Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31015 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31015 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26093/2022 R.G. proposto da : COGNOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrente-
PREFETTURA DI ROMA – U.T.G., domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 4582/2022 depositata il 23/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha proposto opposizione contro ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma, che respingeva il ricorso amministrativo proposto contro il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 14, del Codice della Strada, per avere circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici.
Il Tribunale, adito dal COGNOME, ha confermato il rigetto dell’opposizione. In particolare, per quanto concerne la pretesa illegittimità della sottoscrizione dell’ordinanza -ingiunzione da parte del AVV_NOTAIO, il Tribunale ha osservato, in disparte il fatto che non si rinveniva in atti la richiesta di esibizione del provvedimento di delega, che la censura avanzata dal COGNOME era in ogni caso infondata, avendo Roma Capitale prodotto il decreto in data 24.1.2020 con il quale il AVV_NOTAIO ha conferito alla dott.NOME COGNOME l’incarico di dirigente titolare dell’Area III bis relativa ‘ all’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio ‘, dal quale discende all’evidenza la legittimità del potere di emettere ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni amministrative.
Nel merito il Tribunale ha aggiunto che il COGNOME, seppure avesse contestato l’esistenza della segnaletica stradale, non aveva fornito alcuna prova idonea a vincere la presunzione di regolarità della stessa segnaletica. Quanto all’ulteriore contestazione mossa dall’opponente, riferita alla dedotta assenza di intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici nella corsia loro riservata, il Tribunale ha rilevato che, ai fini dell’integrazione dell’illecito, era sufficiente l’accesso alla corsia preferenziale, senza che occorresse la prova di un concreto intralcio, potendosi ad ogni modo presumersi che esso, nel caso di specie, si fosse verificato.
Per la cassazione della decisione, il COGNOME ha proposto ricorso fondato di quattro motivi, illustrati da memoria.
L’Amministrazione ha depositato un atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 166 c.p.c. e degli artt. 415, 416 c.p.c. e 74 e 77 disp. att. c.p.c., censura la decisione nella parte relativa al mancato rinvenimento della richiesta di esibizione del provvedimento di delega al AVV_NOTAIO. Si sostiene che il giudice era tenuto a disporre le opportune ricerche del documento con i mezzi a sua disposizione.
La censura sembra riferirsi al principio secondo il quale «l’opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l’onere di provare detto fatto negativo; sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l’ulteriore conseguenza che, se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata» (Cass. n. 20972/2018; n. 32301/2023).
In questo senso la censura è inammissibile, investendo un argomento privo di incidenza sulla decisione, fondata su diversa e assorbente ragione. La sentenza, infatti, non ha applicato il principio di cui sopra, ma ha positivamente riconosciuto la competenza del AVV_NOTAIO.
Sempre con il primo motivo si censura la decisione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per plurime violazione di legge, per avere riconosciuto la competenza del AVV_NOTAIO a emettere l’ingiunzione, pur in assenza di specifica delega. Secondo il ricorrente occorre «una delega apposita per determinati provvedimenti, e perciò da considerarsi espressa, invero non potendola implicare il semplice incarico di Dirigente delle corrispondenti Aree funzionali considerato ex sé, esso infatti comportando logicamente l’insieme delle attività, delle iniziative e dei provvedimenti propri dell’Area ma non certo tra questi potendosi tout court includere quelli che la legge attribuisce espressamente al AVV_NOTAIO».
La censura è infondata.
L’ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass. n. 3904/2014).
Invero, la competenza a adottare provvedimenti concernenti le sanzioni amministrativa per violazione del Codice della strada non spetta in via esclusiva al AVV_NOTAIO, potendo evincersi dall’esame dell’art. 14, D.Lgs. n. 139 del 2000 che i dirigenti adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all’espletamento dei servizi di
istituto nell’ambito delle aree funzionali cui sono preposti (Cons. St., sez. VI, 12 ottobre 2006, n. 6077).
Nel caso all’esame risulta che il funzionario il quale ha sottoscritto il provvedimento lo ha fatto nell’esercizio della funzione di Dirigente, titolare dell’Area III bis relativa ‘ all’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio ‘, comprendente la gestione dei relativi procedimenti e dunque la competenza ad emanare i relativi provvedimenti. Infatti, il AVV_NOTAIO è un funzionario della carriera prefettizia cui compete, nell’esercizio delle funzioni dirigenziali conferitegli, adottare atti a rilevanza esterna connessi ai compiti di istituto nell’ambito dell’area funzionale cui sia preposto (cfr. artt. 1, 2 e 14, d.lgs. 19 maggio 2000 n. 139). Né può considerarsi dirimente la circostanza che non sia stata espressamente menzionata la delega, posto che la possibilità per tale figura dirigenziale di sostituire il AVV_NOTAIO, e quindi di adottare in sua vece i relativi atti, deriva direttamente dalla legge. Dunque, per tali ragioni, la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha negato il vizio di incompetenza, è immune da censure.
Il secondo motivo denunzia omissione di pronunzia sul terzo motivo di appello (mancata segnalazione del dispositivo), con il quale fu dedotto che il Giudice di pace, respingendo l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, non aveva motivato su ulteriori argomenti difensivi posti nell’atto di opposizione, in particolare sull’eccepita nullità dell’accertamento, stante che il dispositivo elettronico di rilevamento non era presegnalato. Nonostante motivo sia stata richiamato nella sentenza d’appello, il giudice ha omesso di statuire su di esso.
In sé, l’omissione sussiste ; nondimeno ciò non giustifica la cassazione della sentenza, imponendosi solo la integrazione della motivazione in presenza di censura, come quella in esame, su questione di puro diritto non implicante accertamenti in fatto, manifestamente infondata.
Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 17416/2023; n. 21986/2015).
Ebbene, rileva la Corte che la presegnalazione è richiesta solo per le violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della strada, come chiarito in motivazione da Cass. n. 8415/2016: «In materia di circolazione stradale, l’obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010, in attuazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 1993, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l’automobilista, non incide
sulla legittimità dell’accertamento e l’irrogazione della sanzione (conf. n. 26990/2018)».
Il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 c.p.c., censura la decisione per avere pronunziato su questioni che non furono oggetto dei motivi di appello.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse. «La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito» (Cass. n. 26419/2020). In contrasto con tale regola, il ricorrente lamenta l’extra petizione in modo formale, senza indicare quale sia stato il pregiudizio subito in dipendenza di tale vizio.
Con il quarto motivo, coordinato con i precedenti motivi secondo e terzo, si lamenta la cattiva interpretazione dell’atto di appello, qualora si ritenesse che il tribunale non sia incorso negli specifici vizi oggetto degli stessi motivi.
Il motivo è inammissibile, in quanto privo di autonomia rispetto al secondo motivo rigettato, come si è visto, e al terzo motivo, dichiarato a sua volta inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo alla liquidazione delle spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
P.Q.M.
rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10/09/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME