Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3147 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3147  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3736/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
DI MARZO 61/B, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , che lo rappresenta e difende.
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RICORRENTE – contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente domiciliato  in  Treviso  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato COGNOME. che lo rappresenta e difende.
-CONTRORICORRENTERICORRENTE INCIDENTALEdel  TRIBUNALE  di  PALERMO  n.  7215/2023, avverso l’ordinanza depositata il 25/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha adito il Tribunale di Palermo, esponendo di aver difeso la RAGIONE_SOCIALE in una causa di revocatoria ordinaria e che i rapporti professionali con la convenuta erano regolati da un Accordo quadro imposto al ricorrente senza possibilità di alcuna contrattazione, accordo che contemplava
criteri di quantificazione delle spettanze professionali peggiorativi rispetto ad una precedente lettera d’incarico del 17.12.2018 , prevedendo per la fase istruttoria e/o di trattazione per le cause di valore tra € 520.000,01 e € 1.000.000,00 un compenso di appena euro 3.034,00, inferiore a quello risultante dalla massima riduzione consentita dal DM 55/2014. Ha lamentato la nullità della convenzione e ha richiesto il pagamento del saldo, pa ri ad €. 20.868,47, oltre accessori, corrispondente a quanto liquidato a titolo di spese dal giudice della causa in cui era stato prestato il patrocinio. In contraddittorio con la convenuta, il Tribunale, respinte le eccezioni di carenza di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE, ha riconosciuto al difensore €. 6.893,72 al netto degli acconti, negando che la convenzione quadro fosse nulla nella cui parte prevedeva la liquidazione dei minimi tabellari, con un incremento del 2% della cause di valore superior e ad € 1000000,00, e una riduzione massima del 70% per l’istruttoria .
Per la cassazione dell’ordinanza l’AVV_NOTAIO ha pro posto ricorso in  13  motivi.  La  NOME  resiste  con  controricorso  e  con  ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui ha il ricorrente principale ha replicato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 3, comma 2, 4 e 14  del  d.lgs.  150/ 2011  nonché  dell’art.  276  c.p.c.,  comma  1, lamentando che l’intero procedimento si sia  svolto dinanzi al giudice monocratico ,  inclusa  l’ udienza in cui le  parti  avevano  precisato  le conclusioni, riservando  al Collegio la sola decisione della causa.
Il secondo moti vo denuncia violazione dell’art. 13 bis, commi 4 e 10, della L. 247/2012, nonché dell’art. 1419 del codice civile, per aver la pronuncia ritenuto valida la clausola che differiva il pagamento del compenso  non  al  termine  di ogni fase,  ma  al  momento  di esaurimento dell’incarico, con un significativo squilibrio nella regolazione del rapporto ai danni del professionista.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 13, n. 6, della L. 247/2012, 1, 4 e 6 del D.M. n. 55 del 2014 e delle relative tabelle per la liquidazione, per aver il Collegio ritenuto che le spese processuali liquidate nella causa in cui il ricorrente aveva espletato la difesa fossero state quantificate in applicazione dei minimi tabellari, omettendo di rilevare che il compenso minimo era stato maggiorato del 30% in base al valore della causa ( € 520.000,00 ), per un importo finale di €. 16.481,00 .
Il  quarto  motivo  denuncia  la  violazione dell’art.  13  bis  della L. 247/2012,  sostenendo  che  la  statuizione  sulle  spese  processuali adottata  nella  causa  in  cui  il  ricorrente  aveva  svolto  la  difesa dimostrava che  l’acco rdo  quadro  violava  il  diritto  ad  un  equo compenso, prevedendo un incremento pari solo al 2% sullo scaglione per le cause di valore superior e ad € 520.000,00 .
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 13 bis, commi quarto e quinto, della L. 247/2012.
Secondo  il  ricorrente  la clausola  sub  4)  dell’acco rdo  quadro  del 21.5.2019 ,  nel  prevedere  l’applicazion e  dei  minimi  tabellare,  era vessatoria poiché livellava illegittimamente i compensi indipendentemente dalla qualità e quantità del lavoro svolto e dal contenuto  e  dalle  caratteristiche  delle  singole  prestazioni,  nonché alla luce dei vincoli e delle molteplici prestazioni accessorie richieste al difensore per le diverse tipologie di pratiche.
Il  sesto  motivo  deduce la violazione dell’art.  115  c.p.c. .  Espone il ricorrente  che, contrariamente  a  quanto  si  legge  nell’ordinanza impugnata, l’accordo  quadro  non regolava  i  compensi  per  le  sole cause seriali e ripetitive, ma era applicabile a qualunque controversia, indipendentemente dalla complessità e dalle specifiche caratteristiche del contenzioso, non giustificandosi, anche sotto tale profilo, l ‘applicazione dei minimi tabellari.
