Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20164 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20164 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7263 – 2022 proposto da:
AVV_NOTAIO, COGNOME NOME, in proprio e quale procuratore generale di COGNOME NOME, NOME COGNOME, tutti quali eredi di COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, che si difende anche in proprio e dall’AVV_NOTAIO , giuste procure in calce al ricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI CATANZARO , in persona del Consigliere delegato del AVV_NOTAIO, n. cronol. 2507/18, depositata il 22/9/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 23.12.2017, NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero opposizione ex art. 42, comma 7, d. lgs. 6.9.2011, n. 159 avverso il decreto depositato il 30.11.2017 del Tribunale di Vibo Valentia, sezione misure di prevenzione, con cui era stato liquidato il compenso finale per l’attività di custodi ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolta da NOME COGNOME ed NOME COGNOME nel procedimento di sequestro di prevenzione n. 31/12 R.G.M.P. disposto ai sensi del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 il 16.7.2012.
Con ordinanza del 22.9.2018, comunicata in pari data, un Consigliere delegato dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Catanzaro, qualificata l’opposizione in riferimento al precedente art. 2 -octies comma 7 l.575/1965, rigettò l’opposizione, ritenendo correttamente applicato il d.P.R. 177/2015 e adeguata la valutazione RAGIONE_SOCIALEe attività compiute nel corso RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico , con riferimento alla tipologia dei beni sottoposti a vincolo.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME, in qualità di eredi di NOME e NOME COGNOME hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dal rito penale, assegnato alla Prima sezione penale di questa Corte e poi trasmesso alla Quarta sezione; quindi, la Quarta sezione, con ordinanza 30.9.2021 n. 35913, ha rimesso gli atti al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una sezione
civile; la Prima AVV_NOTAIO di questa Corte ha, infine, assegnato il ricorso a questa sezione civile, iscritto in conseguenza nel Registro generale con l’attuale n. 7263/2022 in data 24/3/2022.
In data 9/6/2022, i ricorrenti, venuti a conoscenza informalmente RAGIONE_SOCIALE trasmissione del ricorso a questa Sezione, hanno proposto, al AVV_NOTAIO coordinatore RAGIONE_SOCIALE sottosezione VI RAGIONE_SOCIALE Seconda civile, istanza di rimessione in termini per la notifica del ricorso per cassazione ai due Ministeri resistenti, rappresentando che due precedenti loro impugnazioni, aventi identico oggetto e presentate nel medesimo periodo, erano state decise dalla Quarta sezione penale di questa Corte con sentenze n. 8149/19 e n. 33078/19 e di aver fatto perciò legittimo affidamento sulla necessaria proposizione del ricorso nelle forme del rito penale.
Con provvedimento del 22/6/2022, il AVV_NOTAIO coordinatore RAGIONE_SOCIALE VI sezione ha dichiarato non doversi provvedere sull’istanza di rimessione in termini , sussistendo l’onere dei ricorrenti di provvedere alla notificazione, ancorché fuori termine, salva ogni valutazione da parte del Collegio sull’inimputabilità del ritardo.
5.1. In data 11/7/2022, i ricorrenti hanno notificato al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE il ricorso nelle forme civili, affidato a due motivi. I Ministeri intimati non hanno svolto difese.
In data 6/3/2023, è stata comunicata al difensore dei ricorrenti proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile al ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 6), con pronuncia di inammissibilità, per non avere i ricorrenti provveduto alla notificazione tempestiva del ricorso ad alcun controricorrente, avendo proposto l’impugnazione nelle forme penali.
6.1. In data 15/4/2023 è stata depositata rituale e tempestiva istanza di decisione del ricorso, corredata da nuova procura e la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE; la ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Preliminarmente, prima RAGIONE_SOCIALE‘esposizione dei motivi, deve prendersi atto che i difensori, diversamente da quanto riportato nella proposta di definizione accelerata, hanno provveduto alla notifica del ricorso ai Ministeri controricorrenti, ma soltanto in data 11/7/2022, dopo aver depositato un primo ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione in data 4/10/2018, tempestivamente, ma secondo il rito penale: deve perciò stabilirsi se ricorrano i presupposti per la rimessione in termini per la notifica ai Ministeri intimati, secondo le forme del rito civile o se la rimessione non sia concedibile e il ricorso risulti perciò inammissibile per tardività RAGIONE_SOCIALE notifica.
Sul punto, nell’istanza di rimessione in termini e, poi, nell’istanza di decisione, i ricorrenti hanno invocato il legittimo affidamento sull’avvenuta decisione da parte di una Sezione penale di questa Corte di due precedenti loro impugnazioni, proposte avverso provvedimenti pure resi ex art. 42 d.lgs. 159/2011; hanno, quindi, pure rappresentato che il ricorso penale da loro presentato in data 4/10/2018 è stato prima assegnato alla Prima sezione penale di questa Corte, quindi trasmesso alla Quarta penale che, con ordinanza n. 35913 del 30/9/2021 ha rimesso gli atti al AVV_NOTAIO «per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una sezione civile».
La Prima AVV_NOTAIO ha assegnato, nel marzo 2022, il fascicolo a questa Seconda sezione, ma il provvedimento non è stato comunicato agli istanti.
Dall’esame del fascicolo di ufficio e dalla «storia del ricorso» riportata nel fascicolo telematico, infatti, risulta unicamente che l’annotazione del primo «passaggio» nella sottosezione VI – 2 del ricorso, dopo l’assegnazione del numero di registro generale, è stata effettuata in data 13/6/2022.
La Quarta sezione penale di questa Corte, nell’ordinanza interlocutoria n. 35913 del 2021, con cui, in difformità di precedenti decisioni rese nei confronti RAGIONE_SOCIALEe stesse parti, ha disposto la trasmissione del presente ricorso al AVV_NOTAIO per l’assegnazione alle sezioni civili, ha rilevato che
già al tempo di proposizione del ricorso nelle forme penali, era consolidato l’orientamento secondo cui il procedimento di opposizione, ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione RAGIONE_SOCIALE onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile; la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta, perciò, alle sezioni civili RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione;
l’art. 42 del d. lgs. n. 159/2011 (codice RAGIONE_SOCIALEe leggi antimafia e RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione), tuttavia, ha introdotto una disciplina specifica con riferimento alle spese, ai compensi e ai rimborsi spettanti all’amministratore RAGIONE_SOCIALEo dei beni sequestrati o confiscati, per cui la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del compenso e la sua liquidazione
sono disposte dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale, su relazione del giudice delegato (comma 4), prima RAGIONE_SOCIALE redazione del conto finale (comma 5), sulla base RAGIONE_SOCIALEe tabelle allegate al decreto di cui all’art. 8 d. lgs. n. 14/010 (istitutivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) e, avverso tali provvedimenti, l’interessato può proporre ricorso alla Corte d’appello (che sarà in diversa composizione nel caso di provvedimento emesso dall’ufficio di secondo grado (comma 7);
il provvedimento che decide sul ricorso proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 ha certamente natura dispositiva, perché incide su diritti soggettivi (a differenza di quelli aventi natura meramente gestoria) e, dunque, ha carattere decisorio, cosicché deve ritenersi ricorribile davanti alla Corte di cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, c. 7, Cost., secondo i principi generali;
in assenza di una espressa previsione contenuta nella normativa di settore, la competenza a decidere sul ricorso proposto avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE corte d’appello, adottata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 c. 7 d. lgs. n. 159 del 2011, deve essere condotta secondo i principi formulati dal giudice di legittimità con riferimento alla liquidazione dei compensi a tutti gli ausiliari del giudice, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE natura decisoria del provvedimento, avente a oggetto una controversia civile.
2.1. Quel che tuttavia deve considerarsi è che gli stessi attuali ricorrenti avevano visto decidere nelle forme penali, dinnanzi alla Quarta sezione penale di questa Corte, con le sentenze n. 8149/2019 e 33078/2019, due precedenti ricorsi, praticamente coevi a quello per cui è giudizio e aventi medesimo oggetto: quei ricorsi sono stati decisi già nel 2019, mentre quello in esame non è stato immediatamente definito dalla stessa Quarta sezione penale soltanto per contingenti questioni di assegnazione ad altra Sezione; quindi, è stato trasmesso
al AVV_NOTAIO per la diversa assegnazione soltanto a distanza di due anni, nel 2021.
L’aver avuto le due decisioni dalla Quarta sezione penale, allora, ha indotto i ricorrenti a non dubitare RAGIONE_SOCIALE correttezza del rito scelto anche per il ricorso in esame, presentato nello stesso periodo; la particolarità in fatto di questa situazione consente, perciò, a questo Collegio, di ritenere che la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione nelle forme penali, invece che civili, costituisca per le parti ricorrenti un errore scusabile, per aver legittimamente confidato sulle forme adottate e la competenza conseguente a decidere l’impugnazione .
Occorre, quindi, verificare se la rimessione sia invece preclusa dalla sussistenza del protrarsi di un comportamento inerte, imputabile alle parti.
Sul punto, deve considerarsi in fatto che, come rilevato, non risulta agli atti comunicazione ai ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta iscrizione nel ruolo generale del ricorso, in data 24/3/2022; in data 13/6/22 risulta, invece, annotato il passaggio in sesta sezione; in data 9/6/22 i ricorrenti hanno chiesto la rimessione in termini, ricevendo, in data 22/6/22, il provvedimento di non luogo a provvedere del Coordinatore RAGIONE_SOCIALE sottosezione, in applicazione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte secondo cui grava sulla parte che non vi abbia provveduto l’onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, anche in virtù del principio di RAGIONE_SOCIALE processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019).
Alla rinnovazione i ricorrenti hanno autonomamente provveduto in data 11/7/2022, cioè nel termine di 33 giorni dal 9/6/22, data certa RAGIONE_SOCIALE loro conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta trasmissione del fascicolo.
Questo tempo, pertanto, risulta ragionevole, in riferimento ai criteri stabiliti da Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, in quanto pari alla metà di quello assegnato dall’art. 325 cod. proc. civ. (il trentesimo giorno scadeva di sabato) : può allora escludersi l’inammissibilità del ricorso per tardività RAGIONE_SOCIALE notifica.
Tanto stabilito, può dunque procedersi all’esame dei motivi formulati.
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 42, comma 7, d. lgs. 6.9.2011, n. 159 e 2 octies, comma 7, L. 31.5.1965, n. 575, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 56 R.D. 30.1.1941, n. 12 e 158 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello deciso la causa in composizione monocratica invece che collegiale, come disposto dall’art. 56 R.D. 30.1.1941, n. 12, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza per vi zio di costituzione del giudice ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 158 cod. proc. civ..
1.1. Il motivo è fondato.
Il ricorso proposto dagli eredi di NOME COGNOME e da NOME COGNOME, ex art. 42 d.lgs 159/2011, avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di Vibo Valentia del 30/11/2017 è stato deciso dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Catanzaro in composizione monocratica.
L’art. 42 del d.lgs. n. 159/2011, prevede testualmente, al comma 7, che «entro venti giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso, l’amministratore RAGIONE_SOCIALEo può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte d’appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il
provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte d’appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione».
È dunque, la stessa norma a prevedere la competenza generale RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello quale organo collegiale, stabilendo che l’impugnazione avverso un provvedimento RAGIONE_SOCIALE stessa Corte territoriale sia decisa da un differente collegio (la Corte in diversa composizione); a ciò si aggiunga che anche l’impugnazione del provvedimento di liquidazione o rimborso si svolge, come il primo grado, nelle forme penali e che, seppure il legislatore ha previsto attribuzioni specifiche del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello i n funzione monocratica, quale capo RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, la regola generale, come prevista dall’art. 56 RAGIONE_SOCIALE‘Ordinamento RAGIONE_SOCIALEo, è che la Corte di appello giudichi con il numero invariabile di tre votanti; pertanto, laddove non sia specificata una precipua competenza del AVV_NOTAIO, deve ritenersi operante la composizione ordinaria collegiale (Sez. 4 penale, sentenza n. 8149 del 2019; sentenza n. 33078 del 2019).
La violazione del numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento RAGIONE_SOCIALEo importa la nullità assoluta del provvedimento, secondo gli artt. 178, lett. a) e 179 cod. proc. pen..
Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘esame del secondo motivo, articolato ancora una volta in riferimento al n. 4 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., con cui è stata denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111 Cost., 134 e 737 cod. proc. civ. per essere l’ordinanza priva dei requisiti minimi di completezza e logicità che consentano di comprendere il ragionamento del giudice.
Il ricorso è, perciò accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, sez. RAGIONE_SOCIALEe misure
di prevenzione, in composizione collegiale, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, sez. RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione, in composizione collegiale, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda