Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26812 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26812 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
OGGETTO:
compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili
RG. 10122/2021
C.C. 23-9-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 10122/2021 R.G. proposto da:
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
ricorrente
contro
COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
contro
ricorrente avverso l ‘ordinanza del Presidente del Tribunale di Nola R.G. 3326/2020, depositata il 22-3-2021,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23-92025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con ordinanza depositata il 22-3-2021 il Presidente istruttore del Tribunale di Nola ha accolto il ricorso proposto ex art. 14 d.lgs. 150/2011 dall’AVV_NOTAIO al fine di ottenere il pagamento di Euro 11.705,59 da NOME COGNOME, a titolo di compens o per l’attività svolta
nella causa di impugnazione di cartella esattoriale definita con sentenza n. 4029/2015 del Tribunale di Nola.
2. Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso , trattandosi, a suo dire, di ordinanza emessa ai sensi dell’art. 704 -ter cod. proc. civ. e quindi appellabile; nel merito ha dato atto che il primo motivo di ricorso era fondato.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 23-9-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 per avere deciso Sezione del Tribunale diversa da quella del giudice di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera e non in composizione collegiale ma in forma monocratica, in relazione alla censura ipotizzata al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.’ ; evidenzia che il Tribunale ha deciso in composizione monocratica e non collegiale, in violazione dell’art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 e con conseguente nullità dell’ordinanza per difetto di composizione dell’organo giudicante.
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 163 n. 5 e 702-bis cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato) e all’art. 24 Cost. in relazione alla censura ipotizzata al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.’ e lamenta che sia stato utilizzato ai fini della decisione documento prodotto tardivamente.
3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce ‘violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1135, 2943, 2956 e 2960 cod. civ. e degli artt. 3 d.lgs. 261/1999 e 25 e 26 Allegato A della Delibera n. 385/13/CONS in relazione alla censura ipotizzata al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.’, per essere stata esclusa la prescrizione presuntiva.
4.Con il quarto motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., in relazione alla prova della legittimazione e (o) della titolarità dal lato passivo della situazione giuridica sostanziale, in relazione alla censura ipotizzata al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.’ e censura l’ordinanza per avere ritenuto che la documentazione prodotta dall’avvocato dimostra sse le prestazioni eseguite.
5.Con il quinto motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 9 D.L. 24 -1-2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24-03-2012 n. 27; degli artt. 5 L. 24-6-1923 n. 1395 e 2233 cod. civ. e 41 del D.M. n. 140/2012, in relazione alla censura ipotizzata al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.’, lamentando che l’ordinanza abbia ritenuto l’importo richiesto conforme alle tabelle e non abbia considerato che nella fattispecie vi era clausola di distrazione dei compensi.
6.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, rilevando l’ammissibilità del ricorso immediato per cassazione, in quanto proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. a fronte della previsione di inappellabilità posta dall’art. 14 co. 4 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 nella formulazione previgente al d.lgs. 10 ottobre 2012 n. 149 che si applica alla fattispecie.
Come si ricava dal contenuto del ricorso avanti il Tribunale di Nola che la Corte è abilitata a consultare a fronte della natura processuale della questione, la causa è stata espressamente instaurata dall’AVV_NOTAIO con ricorso ex art. 28 legge 794/1942 come modificato
dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 , per ottenere il pagamento dei compensi relativi a prestazioni giudiziali civili; dal contenuto del ricorso risulta che l’avvocato ha chiesto il pagamento delle competenze relative alla difesa in giudizio civile di impugnazione di cartella esattoriale e quindi le prestazioni stragiudiziali, alle quali fa cenno il provvedimento impugnato come oggetto della domanda, erano comunque inscindibilmente connesse con la difesa in giudizio, per cui il ricorso era assoggettato al rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 (Cass. Sez. 2 12-7-2024 n. 19228 Rv. 671724-01, a pag. 7, Cass. Sez. 2 27-3-2024 n. 8255 a pag.6, Cass. Sez. 2 31-8-2023 n. 25543 Rv. 668929-01, a pag.3, per tutte). Quindi, non solo la causa è stata esattamente instaurata dalla ricorrente secondo il rito sommario speciale, ma si deve altresì considerare che né l’ordinanza che ha definito il giudizio, né altri provvedimenti emessi in corso di causa hanno in qualche modo manifestato la volontà del giudicante di applicare il rito sommario ordinario. Ciò significa che gli elementi relativi al contenuto del ricorso e della domanda, non contraddetti da una diversa manifestazione di volontà del giudice, hanno ingenerato nella parte interessata la convinzione di trovarsi di fronte a provvedimento immediatamente ricorribile per Cassazione; quindi, anche il principio dell’apparenza delineato già da Cass. Sez.U 11-1-2011 n.390 Rv. 615406-01 finalizzato a escludere che la parte possa conoscere ex post, a impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di impugnazione esperibileopera nel senso di ritenere l’ordinanza esclusivamente ricorribile per cassazione (cfr. Cass. Sez. 2 1-3-2018 n. 4904 Rv. 648212-01, secondo cui al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano i compensi dovuti dal cliente al difensore assume rilievo la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, anche implicitamente, all’azione esercitata dalla parte).
7.Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi, laddove svolge la censura -da qualificare quale violazione ex art. 360 n.4 cod. proc. civ. dell’art. 14 d.lgs. 150/2011- riferita al fatto che la decisione doveva essere assunta dal Collegio, secondo il rito sommario speciale di cui all’ art. 14 citato.
Già Cass. Sez. 2 18-9-2019 n. 23259 (Rv. 655247-01) ha enunciato il principio secondo il quale, nel procedimento di liquidazione ex art. 14 d.lgs. 150/2011, è escluso il ricorso al rito ordinario di cognizione e pertanto è affetta da nullità la sentenza del tribunale che abbia deciso la causa in composizione monocratica. E’ altresì consolidato l’orientamento secondo il quale le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati soggette al rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 sono non solo decise ma anche trattate dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento di incombenti istruttori; quindi, ove la decisione sia deliberata da collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell ‘art. 276 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza (Cass. Sez. 2 3-52022 n. 13856 Rv. 664625-01, Cass. Sez. 6-2 20-12-2022 n. 37292; nello stesso senso, Cass. Sez. 2 27-10-2023 n. 29929, Cass. Sez. 2 59-2024 n. 23862, Cass. Sez. 2 6-2-2025 n. 3034, per tutte).
Quindi, poiché nella fattispecie la trattazione e la decisione non sono state eseguite dal collegio ma dal presidente istruttore, l ‘ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Nola in composizione collegiale, nella persona di diversi magistrati.
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i motivi successivi, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia al Tribunale di Nola in composizione collegiale, nella persona di diversi magistrati, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 23-9-2025
Il Presidente
NOME COGNOME