Il settimo motivo denuncia la violazione del l’art. 13 bis, commi  4 e 5, lettera g), e 10,  bis della L. 247/2012, nonché degli artt. 1341 e
1355  c.c.,  per  aver  il  Tribunale  ritenuto  valida  la  clausola  che prevedeva l’applicazione dei minimi tabellari anche qualora la causa avesse avuto esito positivo e fossero state liquidate somme superiori a titolo di spese processuali, determinando una sostanziale rinuncia del difensore ad un corrispettivo adeguato all’impegno e ai risultati ottenuti.
L’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 1418 c.c. , denunciando nuovamente la nullità dell’art. 4 dell’Accordo Quadro del 21.05.2019 , nella  parte  in  cui  prevedeva  il  rimborso  delle  spese  forfettarie  in misura fissa del 7%.
Il nono motivo denuncia la violazione degli artt. 13 bis, commi 5 -lettera e), e 10 della L. 247/2012, sostenendo che la clausola che imponeva all’avvocato la rinuncia al rimborso delle ulteriori spese, eccedenti quelle forfettizzate in misura del 7%, direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione, era nulla poiché lesiva del diritto ad un equo compenso. Il decimo motivo deduce la v iolazione dell’art. 13 bis, commi 4 e 10 , della L. 247/2012, per aver la pronuncia escluso la nullità della clausola dell’accordo quadro ove disponeva che, in aggiunta al rimborso forfettario delle spese generali, il difensore non avesse titolo a nessun ulteriore compenso per altre spese, vacazioni, trasferte o similari, introducendo un grave squilibrio contrattuale anche in considerazione delle molteplici attività accessorie imposte dalla convenzione.
L’un dicesimo moti vo deduce la violazione dell’art. dell’art. 13 bis, commi 5 -lettera f), e 10 della L. 247/2012, censurando la ritenuta validità dell’art. 7 dell’accoro quadro , ove prevedeva che il difensore, dopo l’esaurimento dei singoli incarichi, doveva prima inoltrare una richiesta di liquidazione e solo dopo aver ottenuto il benestare della controparte, poteva emettere fattura, ricevendo il pagamento decorsi ulteriori sessanta giorni. La suddetta previsione introduceva, a parere del ricorrente, una penalizzante dilatazione dei termini di
adempimento, differendo illegittimamente -a vantaggio della controparte -la maturazione del ritardo e degli interessi moratori. Il dodicesimo motivo deduce la violazione dell’art. 13 bis, commi 4 e 10 della L. 247/2012, sostenendo che l’art. 7 della convenzione fissava fissato un termine di adempimento decorrente solo dal ricevimento dell a fattura, in contrasto con l’art. 4 del d .lgs. 231/2002, secondo cui è sufficiente, ai fini della maturazione degli interessi moratori, qualsiasi richiesta di adempimento.
Il tredicesimo motivo deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per  aver  il  tribunale  compensato  le  spese  di  lite  nonostante l’ accoglimento dell’unica domanda proposta e l’integrale rigetto delle eccezioni della RAGIONE_SOCIALE.
L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli art. 100 c.p.c., 1388 e 1704 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui l’ ordinanza impugnata ha ritenuto la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE. Sostiene la società che l’accordo quadro era stato stipulato sia nel suo interesse, sia nell’interesse di terze società per le quali l’ RAGIONE_SOCIALE svolgeva attività di servicing e che nel caso in esame, essa aveva operato quale mandataria di NOME, titolare degli interessi sostanziali dedotti in causa, come provato dalla procura speciale prodotta in causa.
   Il  primo  motivo  del  ricorso  principale  è  fondato.      Restano assorbite le altre censure.
La causa è stata assegnata al giudice monocratico anche per valutare l’eventuale applicabilit à dell’art. 14 d.lgs. 150/20011 e per disporre, se del caso, il passaggio al rito sommario speciale. Con provvedimento del 28.4.2021 il giudice monocratico ha fissato la comparizione delle parti in esplicita applicazione del rito per le controversie in materia di compensi giudiziali civili; il successivo prosieguo si è svolto sempre dinanzi al suddetto giudice che, in data 30.6.2022, ha riservato la causa alla decisione collegiale.
Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto. Quest’ultima norma prevede che l’art. 3 del medesimo d.lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”).
Qualora  il  giudizio  sia  stato  trattato  dal  giudice  monocratico,  la pronuncia, deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da  giudici  che  non  hanno  assistito  alla  discussione  della  causa,  è nulla per violazione dell’art. 276 c.p.c. (Cass. n. 13856/2022; Cass. 25882/2023).
E’  pertanto  accolto  il  primo  motivo  del  ricorso  principale,  con assorbimento delle altre censure e del ricorso incidentale.
L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbite le altre censure e il ricorso incidentale, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Palermo, in  diversa  composizione,  anche  per  la  pronuncia  sulle  spese  di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 24.1.2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME