Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32585 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32585 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
REGOLAMENTO DI COMPETENZA. C.C. 14/4/2022
R.G. 6779 e
7073/2024
COGNOME
Rep.
C.C. 14/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi per regolamento di competenza di identico contenuto iscritti ai numeri 6779/2024 e 7073/2024 R.G. proposti da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ORISTANO n. 54/2024 depositata il 06/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Oristano ha emesso un decreto ingiuntivo col quale ha ordinato alla s.a.s. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 206.800 in favore della s.r.l. RAGIONE_SOCIALE
La società ingiunta ha proposto opposizione, eccependo preliminarmente l’incompetenza del Tribunale adito e chiedendo, nel merito, l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto.
Nel giudizio si è costituita la società creditrice, sostenendo l’infondatezza dell’eccezione preliminare e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale ha accolto l’eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Cagliari, quale Sezione specializzata di cui al d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la società opposta al pagamento delle spese di lite.
Nel ricostruire la vicenda, il Tribunale ha osservato che il credito vantato dalla società RAGIONE_SOCIALE si fondava sulla premessa che NOME COGNOME, in qualità di socio, aveva corrisposto la somma portata dal decreto ingiuntivo alla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, a titolo di finanziamenti infruttiferi, mediante una serie di bonifici bancari, disposti negli anni dal 2010 al 2013. Tale credito, donato dalla società a NOME COGNOME, era stato da quest’ultimo conferito nella società RAGIONE_SOCIALE In data 30 dicembre 2014 -e quindi dopo le cessioni del credito suindicate -la RAGIONE_SOCIALE Fratelli COGNOME, debitrice ceduta, era stata trasformata in una società in accomandita semplice. La parte debitrice non aveva contestato «di esser tenuta al pagamento del debito per esser parte dal lato passivo dell’obbligazione dedotta in giudizio, bensì soltanto l’esigibilità del credito vantato verso di essa, in quanto postergato agli altri crediti, ex art. 2467 cod. civ., opponendo così alla RAGIONE_SOCIALE
creditrice cessionaria, un’eccezione relativa al rapporto tra l’originaria società ed il suo socio finanziatore».
Così inquadrati i termini di fatto della vicenda, il Tribunale ha affermato che il titolo in base al quale la società creditrice aveva agito col provvedimento monitorio si fondava su di un rapporto societario, dal momento che la causa aveva ad oggetto «il rimborso di finanziamenti effettuati da un socio a favore di quella che era una società di capitali, allorché il credito veniva ad esistenza». Doveva pertanto affermarsi la sussistenza della specifica competenza di cui all’art. 3, comma 2, lettera a ), del d.lgs. n. 168 del 2003, senza che tale competenza potesse ritenersi venuta meno per il fatto che la società debitrice era divenuta, nel momento di presentazione della domanda, una società di persone. Trattandosi, infatti, di una «norma imperativa, posta a tutela di interessi indisponibili da parte della società finanziata», non poteva assumere rilievo la natura del soggetto debitore ceduto, ma soltanto «la natura del credito trasferito». Nel caso di specie, inoltre, la causa del credito era rimasta la medesima, né poteva assumere rilievo la circostanza che il credito fosse stato postergato.
Contro la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto regolamento di competenza la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato ad un motivo, peraltro iscritto a ruolo con i due numeri indicati in epigrafe.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE con memoria difensiva (denominata controricorso).
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo che il regolamento di competenza venga accolto, con affermazione della competenza del Tribunale di Oristano.
La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 cod. proc. civ. e dell’art. 3, comma 2, lettera a ), del d.lgs. n. 168 del 2003.
La società ricorrente contesta la decisione del Tribunale rilevando, innanzitutto, che l’art. 3, comma 2, cit. prevede che la competenza della sezione specializzata sussista in relazione alle controversie ivi menzionate, che devono riguardare le società indicate nel primo periodo della disposizione, tra le quali non rientrano le società di persone. La regola fissata nella citata disposizione sarebbe da ritenere tassativa; pertanto, a differenza delle materie individuate nel comma 1 dell’art. 3 cit., appartenenti ‘come tali’ alla competenza del c.d. tribunale delle imprese, la natura del rapporto o del credito trasferito «viene in rilievo solo allorché la domanda sia proposta nei confronti di uno dei soggetti specificamente elencati nel comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003». In altri termini, essendo la RAGIONE_SOCIALE una società di persone, ciò escluderebbe di per sé l’operatività della deroga in materia di competenza.
Osserva la società ricorrente, inoltre, che la domanda giudiziale è stata proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE in data 25 gennaio 2022, momento nel quale la società debitrice aveva già mutato la sua forma da società di capitali a società di persone. Ciò dovrebbe condurre alla sicura esclusione della competenza del tribunale delle imprese, non potendo assumere rilievo la diversa data di cessione del credito, avvenuta prima della trasformazione societaria. Se così non fosse, «si perverrebbe all’assurdo di dover focalizzare l’analisi su un momento in cui la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di Cagliari (giudice individuato come competente dal Tribunale di Oristano) non era stata neppure istituita, né era venuta ad esistenza».
Occorre innanzitutto dare atto che la presente decisione ha ad oggetto l’unico ricorso che è stato iscritto a ruolo due volte, con i numeri di r.g. 6779 e 7073 del 2024.
Il Collegio rileva che, in conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte contenuto nella sentenza 23 luglio 2019, n. 19882, il presente regolamento di competenza è ammissibile.
Secondo la menzionata pronuncia, infatti, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.; rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.
Poiché nel caso in esame il dubbio ha ad oggetto la possibile competenza del Tribunale di Oristano ovvero della Sezione specializzata in materia di imprese esistente presso il diverso Tribunale di Cagliari, il regolamento è ammissibile.
Tanto premesso, è opportuno ricordare che, a norma dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti -in relazione alle società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, e titolo sesto del codice civile -per le cause e i procedimenti indicati nelle successive lettere dalla a ) alla f ) del citato comma 2. Si tratta, cioè, delle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e delle società cooperative e mutue assicuratrici.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha in più occasioni affermato che la competenza del tribunale delle imprese è esclusa
in relazione alle cause riguardanti le società di persone (v. le ordinanze 28 febbraio 2023, n. 6054, e 28 novembre 2023, n. 33024).
La competenza si estende, per le società di cui all’art. 3 cit., anche alle controversie di cui all’art. 2467 cod. civ., aventi cioè ad oggetto il rimborso dei finanziamenti ai soci e la postergazione degli stessi rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, anche se si tratti di società a compagine familiare (sentenza 7 luglio 2015, n. 14056, e ordinanza 28 maggio 2019, n. 14468). Analogamente, è stato più volte stabilito che in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva ‘o’ che precede il riferimento alle controversie relative ai diritti inerenti di cui all’art. 3, comma 2, lettera b ), del d.lgs. n. 168 del 2003, si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l’adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (ordinanze 16 ottobre 2014, n. 21910, e 15 settembre 2021, n. 24992).
5. Alla luce dei principi ora richiamati, ai quali si intende dare ulteriore continuità, la controversia odierna potrebbe, in astratto, rientrare tra quelle soggette alla competenza del tribunale delle imprese.
Assume rilievo centrale, tuttavia, il fatto che nel caso in esame, come si è detto, la RAGIONE_SOCIALE, debitrice ceduta, è stata trasformata in una società in accomandita semplice in data 30 dicembre 2014, cioè dopo la cessione del credito in favore della società RAGIONE_SOCIALE mentre il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è stato depositato l’11 marzo 2022 e notificato il successivo 24 marzo 2022.
La questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi consiste, dunque, nello stabilire se, avvenuta la cessione del credito in una data anteriore a quella di trasformazione della società di capitali in una società di persone, debba avere rilievo, ai fini della determinazione della competenza, la data nella quale la controversia è insorta ovvero quella nella quale ha avuto luogo la cessione del credito sul quale si fonda il decreto ingiuntivo.
Ritiene questa Corte che a tale quesito debba rispondersi tenendo presente che, in base all’art. 5 cod. proc. civ., la giurisdizione e la competenza «si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo». Ne consegue che -come correttamente osservato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte -nel momento della proposizione della domanda la società RAGIONE_SOCIALE era già da tempo una società di persone e non più una società di capitali. Il che viene a significare che la trasformazione, intervenuta prima dell’inizio del giudizio odierno, ha fatto venire meno quel requisito fondamentale -la natura, cioè, di società di capitali -che, per espressa previsione di legge e per giurisprudenza di questa Corte, costituisce elemento imprescindibile per radicare la competenza presso il tribunale delle imprese. In altri termini, la trasformazione della società non può rimanere irrilevante se proprio alla natura di questa la legge collega la regola di competenza speciale di cui si discute; e quella natura deve sussistere nel momento in cui la controversia insorge.
Deve essere pertanto accolto il regolamento di competenza proposto, cassando il provvedimento impugnato e dichiarando la competenza del Tribunale di Oristano e non del Tribunale di Cagliari, Sezione specializzata per le imprese.
La causa, dunque, appartiene alla competenza del Tribunale di Oristano, davanti al quale dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Ritiene questa Corte, peraltro, che, in considerazione della sostanziale novità della questione proposta, le spese del regolamento di competenza debbano essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso iscritto a ruolo con i numeri di r.g. 6779 e 7073 del 2024, cassa l’ordinanza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Oristano e compensa integralmente le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza