Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23462 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21912/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COMUNE DI IDRO, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliato ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;
REGIONE LOMBARDIA;
-intimata-
avverso l’ordinanza n. 3675/2024 del TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA, depositata il 17/09/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME
COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Osserva
NOME COGNOME e NOME COGNOME premettendo di essere proprietari di un compendio immobiliare contiguo al torrente Neco e prospiciente il l ago d’Idro e di aver posseduto pacificamente – i loro danti causa e loro stessi – alcune superfici liberate dal suddetto torrente dagli anni ’50 dello scorso secolo, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il Comune di Idro, l’Agenzia del Demanio e la Regione Lombardia chiedendo che venisse accertata e dichiarata la proprietà in loro favore dei mappali siti nel Comune di Idro, C.T., fg. 11, n. 3897 di 338 mq, n. 6568 di 159 mq e n. 6567 di 1.435 mq, in quanto acquistati a titolo originario dai loro danti causa ex artt. 942 e/o 946 cod. civ., ovvero per usucapione ex art. 1158 cod. civ., anche in ragione di successione nel possesso ai sensi dell’art. 1146, co. 1, cod. civ., con condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi secondo equità, per le turbative e le molestie subite.
L’Agenzia del Demanio e il Comune di Idro si costituirono in giudizio chiedendo preliminarmente che venisse dichiarata l’incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
nonché
Il Tribunale accolse l’eccezione di incompetenza e indicò come competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano, la cui competenza investiva le <> , citando Cass. n. 11348/2003 .
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono sulla base di due motivi. Resistono con controricorso l’Agenzia del Demanio e il Comune di Idro. È rimasta intimata la Regione Lombardia. I ricorrenti e l’Agenzia del demanio hanno depositato memorie. I ricorrenti e il Comune hanno depositato memorie illustrative e il P.M., nella persona della Dott.ssa NOME COGNOME , conclusioni scritte.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione per falsa e/o errata applicazione dell’art. 140 , co. 1, lett. B, r.d. n. 1775 del 1993, ritenendo erroneo il provvedimento impugnato laddove ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano.
Secondo i ricorrenti, nel caso di specie, non sarebbe in discussione né l’appartenenza dei terreni controversi all’antico alveo del torrente Neco o alle sue sponde o rive, né sarebbe in discussione il limite del regime di piena ordinaria o straordinaria delle sue acque fluenti, ai fini della esatta delimitazione della proprietà demaniale con la proprietà privata.
Inoltre doveva applicarsi la disciplina originaria dell’art. 942 cod. civ., la quale prevedeva la tacita sdemanializzazione del bene in ragione dell’abbandono di un alveo da parte delle acque corrive poiché <>.
La competenza, concludono i ricorrenti, si appartiene al tribunale ordinario, poiché la controversia, avente ad oggetto la titolarità di un terreno che, pacificamente, faceva parte dell’alveo di un fiume, ma che risulta abbandonato dalle acque da molti anni, non pone alcuna questione in ordine alla determinazione dell’alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’errata pronuncia sulle spese di lite per la sussistenza di giusti motivi per la compensazione e per l’eccessività degli importi liquidati.
La competenza appartiene al tribunale ordinario.
Presupposto perché si configuri la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche è che vi sia scorrimento d’acque o che lo stesso debba essere accertato, sia pure avuto riguardo alle piene, in definitiva, che occorra regolare il flusso e il corso delle acque (ex multis, Cass. nn. 3047/2022, 25905/2023, 9279/2017, 21495/2024, 25950/2024)
Qui è pacifico che il letto venne mutato molti anni addietro (si vedano l’atto costitutivo del Comune e la memoria dell’Agenzia) e, di conseguenza, non occorre far luogo ad alcuna indagine tecnica al fine di stabilire se l’area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, accertamento che, per il suo carattere squisitamente tecnico, giustifica la competenza del giudice specializzato.
In definitiva, solo in presenza di controversie in cui vengano in questione i poteri di governo delle acque nell’interesse generale
della collettività, anche in relazione all’individuazione dei limiti dei corsi d’acqua e degli obblighi di manutenzione dei relativi argini o sponde, la competenza si appartiene al tribunale regionale delle acque (cfr. Cass. n. 25905/2023).
Accolto, pertanto, il primo motivo, il secondo resta assorbito, poiché il capo delle spese verrà complessivamente regolato dal Giudice competente all’esito della lite.
P.Q.M.
Cassa l’impugnata ordinanza e dichiara la competenza del tribunale ordinario, davanti al quale rimette le parti nel termine di legge; spese al merito.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.