Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2868 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2868 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
Oggetto
Regolamento necessario di competenza
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 12264/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune di Ronco Canavese, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia depositata in data 15 aprile 2024 nel procedimento n. 14996/2023 R.G..
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che chiede che la Corte rigetti l’istanza di regolamento di competenza proposta da RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, dichiari la competenza del Tribunale ordinario di Torino.
Rilevato che:
il Comune di Ronco Canavese convenne in giudizio davanti al Tribunale di Brescia la RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al pagamento del la somma di € 120.000,00 , oltre Iva, quale corrispettivo dovuto, per gli anni dal 2019 al 2022, in base ad un accordo stipulato in data 18/03/2011 con la Società RAGIONE_SOCIALE a cui era subentrata la società convenuta, con cui si definivano i rispettivi obblighi connessi alla realizzazione di un impianto idroelettrico nell’ambito del territorio comunale ;
costituendosi con comparsa tempestivamente depositata la società convenuta eccepì preliminarmente l’incompetenza dell’adito Tribunale:
anzitutto ratione materiae , per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino;
b) in subordine, ratione loci , per essere competente il Tribunale di Torino, quale foro convenzionale esclusivo giusta clausola contenuta nell’art. 9 del citato accordo;
con ordinanza depositata in data 11 aprile 2024 e comunicata dalla cancelleria per via telematica in data 15 aprile 2024 il Tribunale ha così disposto (si trascrive dall’ordinanza per quanto interessa):
« Rilevato che parte convenuta ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale posto che la Convenzione sottoscritta tra le
parti all’art. 9 stabilisce che ‘per eventuali controversie tra le parti si stabilisce esclusivo foro di competenza quello di Torino’;
rilevato che parte attrice non ha contestato la predetta pattuizione ;
rilevato che nel caso specifico al giudice designato è attribuita competenza esclusiva (ai sensi dell’art. 29, comma 2 del Cod. Civ.) -che esclude appunto quella concorrente dei fori alternativi …
P.Q.M.
d ichiara l’incompetenza del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Torino … »;
avverso tale provvedimento la RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di competenza con unico motivo;
il Comune di Ronco Canavese ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c.;
il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale ordinario di Torino;
considerato che:
a fondamento del proposto regolamento l’ente ricorrente deduce che erroneamente il giudice a quo abbia, per implicito, rigettato la preliminare eccezione di incompetenza per materia, così violando l’art. 140 lett. c) del r .d. n. 1775 del 1933, a mente del quale « appartengono in primo grado alla cognizione dei tribunali delle acque pubbliche: … c) Le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica »;
sostiene, infatti, che l’oggetto della controversia (validità e liceità della convenzione pattuita tra le parti e relativa alla realizzazione e gestione di un impianto idroelettrico) incida comunque, almeno indirettamente, sugli interessi connessi al regime delle acque e che tanto dovrebbe ricavarsi dal tenore testuale della convenzione, ponendo questa, a carico di ciascuna delle parti, prestazioni che, direttamente o indirettamente, incidono sull’utilizzo delle risorse
idriche;
è infondata l’eccezione preliminarmente opposta dalla resistente di inammissibilità del regolamento in assenza di alcuna espressa pronuncia del giudice a quo in merito alla eccezione di incompetenza per materia (di tale eccezione, come visto, non facendosi alcun cenno nell’ordinanza, nemmeno nella parte motiva);
secondo pacifico indirizzo, infatti, cui va data continuità, il regolamento necessario di competenza presuppone bensì una statuizione del giudice adito sulla competenza, ma questa può anche essere implicita (v. Cass. 21/09/2016, n. 18535), sempre che si tratti di provvedimento che abbia ad oggetto una decisione irretrattabile, sia adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l’affermazione o la negazione della competenza (Cass. 22/05/2000, n. 6632; 14/06/1990, n. 5825), requisiti certamente presenti nella specie, non potendosi dubitare che si tratti di provvedimento idoneo a chiudere il procedimento davanti al giudice adito e che la valutazione della competenza secondo criteri di riparto per territorio presupponga necessariamente quella negativa relativa al piano sovraordinato del riparto ratione materiae ;
ciò precisato, il ricorso si appalesa però infondato;
secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, « ai fini della discriminazione tra la competenza dell’autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche, occorre aver riguardo all’oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato solo quando involge questioni sulla demanialità delle acque, o sul contenuto o sui limiti di una concessione di utenza, o sul diritto, nei confronti dell’amministrazione, alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida, comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque; rientrano, invece, nella competenza degli organi ordinari dell’autorità giudiziaria le
contro
versie fra privati che, pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una o di entrambe le parti contendenti, di una concessione di acqua pubblica, non investono la legittimità e la portata di quest’ultima e non toccano quindi l’interesse della pubblica amministrazione, ma riflettono esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne derivano, di modo che non sia necessaria un’indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti, e di stabilire se essa abbia o meno l’attitudine ad incidere, modificandoli, sui rapporti preesistenti fra le parti » (Cass. n. 1681 del 12/03/1984, Rv. 433745, che, sulla base di tale principio, ha ritenuto correttamente affermata la Competenza del tribunale ordinario su una controversia nella quale si discuteva della validità e dell’efficacia di una convenzione con la quale una società elettrica, cui era succeduta l’Enel, avendo presentato una domanda di concessione di derivazioni d’acqua, si era obbligata a fornire gratuitamente energia elettrica ad un privato, titolare di una precedente derivazione incompatibile, il quale a sua volta aveva rinunciato all’opposizione proposta contro la richiesta della società; v. anche, conff., Cass. n. 4699 del 2017; n. 10785 del 1999; n. 8291 del 1994; n. 4592 del 1981; 4250 del 1979; 3328 del 1971; 2941 del 1969; n. 165 del 1967);
nel caso di specie trattasi certamente di controversia del secondo tipo, non assumendo rilievo in senso opposto, di per sé, la natura pubblica di una delle due parti;
la lite, invero, « pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una delle parti contendenti, di una concessione di acqua pubblica » , non investe « la legittimità e la portata di quest’ultima e non tocca quindi l’interesse della pubblica amministrazione » , ma riflette « esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi
nei rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne derivano, di modo che non sia necessaria un’indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti »;
è pacifico, invero, in causa che la concessione di derivazione idrica costituisce provvedimento di competenza non del Comune di Ronco Canavese, ma della Città Metropolitana di Torino, che la rilasciò, peraltro, con D.D. n. 360-22346, in epoca successiva alla stipula della Convenzione de qua , così come ancora successiva è l’Autorizzazione Unica ex d.lgs. n. 239 del 2003 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto idroelettrico;
la concessione e i diritti doveri da essa derivanti nei riguardi del concedente costituiscono, dunque, solo il presupposto della convenzione con il Comune di Ronco Canavese e non sono da essa in alcun modo incisi, essendo tale convenzione diretta solo a regolare i rapporti tra le parti in funzione dei reciproci interessi nascenti dalla realizzazione e dalla gestione dell’impianto idroelettrico;
da un lato, infatti, la società concessionaria si obbligava, nei confronti del Comune a: gestire la produzione di energia idroelettrica per tutta la durata della concessione; utilizzare preferibilmente manodopera ed imprese residenti nel Comune di Ronco Canavese per la conduzione e/o sorveglianza degli impianti, compatibilmente con le capacità locali; ottemperare al rilascio di acqua in alveo all’opera di presa (Deflusso Minimo Vitale) come prescritto dal disciplinare di concessione; installare macchinari conformi alle norme antinquinamento (acustico, atmosferico e idrico); ripristinare a regola d’arte il suolo interessato dai lavori per la realizzazione delle opere; sostenere tutte le spese necessarie e conseguenti alla costruzione, gestione e manutenzione dell’impianto, inclusi i costi per gli allacciamenti e il trasporto dell’energia elettrica prodotta, senza che nessuna spesa possa essere posta a carico del Comune di Ronco
Canavese; effettuare l’asfaltatura a regola d’arte della strada comunale di collegamento alla frazione INDIRIZZO e mantenerla ordinariamente per tutta la durata della convenzione;
dall’altro, il Comune si obbligava a: fornire tutta la collaborazione necessaria per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie a perseguire gli obiettivi condivisi nella convenzione; non stipulare altri accordi per l’utilizzo idroelettrico del torrente Servino che possano pregiudicare gli obiettivi della concessionaria; fornire alla stessa tutta la collaborazione tecnica ed amministrativa necessaria per il raggiungimento degli obiettivi esposti; concedere ad essa, al prezzo di Euro 1, il diritto di superficie per tutti i terreni di proprietà comunale interessati dalle opere in progetto, per tutta la durata della concessione di derivazione ad uso idroelettrico, compresi eventuali rinnovi; rilasciare tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni che la società potrà richiedere ed occorrenti per la realizzazione delle opere in progetto, compatibilmente con la normativa vigente; curare in collaborazione con la stessa le relazioni con gli altri enti pubblici interessati, necessarie per una rapida realizzazione dell’impianto; sollecitare e favorire i rapporti con i terzi, enti pubblici o privati, per l’ottenimento delle servitù di condotta e/o di passaggio per l’accesso alle opere previste su tutti i terreni non di proprietà comunale, senza impegno finanziario per il Comune; supportare l’iniziativa presso gli enti pubblici e/o i soggetti privati a qualsiasi titolo interessati dalla realizzazione delle opere in progetto, con i mezzi consentiti dalle leggi vigenti: il tutto verso il corrispettivo regolato dall’art. 3, la cui interpretazione costituisce tema precipuo della controversia;
va ricordato che ─ come rimarcato nel precedente di Cass. n. 4699 del 2017 (che, diversamente da quanto postulato in ricorso, riguarda un caso per molti versi sovrapponibile) ─ ai comuni non è attribuita alcuna competenza diretta in materia di rilascio delle
concessioni in materia di acque pubbliche, ma essi partecipano ai procedimenti amministrativi per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti idroelettrici solo in relazione all’impatto ambientale di questi nei rispettivi territori;
di conseguenza, l’accordo concluso tra il comune e l’impresa non può che riguardare l’ambito delle competenze riservate all’ente locale, estranee all’utilizzazione delle acque pubbliche;
del resto la parte ricorrente rimane assolutamente nel vago nello spiegare come e perché la convenzione sarebbe incidente direttamente od indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque; anzi è essa stesa a confessare il contrario, là dove, a pag. 10 del ricorso, dopo avere rassegnato gli impegni del Comune, dice che si tratta « di obbligazioni tutte connesse alla realizzazione dell’impianto, e dunque al successivo sfruttamento della risorsa idrica da parte della società »: ma l a realizzazione dell’impianto e lo sfruttamento della risorsa idrica non si vede come di per sé possano incidere sull’interesse pubblico connesso al regime delle acque, non senza che assuma rilievo che un interesse del Comune non c’è, non essendo esso il concedente ;
deve essere dunque dichiarata la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Torino;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dell’art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui « qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile »; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, che non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta
ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706);
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misua pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Torino.
Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Torino il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’ente resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza