Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30068 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30068 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16288/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende rispettivamente da sé medesimo e per procura in calce al controricorso,
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 11108/2019 depositata il 19.5.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.11.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli avvocati NOME ed NOME COGNOME, a seguito della revoca del mandato loro conferito per attività di patrocinio giudiziali civili e stragiudiziali da parte del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con ricorso del 20.2.2019 chiedevano al Tribunale di Bologna l’emissione di decreto ingiuntivo per i residui compensi loro dovuti per € 91.577,09 oltre interessi moratori.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2005/19 del 3.4.2019, emesso in conformità alla richiesta, e notificatogli il 6.5.2019, proponeva opposizione al Tribunale di Bologna, COGNOME NOME, con atto di citazione notificato in data 14.6.2019. A sostegno, contestava il credito professionale sulla base degli accordi intercorsi sui compensi e della quantità e qualità dell’attività prestata; sottolineava che le parcelle non risultavano sottoscritte; e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con diniego o riduzione dei compensi richiesti dagli avvocati COGNOME.
Si costituivano nel giudizio di opposizione NOME ed NOME, che in via pregiudiziale eccepivano l’inammissibilità e improcedibilità dell’opposizione, per avere COGNOME NOME iscritto a ruolo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo solo in data 21.6.2019, ossia 45 giorni dopo la ricezione della notifica del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito chiedevano il rigetto dell’opposizione.
All’udienza del 14.11.2019 il giudice designato alla trattazione dell ‘ opposizione, avendo rilevato che la causa era almeno in parte
relativa a compensi professionali giudiziali civili, disponeva il mutamento del rito da ordinario a sommario ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 e la trasmissione al Presidente di sezione per quanto di competenza in ordine alla designazione del giudice relatore.
Il Presidente di sezione con provvedimento del 22.11.2019 confermava il giudice già assegnatario della causa di opposizione come giudice monocratico quale giudice relatore del competente collegio, delegandogli tutti i poteri istruttori, ed il procedimento proseguiva quindi davanti al suddetto giudice ed ai suoi sostituti subentrati nel ruolo con deposito anche di memorie delle parti fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, infine tenutasi davanti al giudice singolo il 10.3.2022, con riserva della decisione.
In data 19.5.2022 veniva designato il collegio per la decisione (composto dal Presidente, dal giudice anziano e dal giudice relatore che era il giudice singolo davanti al quale erano state precisate le conclusioni), che senza tenere un’ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza collegiale n. 2029/2022 del 19/20.5.2022, senza pronunciarsi sull’eccezione pregiudiziale sollevata dai COGNOME, accoglieva parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n. 2005/2019 del Tribunale di Bologna e condannando COGNOME NOME al pagamento dei compensi in favore di COGNOME NOME ed NOME per il minor importo di € 60.056,00, oltre spese generali ed accessori ed oltre interessi ex art. 1284 comma 4° cod. civ., nonché alle spese processuali.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso principale a questa Corte, COGNOME NOME, con un unico motivo. Hanno resistito COGNOME NOME ed NOME con controricorso e ricorso incidentale con un unico motivo. Entrambe le parti nell’imminenza dell’adunanza camerale hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Preliminarmente va respinto il ricorso incidentale col quale NOME ed NOME COGNOME hanno riproposto l’eccezione
d’inammissibilità ed improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per avere COGNOME NOME iscritto a ruolo l’opposizione a decreto ingiuntivo col deposito della citazione notificata il 21.6.2019, pur avendo ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo il 6.5.2019, asseritamente non rispettando il termine di 40 giorni previsto per l’opposizione, eccezione sollevata nel giudizio di opposizione, ma non esaminata dal Tribunale di Bologna in composizione collegiale nell’ordinanza impugnata.
L’eccezione è infondata, in quanto come emerge dagli atti del giudizio di opposizione, esaminabili direttamente dalla Corte in quanto si lamenta un vizio processuale, COGNOME NOME ha notificato il 14.6.2019 l’atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli il 6.5.2019, rispettando quindi il termine di 40 giorni dell’art. 641 comma primo c.p.c., che era tenuto ad osservare trattandosi di rito ordinario, in quanto non era ancora stato disposto il mutamento del rito da ordinario a sommario ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 del 14.11.2019, che solo da quel momento in poi avrebbe reso operative le forme e le preclusioni del rito sommario, a nulla rilevando che la citazione in opposizione sia poi stata depositata con l’iscrizione a ruolo della causa di opposizione avvenuta il 21.6.2019, in quanto il termine di deposito sarebbe stato determinante per verificare la tempestività dell’opposizione se il COGNOME avesse introdotto il relativo giudizio con ricorso e non con citazione.
Va data infatti continuità al principio di diritto per il quale, in tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 – nella versione, applicabile ratione temporis , anteriore al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 641 c.p.c., comma 1, (Cass.
11.11.2023 n. 34467; Cass. 6.10.2023 n. 28204; Cass. 21.3.2023 n. 8045) e non con riferimento al deposito della citazione notificata avvenuto con l’iscrizione a ruolo della causa.
Venendo ora all’esame dell’unico motivo del ricorso principale, il COGNOME lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità del procedimento e dell’ordinanza impugnata per intervenuta violazione dell’art. 276 comma 1° c.p.c., dell’art. 14 comma 2° del D. Lgs. n. 150/2011 e dell’art. 158 c.p.c., in quanto, come emergente dai verbali di causa, pur essendo stata disposta la conversione del rito da ordinario a sommario, l’intera trattazione del giudizio, e quindi non solo l’attività istruttoria che era stata delegata al giudice relatore, ma anche la discussione e la precisazione delle conclusioni, sono avvenute davanti al giudice singolo, ed il collegio, competente a decidere in base all’art. 14 comma 2° del D. Lgs. n. 150/2011 nel testo ratione temporis vigente, è stato designato dopo che erano state precisate le conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione, ed ha poi deciso la causa senza la fissazione di un’ulteriore udienza di discussione e precisazione delle conclusioni e senza che mai le parti abbiano potuto esercitare il proprio diritto di difesa davanti ad esso, con la conseguenza che la causa è stata decisa da giudici che non hanno assistito all’udienza di discussione, in violazione dell’art. 276 c.p.c. e con conseguente nullità assoluta ed insanabile dell’ordinanza impugnata ex art. 158 c.p.c.
Il motivo è fondato e merita accoglimento, in quanto, confermato dai verbali di causa e dal certificato storico del procedimento prodotti, esaminabili da questa Corte in quanto è dedotto un vizio processuale, che il collegio che ha emesso l’ordinanza impugnata (composto dal Presidente, dal giudice relatore davanti al quale sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione e dal giudice anziano) è stato designato ed ha deciso la causa dopo che questa era stata trattenuta in decisione previa
precisazione delle conclusioni e discussione dal giudice singolo, si è verificata la violazione dell’art. 14 comma 2° del D. Lgs. n. 150/2011, il quale prevede che nelle controversie riguardanti onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali in cause civili, e per attività stragiudiziali ad esse connesse in quanto volte ad ottenere l’esecuzione conseguente, si applica il rito sommario ed è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, che decide in composizione collegiale.
Anche se l’art. 14 comma 2° del D. Lgs. n. 150/2011 si riferisce espressamente solo alla decisione da parte del collegio, l’art. 3 del medesimo decreto al comma 2, prevede, per le cause in questione, la sola possibilità della delega da parte del Presidente ad uno dei componenti del collegio per l’assunzione dei mezzi istruttori, come nella specie avvenuto, ma le restanti attività, ed in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni devono avvenire davanti al collegio (vedi in tal senso ex multis Cass. 3.5.2022 n.13856; Cass. n. 11581/2016), come confermato anche dalla sentenza n.12609 del 20.7.2012 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che ha ribadito che anche per i procedimenti in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati assoggettati dall’art. 14 comma 2° del D. Lgs. n. 150/2011 allo speciale rito sommario collegiale, la trattazione della causa deve avvenire collegialmente, così come accadeva prima della riforma per i procedimenti in camera di consiglio collegiali aventi il medesimo oggetto regolati dagli articoli 28 e seguenti della L. n.794/1942.
Dal momento che nel caso in esame due dei tre giudici componenti il collegio del Tribunale di Bologna che ha deciso la causa non hanno assistito alla discussione ed alla precisazione delle conclusioni, che per quanto sopra esposto dovevano avvenire davanti al collegio, essendo stata delegata al giudice relatore la
sola attività istruttoria, si è verificata la violazione dell’art. 276 c.p.c., secondo il quale la decisione deve essere deliberata dai giudici che hanno assistito alla discussione, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.
Il Tribunale di Bologna in diversa composizione collegiale, quale giudice del disposto rinvio, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo da parte del ricorrente incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione collegiale, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo da parte del ricorrente incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2024