Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3375 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28118/2019 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE
DI
VALVA
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 3097/2019 depositata il 03/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.l’avvocato NOME COGNOME ricorre per la cassazione dell’ ordinanza del Tribunale di Salerno n.12048 del 2019 con cui, in accoglimento della opposizione proposta dal Comune di Valva avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da esso ricorrente per il pagamento del compenso relativo ad una pluralità di prestazioni professionali svolte per conto del Comune davanti a vari organi giurisdizionali, detto compenso è stato ridotto dalla somma ingiunta di oltre 52.000,00 euro alla somma di 16.011,00 euro;
il ricorso è affidato a quattro motivi;
il Comune è rimasto intimato;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma n.4, c.p.c. violazione degli artt. 3,4 e 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, 50 bis e 50 quater c.p.c., 373 c.p.c., 158, 161 e 276 c.p.c., 702 bis e 702 ter c.p.c., 25 e 111 Cost. per essere stata la causa trattenuta in decisione dal Tribunale in persona del singolo giudice istruttore e non dal Tribunale in composizione collegiale. Il ricorrente deduce e documenta, mediante produzione del verbale dell’unica udienza di trattazione del 17 settembre 2019, che la causa è stata trattenuta in decisione dal giudice singolo salvo poi essere decisa con ordinanza collegiale;
2.con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma n.4, c.p.c., violazione degli artt. 99, 112, 115 c.p.c., 636 e 645 c.p.c., 1988 e 2697c.c., 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, 1 e 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e 111 Cost. per avere il Tribunale proceduto di sua iniziativa a ridurre il quantum delle spettanze del ricorrente malgrado il Comune non avesse mai contestato che la quantificazione delle pretese del ricorrente fosse
corretta, avendo, invece, con due atti del 16.10.2015 e del 16.2.2018, riconosciuto di essere debitore di tale somma e chiesto di poterne ottenere una riduzione;
3.con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma n.4, c.p.c., violazione degli artt. 112, 161c.p.c., 15, 18, 24 e 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794,1, 2, 4 e 14 della tabella B del d.m. 8 aprile 2004, n.127, 2697 c.c., 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, 111 Cost., per non avere il Tribunale pronunciato in ordine alla liquidazione dei ‘diritti’ per i procedimenti conclusisi sotto la vigenza del d.m. 127/2004 e delle ‘spese’;
4. con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma n.4, c.p.c., violazione degli artt. 115 c.p.c., 1, 3, 5, 15, 24 e 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, 2233 e 2697 c.c., 1, 2, 4 e 5 della tabella A del d.m. 8 aprile 2004, n.127 e dell’art. 111 Cost., per avere il Tribunale liquidato gli onorari di due procedimenti conclusisi sotto la vigenza del d.m. 127/2004, secondo ‘congruità’, in misura unica, inferiore alla dettagliata richiesta, omettendo di specificare il criterio di liquidazione adottato e le ragioni della riduzione rispetto alla richiesta e così rendendo incomprensibile la decisione finale;
5. il primo motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (sent. n. 4485/18) che la controversia di cui all’art. 28 della I. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, è soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente (senza proporre domande riconvenzionali) sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’ an debeatur .
La Corte ha successivamente precisato (sentenza 23259/2019) che ‘In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la
disciplina introdotta dall’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702 bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che è prevista la decisione in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione. È, pertanto, affetta da nullità la sentenza del tribunale che, in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., previo mutamento del rito, da sommario ad ordinario, abbia deciso la causa in composizione monocratica’. Conformemente è stato anche affermato (ordinanza n.24754 del 03/10/2019) che ‘La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, è soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale. L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un’autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione’.
Nella specie il Comune di Valva non ha svolto domande riconvenzionali salvo quella di condanna dell’avvocato COGNOME ai sensi dell’art. 96 comma 3, c.p.c. , la quale, però, non incide sulla competenza né sul rito trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale – sia per l'”an” che per il “quantum”- del giudice che è competente a conoscere della domanda principale (v. Sez. 2, sentenza n.1322 del 26/01/2004 ) e che, come domanda strettamente accessoria a quella principale, è soggetta allo stesso rito.
La causa era soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, pertanto, a mente del secondo comma di tale articolo, nel testo previgente, applicabile ratione temporis , al D.Lgs. n. 149/22, andava decisa in composizione collegiale.
Al contrario risulta che il giudice istruttore, all’udienza del 17 luglio 2019, si è riservato la decisione e, a scioglimento della riserva, il Tribunale in composizione collegiale ha emesso l’ordinanza ora impugnata.
Come già precisato da questa Corte in caso per quanto rileva identico (Cass. 11581/2016) ‘detta ordinanza deve ritenersi affetta da nullità, in quanto emessa dal Collegio che non aveva come tale partecipato all’udienza ex art.281 sexies c.p.c., con ciò determinandosi la violazione dell’art.276 c.p.c., e quindi il vizio di costituzione del giudice; come infatti affermato, tra le altre, nelle pronunce 15629/05, 20859/09, la decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell’art. 276, primo comma, c. p. c., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c. p.c. ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d’appello che rilevi anche d’ufficio detta nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità (salvo dar corso anche ad eventuali attività cui sia stato sollecitato nell’ambito del regime dei “nova” in appello), e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art. 354 c. p. c., mentre, ove il vizio venga rilevato (anche d’ufficio) dalla Corte di cassazione, la causa va rimessa al giudice d’appello ovvero al giudice che ha pronunciato in unico grado per la rinnovazione della decisione, non potendo la rinnovazione della decisione essere effettuata nel giudizio di legittimità’;
6. il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, restando gli altri motivi assorbiti, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e la
causa deve essere rinviata al Tribunale di Salerno in diversa composizione anche per le spese dell’intero processo;
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Salerno in diversa composizione.
Roma 4 febbraio 2025
Il Presidente NOME COGNOME