Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3146 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3146 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3298/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale in atti.
-ricorrente-
contro
AVVISATI NOME
-intimato- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n. 3885/2023, depositata il 04/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 3885/2023 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento dei compensi avanzata dall’avv. NOME COGNOME per la difesa della resistente dinanzi al giudice amministrativo, respingendo la contestuale richiesta di pagamento per il patrocinio in un giudizio civile, affermando che il difensore aveva espressamente rinunciato al credito.
Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria. NOME COGNOME è rimasto intimato.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 276 c.p.c., lamentando che il giudizio sia stato trattato dal giudice monocratico e sia stato poi rimesso direttamente al collegio per la decisione, in violazione del principio di immutabilità del giudice.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 281 septies e 281 novies c.p.c., per aver il giudice dichiarato inammissibile la richiesta per i compensi relativi al patrocinio dinanzi al giudice amministrativo, in luogo di separare le domande o trattenerle e deciderle in applicazione del rito speciale.
Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2233 c.c., della legge n. 247/2012 e dell’ar t. 37 codice deontologico forense, esponendo che la gratuità del rapporto andava accertata in maniera rigorosa, date la normale onerosità del contratto professionale e le conseguenze disciplinari cui è esposto il difensore che presti la propria opera senza farsi remunerare.
Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., affermando che il difensore poteva rinunciare al compenso solo per iscritto a pena di nullità. Si lamenta l’ erronea interpretazione delle prove e dei messaggi inviati alla controparte, con cui il ricorrente sostiene di aver inteso rinunciare al corrispettivo in favore del Condominio e non dei singoli condomini , tra cui l’Avvisati.
3. Il primo motivo è fondato.
Con provvedimento del 17.12.2021 è stata disposta la nomina del relatore dinanzi al quale si è svolta l’intera trattazione , inclusa l’udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 27.10.2023, all’esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio.
Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli
onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto.
Quest’ultima norma prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti al l’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”).
Qualora il giudizio sia stato trattato dal giudice monocratico, la pronuncia, deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, è nulla per violazione dell’art. 276 c.p.c. (Cass. n. 13856/2022; Cass. 25882/2023).
È, quindi, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.
L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le restanti censure, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 24.1.2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME