Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 362 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 362 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
OGGETTO: compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali
R.G. 22648/2019
ORDINANZA
C.C. 6-12-2023
sul ricorso n. 22648/2019 R.G. proposto da: COGNOME avv. COGNOME c.f. CODICE_FISCALE in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. e rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con indirizzo pec EMAIL e EMAIL ricorrente
contro
COMUNE DI ARDEA, c.f. 80108730583, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con indirizzo pec EMAIL controricorrente avverso la sentenza n. 1056/2019 del Tribunale di Velletri pubblicata il
4-6-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6-12-
2023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. al Tribunale di Velletri l’avv. NOME COGNOME ha chiesto la condanna del Comune di Ardea al
pagamento di compensi maturati per la difesa a favore del Comune nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 167/2007, in forza di incarico conferito con determinazione dirigenziale n. 1/2007, conclusosi con sentenza n. 2136/2009 di declaratoria della giurisdizione, per Euro 100.992,64 comprensivi di iva e contributi previdenziali, già detratto l’acconto di Euro 42.143,16.
Previo mutamento del rito da sommario a ordinario, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. e decisa con sentenza n. 1056 pubblicata il 4-6-2019 del Tribunale in composizione collegiale, che ha rigettato la domanda e ha condannato l’attore alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza ha dichiarato che l’omesso mutamento del rito da sommario codicistico a sommario speciale non aveva pregiudicato il diritto di difesa delle parti ma la riserva di collegialità posta dall’art. 14 co.2 d.lgs. 150/2011 imponeva che la decisione fosse collegiale, in quanto l’inosservanza della riserva di collegialità costituiva, ex artt. 50 -quater e 161 co. 1 cod. proc. civ., una autonoma causa di nullità della decisione.
Nel merito, la sentenza ha rilevato che la procura relativa al procedimento per il quale era chiesta la liquidazione dei compensi non era stata depositata in giudizio e ha dichiarato, richiamando Cass. 1452/2019, che per i contratti per i quali era prevista la forma scritta ad substantiam la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non poteva essere sostituita da altri mezzi probatori e neppure dal comportamento processuale delle parti che avessero concordemente ammesso l’esistenza del diritto costituito con l’atto non esibito.
2.NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base di dodici motivi.
Ha resistito con controricorso il Comune di Ardea.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 6-12-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo ‘violazione di legge: art. 702 disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 d.lgs. 150/2011’ il ricorrente lamenta che la causa fosse iniziata secondo il rito sommario codicistico ex art. 702-bis e ss. cod. proc. civ. davanti al giudice monocratico, fosse proseguita davanti al giudice monocratico con trasformazione del rito, istruttoria e presa in decisione dal giudice monocratico per tre volte e, straordinariamente, affidata al collegio per la decisione dopo rimessione della causa sul ruolo, sulla base di un rito spurio non previsto da alcuna disposizione.
2.Con il secondo motivo ‘ violazione e falsa applicazione di legge: art. 28 L. n. 794/1942. Violazione di legge: art. 29 della L. n. 794/1942, Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c. Violazione art. 14 dlgs. N. 150/2011 ex art. 360 n. 3 c.p.c.’ il ricorrente rileva che il Tribunale ha errato nel disporre il mutamento di rito da sommario a ordinario, in quanto l’intero giudizio di liquidazione dei compensi doveva essere tratto con il ‘nuovo’ rito sommario e quindi il Presidente del Tribunale avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito da ordinario a sommario ex art. 4 d.lgs. 150/2011, nominare il giudice relatore e fissare udienza di comparizione avanti il collegio per la trattazione.
