Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3146 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3146  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3298/2024 R.G. proposto da :
NITRATO COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale in atti.
-ricorrente- contro
AVVISATI NOME.
-intimato- avverso l’ordinanza  del TRIBUNALE  di  TORRE  ANNUNZIATA  n. 3885/2023, depositata il 04/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 3885/2023 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato  inammissibile  la  domanda  di  pagamento  dei  compensi avanzata dall’AVV_NOTAIO per la difesa della resistente dinanzi al giudice amministrativo, respingendo la contestuale richiesta  di  pagamento  per  il  patrocinio  in  un  giudizio  civile, affermando  che  il  difensore  aveva  espressamente  rinunciato  al credito.
Per  la  cassazione dell’ordinanza  l’AVV_NOTAIO  ha proposto ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria. NOME COGNOME è rimasto intimato.
2. Il  primo  motivo  di  ricorso  denuncia  la  violazione  degli  artt.  14 d.lgs.  150/2011 e 276 c.p.c., lamentando che il giudizio sia stato trattato dal giudice monocratico e sia stato poi rimesso direttamente al collegio per la decisione, in violazione del principio di immutabilità del giudice.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 281 septies e 281 novies c.p.c., per aver il giudice dichiarato inammissibile la richiesta per i compensi relativi al patrocinio dinanzi al giudice amministrativo, in  luogo  di  separare  le  domande  o  trattenerle  e  deciderle  in applicazione del rito speciale.
Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2233 c.c., della legge n. 247/2012 e dell’ar t. 37 codice deontologico forense, esponendo che la gratuità del rapporto andava accertata in maniera rigorosa, date la normale onerosità del contratto professionale e le conseguenze  disciplinari  cui  è  esposto  il  difensore  che  presti  la propria opera senza farsi remunerare.
Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., affermando che il difensore poteva rinunciare al compenso solo per iscritto a pena di nullità. Si lamenta l’ erronea interpretazione delle  prove  e  dei  messaggi  inviati  alla  controparte,  con  cui  il ricorrente sostiene di aver inteso rinunciare al corrispettivo in favore del Condominio e non dei singoli condomini , tra cui l’COGNOME.
3.  Il primo motivo è fondato.
Con provvedimento del 17.12.2021 è stata disposta la nomina del relatore dinanzi  al  quale  si  è  svolta  l’intera  trattazione ,  inclusa l’udienza  di  precisazione delle  conclusioni,  tenutasi  il  27.10.2023, all’esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio.
Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione  temporis,   le  controversie  in  tema  di  liquidazione  degli
onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto.
Quest’ultima norma prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti al l’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”).
Qualora  il  giudizio  sia  stato  trattato  dal  giudice  monocratico,  la pronuncia, deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da  giudici  che  non  hanno  assistito  alla  discussione  della  causa,  è nulla per violazione dell’art. 276 c.p.c. (Cass. n. 13856/2022; Cass. 25882/2023).
È, quindi, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.
L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa  al  Tribunale  di  Torre  Annunziata,  in  diversa  composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie  il  primo  motivo  di  ricorso,  dichiara  assorbite  le  restanti censure, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e  rinvia  la  causa  al  Tribunale  di  Torre  Annunziata,  in  diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 24.1.2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME