Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12396 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12396 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33533/2019 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTE- nonché
COGNOME rappresentato e difeso in proprio e da ll’avvocato COGNOME NOME COGNOME con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso l ‘ ORDINANZA del TRIBUNALE UDINE, depositata il 12/08/2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Uditi gli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Udine ha emesso due distinti decreti ingiuntivi in favore dall’avvocato COGNOME per il pagamento dei compensi per la difesa di NOME COGNOME in taluni giudizi civili.
L’ingiunta ha proposto separate opposizioni per ottenere la revoca delle ingiunzioni, chiedendo in via riconvenzionale di essere risarcita per il danno provocato dal negligente espletamento del mandato difensivo. L’opposto ha chiamato in causa in garanzia Generali Italia S.p.a., che si è associata alle difese dell’ assicurato.
Disposta la riunione delle cause, il Tribunale -con l’ordinanza impugnata – ha ritenuto applicabile il rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 anche alle riconvenzionali; ha escluso la responsabilità del difensore nell’esercizio del patrocinio e, preso atto del parziale pagamento delle somme richieste con uno dei due decreti ingiuntivi, ne ha disposto la revoca, con ordine di versare il saldo, confermando l’altra ingiunzione e regolando le spese.
Per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso in sette motivi; l ‘avv . NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE hanno replicato con controricorso.
In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702-bis, 702-ter c.p.c., 14 del d.lgs. n. 150/2011, 28 e 29 della l. n. 794 del 1942, per aver il Tribunale ritenuto applicabile il rito sommario speciale anche alle domande riconvenzionali e alla richiesta di pagamento per la fase cautelare del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Gorizia.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 50 bis, comma secondo, 161, 702 bis, 702 ter c.p.c., 14 del d.lgs. n. 150/2011, 28, 29 e 30 della l. 794/1942, lamentando che la causa sia stata trattata dal giudice monocratico e non dal Collegio.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 633 e 636 c.p.c., per aver il Tribunale, disattendend o l’onere di forma scritta a pena di nullità per l’accordo sui compensi professionali, ritenuto che l’ entità del credito per la difesa nelle cause dinanzi al Tribunale di Tolmezzo fosse stato concordato con e-mail del 4 settembre 2014 di risposta alla missiva di revoca del mandato in data 21 marzo 2017, inviata da NOME COGNOME per la diversa causa n. 589/2015 R.G. dinanzi alla Corte d’Appello di Trieste.
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost. , sostenendo che il difensore aveva illegittimamente frazionato il credito in assenza di un interesse alla proposizione di più giudizi.
Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1176, 1218, 1375, 1350, n.1, 1351 c.c. e 1723, secondo comma, e 2236 c.c., per aver il Tribunale escluso la responsabilità professionale del difensore per la causa n. 819/12 R.G. dinanzi al Tribunale di Udine. Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 769, 800, 801, 1176, 1218, 1375, 1350, n.1, 1351 c.c. e 1723, secondo comma, 2932 c.c., contestando al giudice di merito di aver escluso la responsabilità professionale del difensore nonostante la palese sull’andamento del violazione dell’obbligo di informare la ricorrente giudizio n. 707/10 dinanzi al Tribunale di Udine.
Il settimo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 769, 800, 801, 1176, 1218, 1375 e 2236 c.c., sostenendo che il difensore aveva introdotto la causa di revocazione della donazione dell’immobile di Lignano Sabbiadoro senza avvedersi del decorso della prescrizione.
Va esaminato preliminarmente il secondo motivo, che è fondato per le ragioni che seguono.
Trova conferma nei verbali di causa che, benché con provvedimento del 03.01.2019 fosse stata disposta l ‘applicazione del rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 , l’int era trattazione, inclusa l’udienza in cui le parti hanno rassegnato le conclusioni, si è svolta dinanzi al giudice monocratico.
Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del suddetto decreto. Quest’ultima norma prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio per la sola assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti al l’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. SU 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”).
Qualora il giudizio sia stato trattato dal giudice monocratico, la pronuncia è deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa ed è nulla per violazione dell’art. 276 c.p.c. (Cass. n. 13856/2022; Cass. 25882/2023).
Le restanti censure sono assorbite.
E ‘ , quindi, accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.
L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Udine, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure , cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Udine, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione