Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14104 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
COGNOME NOME COGNOME
COGNOME Consigliere-COGNOME.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6593/2023 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME
I, NOME (CODICE_FISCALE) NOME avvocato, rappresentato e difeso da sé ex art 86 c.p.c.
NOME.
-intimata- avverso il DECRETO di TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANIA n. 625/2022 depositata il 02/02/2023. n
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO RAGIONE_SOCIALE nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
C.CRAGIONE_SOCIALE . rappresentata e
I
difesa dalli avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-controricorrente-
nell’interesse di
COGNOME
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FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 10.3.2023 il Tribunale per i minorenni di Catania affermava di essere competente a conoscere del procedimento promosso dal P.M. ex artt. 333 e seguenti c.c. tutela della minore M.D. e, in accoglimento del ricor introduttivo, disponeva limitarsi la responsabilità dei suoi gen
NOMEN.
L
Il Tribunale fondava l’affermazione della competenza -che era stata contestata dalle parti osservando che è pendete giud di separazione instaurato successivamente innanzi al Tribunal ordinario- sul rilievo che la riforma dell’art. 38 disp. att. c parte in cui dispone la attrazione alla competenza del Tribun ordinario dei procedimenti de potestate non solo quando già pendente ma anche quando “è instaurato successivamente, tra le stesse parti giudizio” innanzi al giudice ordinario, è entrato in vigore il 22 giugno 2022 cioè successivamente al ricors introduttivo del procedimento de quo (21 giugno).
Il predetto provvedimento è stato impugnato da COGNOME M.N. I COGNOME I con regolamento di competenza; I COGNOME C.CRAGIONE_SOCIALE k con memoria difensiva, ha aderito alle richieste del ricorrente.
E’ stata altresì richiesta l’assegnazione del ricorso alle s unite, che il Presidente aggiunto ha respinto.
Il Procuratore generale ha COGNOME concluso nel senso che la competenza del Tribunale minorile resta radicata, pur successivamente è stato introdotto giudizio innanzi al Tribuna ordinario, se il processo di cui trattasi è stato introdotto nella specie – prima del 22 giugno 2022, in ossequio all’ar c.p.c.
RITENUTO CHE
1.- Il ricorrente osserva che il rinnovato art. 38 disp c.c. realizza pienamente la concentrazione delle tutele e il prin
COGNOME
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di economia processuale, e serve altresì per far uniformare le competenze e specializzare i giudici che provengono da settori diversi (separazioni, minorile, tutelare), in vista della soppressio dei tribunali minorili, cosicché per tutte le separazioni iscritte ruolo a partire dal 22 giugno 2022, il giudice della separazione è chiamato ad occuparsi anche di procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale al posto del giudice minorile; a partir dal 22 giugno 2022, non dovrà essere applicato il criterio della prevenzione temporale (cioè iscrizione a ruolo per primo) per eliminare la litispendenza, risultando irrilevante la data d pendenza.
Il ricorrente deduce che, se dal 22 giugno 2022 il protrarsi della pendenza di entrambi i giudizi causa la litispendenza, l’eliminazione del conflitto di giudicati, derivante dalla duplicazion del giudizio sulla materia di affidamento, collocamento e limitazione della responsabilità genitoriale, risulta ancora esistente, perché er già pendente in precedenza o risulta instaurato successivamente un giudizio di separazione o divorzio; la questione non va risolta più con l’applicazione del criterio della prevenzione, cioè a favore de tribunale dei minori, se in questa sede era stato instaurato i giudizio prima che presso il giudice della separazione o divorzio, ma va risolto con il trasferimento e la riunione di entrambi procedimenti presso il giudice della separazione, anche se la separazione è successiva e purché la litispendenza si protragga oltre il 22 giugno, a prescindere dalla fase in cui si trov procedimento minorile già pendente o successivamente iscritto a ruolo o instaurato.
2.- La controricorrente nell’aderire a queste argomentazioni aggiunge che è palesemente illegittima la tesi del criterio dell prevenzione temporale richiamata nel decreto impugnato; osserva che l’instaurazione del procedimento de quo viene datata 21 giugno
COGNOME
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2022, poiché sul ricorso del Pubblico Ministero minorile è stata apposta una data a mano, in calce, con la dicitura “depositato in cancelleria alle ore 16 e 15 minuti” del suddetto giorno 21 giugno 2022, (quando la cancelleria del Tribunale minorile di Catania è chiusa al pubblico alle ore 12 e 30) e la iscrizione a ruolo è inve avvenuta il giorno successivo, cioè il 22 giugno 2022, non coincidente con l’invio da parte del Pubblico Ministero.
Osserva, inoltre, che la discrasia non si sarebbe verificata nel caso in cui anche presso il Tribunale per i Minorenni fosse stato in funzione il processo telematico. Infatti, con il suddetto process telematico l’invio sarebbe stato valido sino alle ore 23:59 de 21/06/2022, ma con il deposito cartaceo l’invio doveva essere perfezionato entro l’orario di apertura al pubblico della cancelleria che va dalle ore 08.30 alle ore 12:30, così come indicato nel si web del Tribunale per i minorenni di Catania.
3.- La richiesta di assegnazione alle sezioni unite del present processo è stata respinta con la seguente motivazione: “La questione non è di massima, perché non riguarda l’individuazione, in generale, del regime interternporafe di applicazione della c.d. riforma Cartabia, né, sempre in generale, i rapporti di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, bensì il caso particolare della determinazione della data d’instaurazione del procedimento ex art. 333 e ss. c.c., da collocare, alternativamente, nella data in cui il ricorso del pubblico ministero è pervenuto in cancelleria, oppure il giorno successivo, quando è stato messo a ruolo.- La questione, inoltre, non si può configurare di particolare importanza, in quanto è relativa a una vicenda non ripetibile, perché governata da un regime normativo ormai superato, posto che, come lo stesso ricorrente riferisce, la piena operatività del processo telematico anche per il procedimento minorile (in base alla combinazione degli artt. 196-quater disp.att. c.p.c. e dell’art
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35, terzo comma, del d.lgs. n. 149/22, come modificato dalla l. n. 197/22) esclude la necessità di accesso in cancelleria per il deposito di atti, perdipiù in orario di chiusura al pubblico”.
4.Il Procuratore generale nella sua requisitoria osserva che, dall’esame diretto degli atti, emerge che il ricorso con cui il P.M. chiesto al Tribunale dei minorenni di Catania di adottare i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale a tutela d risale al 21.6.2022, mentre il ha chiesto al Tribunale di Catania marito NOME è stato NOME. ricorso con cui la separazione giudiziale dal instaurato con ricorso del dicembre 2022; che ai sensi dell’art. 1 comma 37 della legge delega, l’art. 38 disp. att. c.c., co riformulato, si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22.6.2022 (centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge n. 206/2021). C.C.
Il Procuratore generale osserva quindi che l’art. 38 disp. att. c. detta una norma che segna il discrimen tra la competenza del tribunale dei minorenni ed il tribunale ordinario. In ossequio al principio dettato dall’art. 5 c.p.c., è, dunque, a tale norma ch occorre fare riferimento per valutare se il tribunale dei minorenni sia stato correttamente investito del procedimento di cui all’art. 330 c.p.c. , ed è ragionevole sostenere, che l’art. 1 comma 37, ne prevedere che l’art. 38 disp. att. c.c. si applichi ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, abbia inteso stabilire che anche nei casi di litispendenza con un procedimento di separazione o divorzio, la competenza del tribunale dei minorenni, investito preventivamente di un procedimento ex art. 333 c.c., debba essere valutata alla stregua delle norme ratione tenworis vigenti al momento della proposizione della domanda.
5.- Le argomentazioni del Procuratore generale sono condivisibili.
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5.1.- Nel testo previgente alla riforma operata dalla legge 26 novembre 2021 n. 206 e dal Digs. 10 ottobre 2021, n. 149, l’ad 38 disp. att. c.c. come novellato dall’art. 3 della legge 10 dicemb 2012, n. 219, disponeva che i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. venissero attratti alla competenza del Tribunale ordinario, ove fosse pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione divorzio.
La norma è stata COGNOME intrepretata, come da giurisprudenza consolidata, applicando il criterio della prevenzione, nel senso che il Tribunale per i minorenni restava competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità dei genitori se nel corso del giudiz fosse stata successivamente proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio (Cass. n. 20202 del 31/07/2018; Cass. n. 2833 del 12/02/2015; Cass. n. 1349 del 26/01/2015; Cass. n. 3780 del 08/02/2023; Cass. n. 16340 del 10/06/2021).
5.2.- Con la più recente riforma, il legislatore ha optato pe un rafforzamento del principio di concentrazione delle tutele, prevedendo che detta vis attractiva operi pur se il giudizio di separazione, divorzio o affidamento del minore sia instaurato dopo il procedimento già pendente innanzi al Tribunale per i minorenni, stabilendo tuttavia un regime transitorio ben preciso, delineato dell’art. 1 comma 37 della legge delega, il quale prevede che l’art 38 disp. att. c.c., come riformulato, si applica ai procediment instaurati a decorrere dal 22.6.2022
5.3.- La norma transitoria non fa riferimento alla data in cui si verifica la litispendenza, bensì alla data in cui i procedimenti del cui competenza si discute sono instaurati e quindi deve essere letta, in combinato disposto con l’ad 38 disp. att. c.c. nel se che la vis attractiva che sposta la competenza dal Tribunale
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Data pubblicazione 21,135,2024
minorile al Tribunale ordinario opera soltanto se il procedimento della cui competenza si discute, e che andrebbe spostato da un ufficio all’altro (segnatamente il procedimento innanzi al giudice minorile), è stato instaurato a far data del 22 giugno 2022.
5.4.- Negli altri casi è operativo il principio generale di all’art. 5 c.p.c., correttamente richiamato dal Procuratore generale, in assenza di esplicita deroga prevista dalla norma transitoria. Deve qui ricordarsi il principio secondo cui in assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del “tempus regit actum”, in forza del quale lo “ius superveniens” trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere isolatamente considerati, e non già all’intero nuovo rito. Infatt posto che il “rito” è da intendersi come l'”insieme” delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, l’applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'”insieme”, invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenut nell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo s art. 5 cod. proc. civ. è applicazione (Cass. 20811/2010).
5.6.- Da ciò consegue che verranno spostati in favore del Tribunale ordinario, in presenza del requisito della pendenza di un giudizio innanzi a questrultimo, soltanto quei procedimenti promossi innanzi al Tribunale minorile dal 22 giugno 2022 in poi. Nè vale il riferimento alla ratio legis della modifica dell’art. 38 disp. att., che è quella di favorire la concentrazione delle tut poiché è evidente che il legislatore se da un lato ha inte perseguire questa finalità, dall’altro con l’introduzione di una norma transitoria ha inteso bilanciare questa esigenza con quella di
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applicare regole certe in tema di competenza ed anche di non provocare un trasferimento massiccio e immediato di tutti i procedimenti già pendenti per i quali sia verificata in qualunque tempo la successiva instaurazione di un giudizio di separazione, divorzio o affidamento dei figli.
6.- Quanto al resto, vale la regola generale che nei procedimenti che si instaurano con ricorso la pendenza della lite è data dal deposito del ricorso in cancelleria, restando irrilevanti g ulteriori adempimenti che il cancelliere abbia eventualmente ritardato, ad esempio iscrivendo al ruolo il processo il giorno successivo. Il fatto che il 21 giugno 2022 il ricorso sia st depositato alle ore 16,15 quando la cancelleria asseritamente era chiusa, è una allegazione non autosufficiente e aspecifica, non essendo stato neppure comprovato l’orario di apertura al pubblico della cancelleria se non con un generico ed insufficiente riferimento alle notizie tratte dal sito web. Peraltro, l’art. 162 le del 23/10/1960 dispone invero che le cancellerie e segreterie giudiziarie siano aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, ma anc che “quando le esigenze dell’ufficio lo richiedano il funzionario o l’impiegato è tenuto a prestare servizio, con il diritto al retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell’orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi”. Ciò significa che non può escludersi la possibilità – in difetto di prova contraria circa l’orario di apertura al pubblico (Cass. 15103/2005)che il 21 giugno 2022, quando ancora non era vigente l’obbligo di deposito telematico degli atti, la canceller fosse ancora aperta, anche oltre il consueto orario di apertura al pubblico. In tal caso il cancelliere in servizio avrebbe compiuto un atto del suo ufficio quale quello di riceversi il ricorso e depositat ma non per questo può affermarsi che esista un generalizzato
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potere del Pubblico Ministero di accedere alla cancelleria in orari preclusi all’utenza, COGNOME il che esclude che si debba verificare la compatibilità COGNOME del fatto materiale dedotto con il sistema costituzionale, non essendovi alcuna norma di favore per il Pubblico Ministero.
7.- Infine, deve qui osservarsi per completezza che la dedotta nascita del secondo figlio non rileva, ai fini dello spostamento dell controversia al Tribunale ordinario, oltre che per le ragioni già precisate, perché la ratio della concentrazione delle tutele v individuata – nel regime normativo ratione temporis vigente- non tanto nella esigenza di consentire una valutazione globale ed unitaria del conflitto familiare e delle attitudini genitoriali coniugi, quanto nella connessione oggettiva e soggettiva tra dette domande e quelle di cui agli artt. 330 e 333 c.c., che ne legittima proposizione congiunta dinanzi al giudice del conflitto familiare, nonché nella possibile interferenza tra i provvedimenti riguardanti l’affidamento dei figli e quelli ablativi o limitativi della responsabil genitoriale, e nella conseguente necessità di garantire la coerenza delle relative determinazioni (cfr. Cass., Sez. 6, 26/01/2015, 1349). Tale finalità, se può legittimare una valutazione complessiva della situazione di ciascun minore nell’ambito del contesto familiare, ai fini della scelta delle misure più opportune tra quell previste dagli artt. 337 c.c. e ss. e quelle di cui agli artt. 330 non è di per sé sufficiente a giustificare, in ogni caso, la trattaz congiunta delle domande riguardanti tutti i figli nati dall’unione, l cui posizioni, possono risultare in concreto differenziate tra loro, quindi meritevoli di distinta considerazione (Cass. 3501/2018, in motivazione).
Ne consegue il rigetto del ricorso e la dichiarazione della competenza del Tribunale per i minorenni di Catania; le spese saranno regolate nel giudizio di merito.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Catania.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità delle parti e gli altri titoli identificativi a norma dell 52 d.lgs. 196/2003
Così deciso in Roma, il 13/03/2024.