3.Con il terzo motivo ‘ violazione di legge: art. 14 d.lgs. n. 150/2011’ il ricorrente sostiene che il giudice abbia errato allorquando non si è avved uto che l’art. 14 d.lgs. 150/2011 prevede che il Tribunale
decida le controversie in materia dei compensi degli avvocati sempre in composizione collegiale, rientrando tali controversie nella riserva prevista dall’art. 50 -bis co.2 cod. proc. civ.; quindi sostiene che il provvedimento sia nullo per error in procedendo , debba essere cassato e la causa rimessa al Tribunale in composizione collegiale dall’inizio .
4.Con il quarto (erroneamente rubricato quinto) motivo ‘ violazione di legge: art. 29 della L. n. 794/1942. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50bis e 50quater c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.’ il ricorrente sostiene che il giudice abbia errato per non avere considerato che la sentenza di primo grado emessa dopo l’istruttoria del giudice monocratico è nulla perché sussisteva la competenza del Collegio anche alla trattazione della causa.
5. Con il quinto (erroneamente rubricato sesto) motivo ‘ violazione e falsa applicazione: art. 14 dlgs. n. 150/2011 ex art. 360 n. 3 c.p.c. Nullità’ il ricorrente, richiamando i principi posti da Cass. Sez. U 4485/2018, evidenzia che l’azione è stata introdotta con il rito sommario.
6.Con il sesto (erroneamente rubricato settimo) motivo ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 e 29 L. n. 794/1942 ex art. 360 n. 3 c.p.c.’ il ricorrente sostiene che l’illegittimità della sentenza discenda anche dalla circostanza che il giudice di primo grado e relatore della sentenza non fosse neppure il Presidente del Tribunale di Velletri, la cui competenza funzionale era inderogabile.
7.Con il settimo (erroneamente rubricato quarto) motivo ‘ violazione di legge: art. 702 disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 d.lgs. n. 150 del 2011’ il ricorrente sostiene che abbia errato il Tribunale allorché ha ritenuto ammissibile l’azione proposta con il rito sommario codicistico, in quanto la controversia poteva essere introdotta o con ricorso che dava luogo a procedimento sommario speciale o con ricorso per decreto ingiuntivo, con la conseguente nullità della sentenza.
8.Con l’ottavo motivo ‘ omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.’ il ricorrente evidenzia come risulti per tabulas che il valore della causa per la quale era stato conferito l’incarico all’avv. COGNOME era pari a Euro 11.000.000, 00, che l’avvocato aveva adempiuto all’incarico e che la parcella era stata redatta in base ai minimi tariffari. Dichiara che il contratto scritto sussiste ed è costituito dalla determina del Comune di determinazione dell’incarico e del compenso professionale, aggiunge che il criterio di determinazione dell’onorario è stato ancora più favorevole all’ente , perché il giudizio aveva a oggetto domanda di restituzione della somma di Euro 11.000.000,00, che l’avvocato è riuscito a fare accogliere; prosegue con lo svolgimento di una lunga serie di deduzioni difensive volte a sostenere il diritto dell’avvocato al compenso, in relazione a questioni non esaminate dalla sentenza impugnata.
9.Con il nono motivo ‘ violazione di legge: art. 75 c.p.c.’ il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato l’eccezione relativa al fatto che il Comune di Ardea aveva omesso il deposito della delibera di Giunta Comunale in copia conforme e definitivamente esecutiva, ossia con l’attestazione a cu ra del segretario comunale dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni.
10.Con il decimo motivo ‘ violazione di legge: D.M. n. 55 del 2014. Sull’abrogazione delle tariffe e sull’applicabilità dei parametri’ il ricorrente evidenzia che la liquidazione dei compensi deve essere eseguita ai sensi del D.M. 55/2014 e non applicando i criteri di cui al D.M. 140/2012.
11.Con l’undicesimo motivo ‘ violazione di legge: art. 2697 c.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo’ il ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza non abbia considerato che il Comune di Ardea non aveva mai contestato il
conferimento dell’incarico che, oltre a essere stato conferito con il mandato ad litem in calce al decreto ingiuntivo, era stato conferito anche con la determina dirigenziale n. 13 del 5-1-2017.
12.Preliminarmente si rileva l’ammissibilità de l ricorso immediato per cassazione , proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. a fronte della previsione di inappellabilità posta dall’art. 14 co. 4 d.lgs. 1 ° settembre 2011 n.150 nella formulazione che si applica ratione temporis alla fattispecie.
La causa è stata instaurata con ricorso ex art. 702 cod. proc. civ. e perciò secondo il rito sommario codicistico, in corso di causa è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, la causa è stata decisa con sentenza, senza altri mutamenti del rito, ma dal Tribunale in composizione collegiale. Sul punto la sentenza ha esplicitamente esposto il concetto di dovere rispettare la riserva di collegialità ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e in questo modo, seppure senza mutamento del rito, ha espressamente manifestato la volontà di applicare il rito sommario speciale che prevedeva la decisione in forma collegiale, così evidentemente ingenerando nella parte la convinzione di trovarsi di fronte a provvedimento immediatamente ricorribile per Cassazione. Quindi, il principio dell’apparenza delineato già da Cass. Sez.U 11-12011 n.390 Rv. 615406-01 -finalizzato a escludere che la parte possa conoscere ex post, a impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di impugnazione esperibile- opera nel senso di ritenere la sentenza ricorribile per cassazione (cfr. Cass. Sez. 2 1-3-2018 n. 4904 Rv. 648212-01, secondo cui al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano i compensi dovuti dal cliente al difensore assume rilievo la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abb ia dato, anche implicitamente, all’azione esercitata dalla parte).
13.Preliminarmente deve essere altresì rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune controricorrente, perché il ricorso contiene una esposizione dei fatti sufficiente a soddisfare il requisito di cui all’art. 366 co. 1 n. 3 cod . proc. civ.
14.Deve essere rigettata anche l’eccezione di inammissibilità del controricorso del Comune, sollevata dal ricorrente nella memoria illustrativa sulla base del dato che la procura speciale è stata conferita dal Sindaco e non dalla Giunta municipale e non contiene riferimento all’adozione della delibera che avrebbe legittimato il Sindaco a conferire la procura.
In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la procura speciale rilasciata dal Sindaco al difensore fa riferimento sia alla deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 20-9-2019 sia alla Determinazione n. 1400/2019 del Comune di Ardea. Inoltre, la rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, al quale compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta comunale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione attraverso la produzione di idonea documentazione (Cass. Sez. 5 30-12-2019 n. 34599 Rv. 656464-01, Cass. Sez. 5 15-2-2019 n. 4583 Rv. 65271901, Cass. Sez. L 10-6-2010 n. 13968 Rv. 613950-01).
15.Il terzo e quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati, con conseguente assorbimento degli altri motivi, laddove lamentano la nullità della sentenza determinata dal fatto che la trattazione della causa, compresa la fase in cui la causa è stata trattenuta in decisione, doveva essere svolta davanti al Collegio, secondo il rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011.
Nella fattispecie la trattazione della causa e la precisazione delle conclusioni sono avvenute avanti al giudice istruttore, come previsto dal rito ordinario. Per questo, sussistono i presupposti per dare continuità all’orientamento secondo il quale le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati soggette al rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega a l singolo giudice per l’espletamento di incombenti istruttori; quindi, ove la decisione sia deliberata da collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza (Cass. Sez. 2 3-5-2022 n. 13856 Rv. 664625-01, Cass. Sez. 6-2 20-12-2022 n. 37292, alle quali si rinvia anche per l’esposizione delle ragion i che conducono a tale conclusione; nello stesso senso Cass. Sez. 2 27-10-2023 n. 29929).
In conclusione, poiché nella fattispecie la trattazione e la discussione non si sono svolte davanti il collegio, la sentenza impugnata deve essere cassata, disponendo rinvio al Tribunale di Velletri in diversa composizione.
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Velletri in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione