Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3467 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
Sul ricorso- n. 7445/2023- per regolamento di competenza, ex artt. 45 e 47, c.4, c.p.c.- proposto dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, con ordinanza dell’8 .3.2023, nella causa vertente
TRA
RAGIONE_SOCIALE, coopRAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO dai quali è rappres. e difesa come in atti;
ATTORE
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME che la rappres. e difendono, come in atti;
CONVENUTA udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con ordinanza dell’8.3.23 il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, ha proposto regolamento d’ufficio di competenza in ordine al provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata in data 9.3.22 emesso n el giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, poi riassunto innanzi alla predetta sezione; in tale giudizio, parte opposta ha chiesto l’emissione d’ingiunzione di pagamento della somma di euro 243.919,60 ex art. 186 ter c.p.c. nonché la condanna dell’opponente nel merito al pagamento della medesima somma, a titolo d’adempimento di un contratto di fornitura di merci e servizi.
Il Tribunale ricorrente contesta l’ordinanza impugnata , che aveva declinato la competenza del Tribunale di Torre Annunziata in quanto l’art. 3, c.2, lett. a, d .lgs. n. 168/03 verrebbe in rilievo, nella specie, in virtù del rapporto societario sussistente tra le parti costituite, atteso che l’RAGIONE_SOCIALE era socia della RAGIONE_SOCIALE, osservando, per contro, che l’accertamento di tale rapporto societario non rientrava nell’ambito dell’oggetto di causa, e dunque nella relativa causa petendi . Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO CHE
Il regolamento d’ufficio è fondato.
La causa petendi , ai sensi dell’. 3 d.lgs. 168/2003, deve essere fondata sul rapporto societario (Cass. 2331/2023). Non rileva, nella specie, che la società debitrice sia socia della cooperativa creditrice ed attrice in via monitoria, non essendo in discussione tale qualità, avendo la causa ad oggetto il pagamento di una fornitura di merce, materia che esula dal rapporto societario.
Pertanto, in accoglimento del ricorso va dichiarata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata.
Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara competente il Tribunale di Torre Annunziata competente in ordine alla causa vertente tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.