Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12093 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7114/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE TARANTO IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (-) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TARANTO n. 7603/2021
depositata il 12/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
AVV_NOTAIO ricorre, con due motivi, per la cassazione dell’ordinanza emessa il 13 gennaio 2023 con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in composizione monocratica, ha accolto l’opposizione proposta dal Comune RAGIONE_SOCIALE contro il decreto ingiuntivo ottenuto dal medesimo ricorrente per compensi professionali relativi all’incarico di difesa del Comune in un contenzioso per risarcimento danni nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha ritenuto l’AVV_NOTAIO COGNOME inadempiente al contratto di prestazione d’opera professionale per non avere egli dato prova di aver svolto alcuna attività ad ‘iniziare dagli atti di costituzione in mora necessari ad interrompere il corso della prescrizione estintiva’, dei quali l’AVV_NOTAIO aveva prodotto solo le attestazioni di invio ma non anche gli avvisi di ricevimento ‘essenziali attesa la natura recettizia dell’atto’. Il Tribunale ha osservato che non vi era prova del fatto che ‘il giudizio fosse mai sorto con la notifica dell’atto introduttivo’.
Il Tribunale ha dato conto del fatto che, dopo la conclusione del contratto di prestazione d’opera, avvenuta il 13 agosto 2010, ‘con lettera fax 14034 prot. 8 settembre 2010 la dirigente dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE, riscontrando specifica richiesta dell’AVV_NOTAIO, metteva concretamente a disposizione del professionista incaricato la documentazione necessaria alla coltivazione della lite deliberata, assicurando la collaborazione del Prof. COGNOME;
il Comune resiste con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che :
1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata ‘la violazione degli artt. 14, secondo comma, del d.lgs. 150/20111 e 50 quater c.p.c. per avere il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE giudicato illegittimamente in composizione monocratica anziché in composizione collegiale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.’;
2. con il secondo motivo, sotto la rubrica di ‘omesso esame delle prove documentali prodotte dalle parti, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.’ viene dedotto, da un lato, che il Tribunale ha ‘completamente omesso in concreto di esaminare la documentazione a suo dire messa a disposizione del professionista consistente in atti completamente privi di riferimento alla quantificazione del danno da richiedere’, dall’altro lato, che il Tribunale, ‘se avesse correttamente interpretato, previo esame, i documenti allegati in fase monitoria e oggetto di ulteriore deposito nel giudizio di opposizione, avrebbe certamente osservato che, in data 13 settembre 2010, all’allegato 9 del procedimento monitorio, sono state fornite da parte dell’AVV_NOTAIO, le raccomandate di interruzione della prescrizione inviate ad RAGIONE_SOCIALE con le relative ricevute di invio’.
Nel corpo del motivo viene fatto riferimento a vari documenti che il ricorrente asserisce non essere stati esaminati dal Tribunale: di alcuni non viene indicato quando sarebbero stati prodotti -così per la missiva 19 ottobre 2010 (v. ricorso p.13); la lettera 22 ottobre 2010 (v. ricorso p.14) -, di altri viene indicata l’avvenuta produzione in allegato o al fascicolo del monitorio o anche al fascicolo della fase di opposizione -missive inter partes 21 giugno 2011; 9 settembre 2011; 7 febbraio 2012; 13 marzo
2012; 24 settembre 2012 -e viene riassunto il contenuto significandosi potersene trarre che l’AVV_NOTAIO aveva sollecitato il Comune a mettere a disposizione la documentazione indispensabile per proporre la causa contro l’RAGIONE_SOCIALE anche in epoca successiva all’ 8 settembre 2010 e che il Comune aveva dato risposte interlocutorie.
Nel corpo del motivo viene altresì dedotto che il Tribunale non ha esaminato i documenti prodotti come allegati 21, 22 e 23 della fase monitoria dai quali risultava che, con determina del 22 ottobre 2012, il Comune aveva revocato al ricorrente l’incarico. La mancata produzione degli atti del processo contro l’RAGIONE_SOCIALE -valorizzata dal Tribunale come mancanza di prova dell’espletamento dell’incarico -sarebbe, alla luce di tali documenti, emersa al Tribunale come dovuta al fatto che ‘l’incarico conferito era stato oggetto di revoca’, prima che l’AVV_NOTAIO potesse notificare l’atto di citazione predisposto.
Il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato.
3.1. L’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, disposizione specificamente volta a disciplinare il rito delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, disponeva, nella versione applicabile ratione temporis, che il Tribunale “decide in composizione collegiale” (solo a seguito delle modifiche apportate dall’art. 15, comma 3, lette. e) punto 1) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, aventi effetto dal 28 marzo 2023, come previsto dall’art. 35, del d.lgs. 149/2022 modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a) della l. 29 dicembre 2022, n. 197, le controversie predetto sono decise dal Tribunale in composizione monocratica).
All’ultimo comma disponeva che l’ordinanza era inappellabile (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 15, comma 3, lette. e)
punto 1) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, aventi effetto dal 28 marzo 2023, come previsto dall’art. 35, del d.lgs. 149/2022 modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a) della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la forma del provvedimento non è più quella della ordinanza essendo divenuta quella della sentenza ma niente è cambiato in punto di inappellabilità).
3.2. In ordine alla ammissibilità del motivo vanno preliminarmente disattese le eccezioni sollevate dal Comune.
L’eccezione per cui l’ordinanza sarebbe stata appellabile non tiene conto del disposto normativo dell’ultimo comma dell’art. 14.
L’eccezione per cui il ricorso per cassazione sarebbe stato notificato ‘oltre 30 giorni’ è infondata.
Il controricorrente fa riferimento alla previsione dell’art. 702 quater c.p.c. dalla quale era dato ricavare che il ricorso ex artt. 111 c.p.c. avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione del provvedimento.
L’ordinanza è stata depositata il 13 gennaio 2023.
Il ricorso per cassazione è stato notificato il 14 marzo 2023.
Non risulta che l’ordinanza sia stata comunicata né che sia stata notificata.
‘Nel momento in cui si opera un rinvio all’art. 702 quater c.p.c., deve ritenersi invocabile, in assenza di comunicazione ovvero di notificazione, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., che opera in relazione a tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo, attesa l’esigenza di assicurare certezza e stabilità dei rapporti giuridici’ (così, in riferimento ad ordinanza emessa ex art. 15 del d.lgs. 150/2011, ma da estendersi anche all’ordinanza
ex art. 14 del medesimo decreto, Cass. 3.11.2022, n.32349, in motivazione).
L’impugnazione è quindi tempestiva.
3.3. In ordine alla fondatezza del motivo è già stato richiamato il disposto del secondo comma dell”art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 (vigente al tempo) per cui le controversie predette dovevano essere decise dal Tribunale in composizione collegiale.
La Corte ha precisato che, sebbene la disposizione non prescrivesse la trattazione collegiale dell’intero procedimento potendo essere delegale dal presidente ad un giudice ai sensi dell’art. 3 del medesimo d.lgs., al comma 2, l’assunzione dei mezzi istruttori, le restanti attività dovevano svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (v., al riguardo Cass. n. 6012/2020 e SU n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”; v. altresì Cass. 13856/2022 secondo cui ‘Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza.’).
L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c. al successivo 161 c.p.c., comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisone, con conseguente
conversione in motivo di impugnazione (Cass. 24754/19; Cass. 16186/18).
In definitiva, quindi, deve accogliersi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
L’impugnata ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che deciderà in composizione collegiale, e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata e rimette la causa dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che deciderà in composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione