Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3040 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3040 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10824/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso il suo studio rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza del TRIBUNALE di ROMA n. 32081/2022 depositata il 12/04/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME con ricorso ex art. 14 D. Lgs. n.150/2011, citava in giudizio la Banca Popolare Sant’angelo, affinché la clausola relativa alla determinazione dei compensi contenuta nella Convenzione stipulata con la convenuta in data 1° marzo 2017 sia dichiarata nulla ai sensi dell’art 13 bis, co.10 della legge n.247/2012; conseguentemente, chiedeva l’applicazione dei parametri ex D.M. 55/2014 ai fini del calcolo dei compensi pretesi per le prestazioni giudiziali civili svolte in favore della convenuta nei seguenti procedimenti: I) R.G.N.9674/2014; II) R.G.N. 6933/2013; III) R.G.N.56935/2016; IV) R.G.N. 1307/2018; V) R.G.N. 66840/2015; VI) R.G.N. 40604/2015; VII) R.G.N. 40608/2015; VIII) R.G.N. 1129/2019; IX) R.G.N. 14724/2017; X) R.G.N. 71985/2017.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda evidenziando che dalla documentazione prodotta in giudizio risultava che la Convenzione era stata stipulata dalle parti in data 1° marzo 2017. Atteso che l’art.13 bis della legge 247/2012 era entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non integrava una norma imperativa, la disciplina da esso introdotta non aveva valore retroattivo; pertanto, non poteva trovare applicazione al caso di specie.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
Banca Popolare Sant’angelo ha resistito con controricorso
Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha nno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ric. 2023 n. 10824 sez. S2 – ud. 24/01/2025
1 . Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di tardività del controricorso.
L’eccezione è fondata, come riconosce lo stesso controricorrente, essendo stato il controricorso notificato oltre il termine di quaranta giorni.
1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della Ordinanza. Il Tribunale di Roma, in violazione dell’art. 702 ter c.p.c nonché degli artt. 3, 4 e 14 del d. lgs. n.150/2011 ha delegato al singolo giudice l’istruttoria e alla stessa decisione della causa, essendosi la discussione finale del giudizio svoltasi solo innanzi a quest’ultimo.
1.2 Il primo motivo di ricorso è fondato.
Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 13856 del 03/05/2022, Rv. 664625 – 01).
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art. 13 bis L. 31/12/2012 n. 247.
Il Tribunale, in violazione del dato testuale della norma citata, ha affermato c he la norma in questione ‘non integra una norma imperativa’ e quindi la convenzione unilateralmente predisposta dalla Banca resistente sottoscritta in data 1/3/2017 dall’avv. NOME
Scoccini sarebbe valida ed efficace seppure in aperta violazione dell’art. 13 bis L. 242/2012 (per il prosieguo: L. Prof.) e delle tariffe vigenti.
2.1 Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo .
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione