Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31611 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
Oggetto: Competenze AVV_NOTAIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12346/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Pavia il 27/1/2021, pubblicata il 5/2/2021 e notificata il 1/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dalla dott.AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
AVV_NOTAIO COGNOME propose ricorso ai sensi degli artt. 703ter cod. proc. civ. e 14 d.lgs. n. 150 del 2011, davanti al
Tribunale di Pavia, al fine di ottenere la condanna di NOME COGNOME al pagamento di compensi professionali maturati in occasione del giudizio svoltosi dinanzi al medesimo Tribunale recante n.r.g. 184/2019 e avente ad oggetto l’accertamento della lesione della legittima spettante al cliente in relazione alla successione materna. Il Tribunale di Pavia, in composizione collegiale, dopo avere dichiarato la contumacia di NOME COGNOME, emise la ordinanza n. 5022 del 5/2/2021, con la quale accolse parzialmente la domanda, ritenendo provato il rapporto di mandato e adeguatamente documentata l’attività difensiva svolta e applicando la tariffa media e non quella richiesta superiore, in relazione allo scaglione individuato sulla base del valore accertato all’esito della causa e non del dichiarato valore indeterminabile, oltre a compensare nella misura del 25% le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza.
Contro la predetta ordinanza, propone ricorso COGNOME NOME, affidandolo a tre motivi, mentre COGNOME NOME si è difeso con controricorso, illustrato anche con memoria.
Considerato che :
Va innanzitutto esclusa l’inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione della procura, evidenziata dal controricorrente, atteso che, come risulta dal documento allegato, la procura è stata rilasciata in favore sia dell’AVV_NOTAIO, sia dell’AVV_NOTAIO e che è sufficiente che uno solo dei due abbia provveduto all’autenticazione della firma, come accaduto nella specie a cura di quest’ultimo difensore.
2.1 Con il primo motivo, si lamenta la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito non avevano rilevato l’inammissibilità e/o la nullità insanabile del ricorso introduttivo ex art. 702 bis cod. proc. civ. e la
conseguente improcedibilità e/o inammissibilità del relativo procedimento dovuti al fatto che mancava sia l’attestazione di conformità all’originale telematico della copia analogica del ricorso notificato, estratto dal fascicolo telematico, sia l’attestazione di conformità dell’atto depositato rispetto a quello spedito, nonostante la forma prescritta ad substantiam dall’art. 52 d.l. n. 90 del 2014, che aveva inserito il comma 9bis all’art. 16 -bis del d.l. n. 179 del 2012, richiedesse detta attestazione, la quale non era stata neppure verificata, stante la contumacia del ricorrente.
2.2 Il primo motivo è infondato.
L’art. 16 -bis del d.l. n. 179 del 2012, rubricato ‘Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali’, stabilisce, al primo comma, che «Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente» e al comma 9bis , inserito dall’art. 52 d.l. n. 90 del 2014, che «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale
anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale . Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice ».
Come chiarito da Cass., Sez. L, 16/8/2018, n. 20747, sia pure per un caso diverso da quello di specie, l’attestazione di conformità dei documenti telematici è sufficiente, in ambito processuale, ‘allorquando sia fatta con riferimento al contenuto testuale del documento cui essa si riferisce, con tutti gli elementi propri rispetto allo scopo (ad es.: data; indicazione della paternità)’, a ciò inducendo ‘la considerazione dell’impossibilità della riproduzione o asseverazione cartacea degli innumerevoli contenuti informatici di un atto telematico’, mentre ‘ogni più puntuale verifica non può che avvenire allorquando il controinteressato, affermando l’esistenza di un qualche specifico vizio nel documento a firma digitale, ne individui la portata e ne consenta l’approfondimento’, con la conseguenza che, ‘fino a specifica contestazione, può presumersi la regolarità telematica del documento attestato’.
Tale interpretazione appare altresì coerente con il principio, già delineato da questa Corte rispetto al processo telematico, per cui
non sussiste un diritto all’astratta regolarità del processo, non avendo rilevanza, in ipotesi, un mero vizio, rispetto al quale non siano prospettate anche le ragioni per le quali si sia determinata, per la parte, una lesione del diritto di difesa o si possa avere altro pregiudizio per la decisione finale (Cass. Sez. U., 18/4/2016, n. 7665). Detto principio converge altresì con l’esigenza di consentire la più ampia espansione, nel perimetro di tenuta del sistema processuale, del diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio “mezzo”, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale ai sensi dell’art. 47 della Carta di Nizza, dell’art. 19 del Trattato sull’Unione europea e dell’art. 6 CEDU (sul punto Cass., Sez. 1, 5/9/2025, n. 24633) e che impongono di orientare eventuali restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità (sul punto Cass., Sez. 1, 5/9/2025, n. 24633, che cita art. 6 § 1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, ric. n. 20485/06 e Corte EDU 15 settembre 2016, ric. n. 32610/07; ma anche, più di recente, seppure con accenti diversi: Cass., Sez. U., 13/12/2016, n. 25513; Cass., Sez. U., 29/5/2017, n. 13453; Cass., Sez. U., 7/11/2017, n. 26338; Cass., Sez. U., 16/11/2017, n. 27199).
Le predette garanzie trovano rinnovata vitalità nel principio cardine di “strumentalità delle forme” degli atti del processo, ‘siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma
dell’atto intende conseguire (Cass., Sez. 1, 5/9/2025, n. 24633; cfr. anche Cass., 12/5/2016, n. 9772), al quale fa da corollario quello secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, sicché è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (tra le tante Cass., Sez. 3, 20/11/2020, n. 26419; Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26831).
Alla stregua di quanto detto, ritiene allora questa Corte che la censura debba essere rigettata, non avendo il ricorrente spiegato le ragioni per le quali la mancata attestazione di conformità del ricorso notificato abbia inciso sul suo diritto di difesa.
3.1 Con il secondo motivo, si lamenta la nullità dell’ordinanza per violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., 132, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché il collegio -presieduto dal medesimo magistrato che aveva definito quello successorio – aveva valutato in modo contraddittorio le prove, sia quando aveva applicato a tutte le fasi i valori medi – e non quelli più alti richiesti -, nonostante l’opera prestata non fosse, a suo dire, di particolare complessità e importanza, tenuto conto di quanto risultante dai verbali e dalla stessa sentenza che aveva definito negativamente il giudizio, sia quando aveva riconosciuto al difensore della parte soccombente nel giudizio successorio una somma superiore a quella riconosciuta al difensore della parte vittoriosa nel medesimo giudizio successorio, nel quale i giudici avevano compensato le
spese nella misura del 20%, applicando il valore medio delle tabelle alla sola fase di studio e introduttiva e il valore minimo a quella istruttoria e decisionale.
3.2 Il secondo motivo è infondato.
Infatti, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass., Sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 – 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez . 3, 12/10/2017, n. 23940).
Tale vizio non è, però, ravvisabile nella specie, avendo i giudici adeguatamente spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto di applicare i valori medi delle tabelle e non quelli più alti richiesti e non essendovi necessaria corrispondenza tra il compenso dovuto dal cliente al proprio difensore e quello quantificato dal giudice nella causa definita col patrocinio di quest’ultimo.
A questo riguardo, Cass., Sez. 2, 30/04/2024, n. 11523 (conformi tra le tante Cass., Sez. 6-1, 14/03/2011, n. 5953; Cass., Sez. 2, 22/12/1994, n. 11065), ha recentemente ribadito che il cliente è obbligato, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 61, (conv. nella L. 22 gennaio 1934, n. 36) a corrispondere all’AVV_NOTAIO ed al procuratore da lui nominati gli onorari ed i diritti nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all’importanza dell’opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell’attività in relazione al risultato ottenuto (Cass. 13400/2015; Cass. 5953/2011; Cass. 22 dicembre 1994 n. 11065), e che la determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace a criteri legali diversi da quelli applicabili nei confronti del soccombente, data la distinzione tra il rapporto processuale nella causa patrocinata dal difensore ed il rapporto contrattuale interno ( ex artt. 2232 cod. civ. e segg.) che intercorre con il cliente.
4.1 Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché, una volta accolti i su esposti motivi, non poteva che venir meno la condanna alle spese.
4.2 Il terzo motivo resta assorbito dal rigetto dei primi due, essendo lo stesso condizionato all’accoglimento del ricorso.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME