significa che la fase decisoria, inclusa la discussione orale, deve svolgersi alla presenza di tutti i giudici che comporranno l’organo deliberante.
Nel caso di specie, invece, il giudice singolo, delegato per l’istruttoria, aveva trattenuto la causa in decisione senza che si tenesse una discussione davanti all’intero collegio. Di conseguenza, la decisione finale è stata deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che, di fatto, non avevano assistito alla discussione della causa. Questa procedura, secondo il ricorrente e la successiva valutazione della Cassazione, viola l’art. 276 del Codice di procedura civile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo il motivo fondato. Gli Ermellini hanno richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui le controversie soggette al rito sommario previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2011 sono di competenza del tribunale in composizione collegiale. La possibilità di delegare un singolo giudice è limitata esclusivamente alla fase istruttoria, ovvero alla raccolta delle prove e alla preparazione della causa per la decisione.
La fase decisoria, invece, deve inderogabilmente svolgersi davanti al collegio. La Corte ha chiarito che, qualora la decisione sia deliberata da un collegio composto da giudici che non hanno partecipato alla discussione, si configura una violazione dell’art. 276 c.p.c., che sancisce il principio di immutabilità del giudice. Tale violazione determina la nullità insanabile del provvedimento.
Poiché nel caso esaminato il giudice relatore aveva riservato la causa in decisione senza che la discussione si svolgesse davanti al collegio, il Tribunale ha disatteso questo principio fondamentale. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha cassato l’ordinanza impugnata.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte ha importanti implicazioni pratiche. Annullando l’ordinanza, ha rinviato la causa al Tribunale, che dovrà riesaminarla in diversa composizione, questa volta nel pieno rispetto delle norme procedurali. La pronuncia sottolinea che le regole sulla composizione collegiale e sulla partecipazione dei giudici alla discussione non sono meri adempimenti burocratici, ma garanzie poste a tutela del diritto di difesa e del corretto svolgimento del processo. Una loro violazione compromette la validità stessa della decisione, rendendola nulla e costringendo le parti a un nuovo giudizio.
Quando è necessaria la composizione collegiale per la liquidazione degli onorari di un avvocato?
Sempre. Secondo l’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dalla Corte, le controversie in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale.
Cosa succede se la causa non viene discussa davanti all’intero collegio giudicante?
La decisione è nulla. Se la delibera avviene da parte di un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura una violazione dell’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità del provvedimento.
Può un singolo giudice gestire una causa che richiede la decisione collegiale?
Sì, ma solo per la fase istruttoria. La legge consente la delega a un singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, ma la trattazione, la discussione finale e la decisione devono avvenire davanti al collegio al completo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29929 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29929 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28403/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, difeso da sé medesimo;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ASCOLI PICENO n. 886/2017 depositata il 18/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-l’AVV_NOTAIO ha impugnato per cassazione, sulla base di due motivi, l’ordinanza del Tribunale di Ascoli che ha parzialmente accolto la domanda di liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di NOME COGNOME:
–NOME COGNOME è rimasto intimato;
Ritenuto che:
-con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt.276 c.pc. e 158 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il giudice istruttore -relatore avrebbe riservato la causa in decisione per riferire innanzi al collegio mentre l’art.14 del D. Lgs 150/2011 prevederebbe che la discussione debba svolgersi innanzi al collegio
-il motivo è fondato;
-l’orientamento di questa Corte è consolidato nell’affermare che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza (Cassazione civile sez. II, 03/05/2022, n.13856; Cassazione civile sez. VI, 20/12/2022 n.37292);
-tale principio è stato disatteso dal Tribunale in quanto il giudice relatore, delegato all’istruzione della causa, ha riservato la causa in decisione sicchè la trattazione e la discussione della causa non si sono svolte innanzi al collegio;
-il ricorso, deve, pertanto, essere accolto;
-l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione;
-va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso con il quale si censura il regolamento delle spese di lite
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda