Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3046 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3046 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8988/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato dell’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza del TRIBUNALE PISA n. 650/2023 depositata il 29/03/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in ex art. 50 c.p.c. del 18.05.2022 NOME COGNOME, COGNOME, riassumeva -a seguito di regolamento di competenza con cui la Cassazione, con ordinanza in data 3.12.2021, aveva confermato la competenza del Tribunale di Pisa -il giudizio ex art. 14 D. Lgs. 150/2011, da essa radicato, con il quale si era opposta al decreto ingiuntivo n. 12377/2019 del 7.6.2019 emesso, su istanza di COGNOME COGNOME, dal Tribunale di Milano, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 13.740,56 oltre accessori, a titolo di saldo di compensi professionali dovuti per l’attività giudiziale espletata in suo favore.
Si costituiva in giudizio NOME COGNOME il quale, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della residua somma di € 13.740,56 oltre interessi, per prestazioni professionali e la compensazione tra le parti delle spese di regolamento di competenza avanti la Corte di cassazione.
Il Tribunale di Pisa accoglieva l’opposizione ritenendo fondata l’eccezione preliminare di giudicato inizialmente di litispendenza -sollevata dalla ricorrente.
In particolare, secondo il Tribunale l ‘efficacia preclusiva del giudicato formatosi in altro procedimento poteva operare solo allorquando quest’ultimo fosse stato definito con una pronuncia di merito, in tutto o in parte, esplicitamente o implicitamente, avente il medesimo oggetto del processo pendente. Nella specie era evidente la coincidenza degli elementi oggettivi e soggettivi del giudizio Rg. n. 6328/2018 dinanzi il Tribunale di Milano (su cui era
Ric. 2023 n. 8988 sez. S2 – ud. 24/01/2025
caduto il giudicato a seguito dell’ordinanza della Corte di cassazione del l’ 8.4.2022), preventivamente radicato, rispetto a quello in riassunto.
Era, infatti, pacifico e, in ogni caso, documentato che la pretesa creditoria originariamente veicolata in via INDIRIZZO, oggetto del giudizio, si fondasse sulle stesse attività professionali oggetto del primo processo, essendo stato il Tribunale di Milano investito del giudizio sulla spettanza e sulla quantificazione dei compensi giudiziali civili in relazione all’intera attività professionale svolta in favore della Gravé. Sicché non residuava alcun margine di sindacato legato alla diversa -e in tesi maggiore -stima degli stessi. Irrilevante era la nuova valutazione del competente COA, siccome superata dalla sottoposizione della questione al Giudice, ogni ulteriore argomento agitato da COGNOME attenendo a ragioni inconferenti e manifestamente inidonee a superare la rilevata, illegittima, duplicazione della domanda giudiziale
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso
Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza , ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità dell’ordinanza del Tribunale di Pisa per violazione dell’art. 702 ter.2 in relazione all’art. 276 , comma 1, c.p.c.
La causa riassunta dalla Sig.ra COGNOME dopo l’attribuzione della competenza al Tribunale di Pisa da parte della Suprema Corte di cassazione è stata condotta sempre e solo dal giudice relatore
Ric. 2023 n. 8988 sez. S2 – ud. 24/01/2025
finendo davanti al Collegio unicamente per la decisione sicché non è conforme al rito previsto dal l’art.14 del d.lgs. n. 150/2011
1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.
In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza (Sez. 2 – , Sentenza n. 13856 del 03/05/2022, Rv. 664625 – 01).
Nella specie la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è evidente come si legge nello svolgimento del processo dell’ordinanza impugnata dove è riportato che il giudice a scio glimento della riserva ha rinviato la discussione all’udienza del 22 dicembre 2022 e all’esito della discussione tenuta all’udienza del 9 febbraio 2023 ha rimesso la decisione al collegio.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 39 c.p.c. per l’erronea parificazione della eccezione di litispendenza a quella di giudicato
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 C.C. in ordine alla duplicazione dell’oggetto dei due giudizi.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art. 92 c.p.c. sulla condanna dell’Avv. COGNOME a rifondere le spese del regolamento di competenza in Cassazione.
I motivi dal secondo al quarto sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pisa in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pisa in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione