Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3037 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3037 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19179/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA n. 3544/2020 depositata il 14/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME promuoveva un giudizio ex art. 14 del d.lgs. n.150/2011 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 448/2020 emesso dal Tribunale di Venezia in data 21.02.2020, a favore degli Avv.ti COGNOME e COGNOME ove si ingiungeva al medesimo il pagamento di una somma complessivamente determinata in € 35.118,56, oltre ad € 911,47 in favore del primo e d € 28.151,22, oltre ad € 911,47 in favore del secondo, oltre alla somma complessiva di € 2.135,00 per compensi, € 380,00 per esborsi ed € 27,00 per marca diritti di cancelleria, in solido ai due ricorrenti per la procedura di ingiunzione.
Si costituivano i convenuti opposti gli Avv.ti NOME COGNOME e COGNOME COGNOME personalmente
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda degli Avv.ti COGNOME COGNOME e COGNOME quanto ai compensi richiesti per l’attività processuale condotta nel giudizio n. 4195/2015 R.G. e per l’attività stragiudiziale svolta.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito nelle proprie richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dell’ordinanza o del procedimento per avere il Tribunale di Venezia, in violazione dell’articolo 14 , comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011, deciso in composizione monocratica.
Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 sicché il procedimento avrebbe dovuto seguire integralmente le regole previste da tale disposizione mentre il Tribunale ha deciso erroneamente in composizione monocratica invece che collegiale.
1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.
Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza (Sez. 2 – , Sentenza n. 13856 del 03/05/2022, Rv. 664625 – 01).
Nella specie il giudice pur avendo dato atto di procedere ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha istruito e deciso la causa in composizione monocratica così violando la suddetta norma nella versione ratione temporis applicabile.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c., 13 della l. n. 247/2012 e 1 del d. m. n. 55/2014, ritenendo non necessaria la forma scritta per
l’accordo avente ad oggetto la determinazione del compenso dell’avvocato prevista, ad substantiam dal terzo comma della norma citata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1326 c.c. e 1 D.m. 55/2014, sul presupposto che nessun accordo sul compenso professionale fosse stato concluso tra gli avvocati COGNOME e COGNOME ed il sig. COGNOME r.g., per non essere stata la proposta formulata dal solo avv. COGNOME seguita dall’accettazione del sig. COGNOME e per non essere stata seguita la controproposta formulata dal sig. COGNOME seguita dalla accettazione dell’avv. COGNOME Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 comma 2 D.m. 55/2014 che prevedono l’obbligatorietà di corrispondere agli avvocati, in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale, oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, anche una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione.
2.1 Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo .
Il ricorso incidentale condizionato
Primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1374 e 1375 c.c., 13 co. in particolare,2 e 29, c. 5, del Nuovo Codice Deontologico Forense, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in particolare omesso esame delle prove scritte e dei documenti dimessi in Giudizio aventi ad oggetto gli accordi sul compenso intervenuti tra le parti, per avere il Tribunale interpretato i medesimi in difformità da quanto esplicitato dalle parti tramite lo scambio di mail ed alla luce dei preavvisi di fattura a saldo,
accordando ai legali un compenso maggiore rispetto a quello pattuito nonostante l’assenza di espressa riserva di richiedere un compenso maggiore di quello già indicato.
Il motivo proposto con il ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale dichiara assorbit o il secondo e l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale dichiara assorbito il secondo e l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione