Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4950 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4950 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17790/2023 R.G. proposto da :
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
R.G. 17790/2023
COGNOME
Rep.
C.C. 7/1/2025
C.C. 14/4/2022
REGOLAMENTO DI COMPETENZA. ACQUE PUBBLICHE
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di LATINA n. 3345/2023 depositata il 03/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ai sensi dell’art. 702 -bis cod. proc. civ. l’Azienda agricola vivai piante di COGNOME NOME ha convenuto in giudizio il Consorzio di bonifica Lazio Sud-Ovest, davanti al Tribunale di Latina, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da essa patiti a causa dell’inadempimento della parte convenuta in ordine all’erogazione dell’acqua, in particolare nel mese di giugno 2017, cui aveva fatto seguito la morte di numerose piante dovute ad asfissia.
A sostegno della domanda l’Azienda ha esposto, tra l’altro, di essere ubicata nel comprensorio noto come Centro Piegale , gestito dal Consorzio convenuto; che il Direttore di quest’ultimo, tanto nel corso di un’assemblea pubblica quanto con una serie di comunicazioni avvenute attraverso il sito internet , aveva dato conto della crisi derivante dalla mancanza di acqua, assicurando gli opportuni interventi e i necessari turni di erogazione; che, nonostante tali assicurazioni, si erano verificati, nel mese di giugno suindicato, numerosi fermi dell’impianto irriguo, seguiti da comunicazioni con le quali si avvisavano gli utenti, ad horas , dell’interruzione e sospensione del servizio; che era sussistente, a carico del Consorzio, una responsabilità da illecito inquadrabile sia nell’art. 2043 cod. civ. che nell’art. 2051 cod. civ., essendo il convenuto custode dell’impianto; che, infine, la sussistenza dei danni era stata già in parte accertata con la c.t.u. espletata, a seguito di domanda di accertamento tecnico preventivo, dal medesimo Tribunale di Latina.
Si è costituito in giudizio il Consorzio convenuto, eccependo preliminarmente l’incompetenza del Tribunale per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria società di assicurazioni. Tale società, benché ritualmente citata, non si è costituita.
Il Tribunale, con ordinanza del 3 luglio 2023, ha accolto la menzionata eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma e ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Ha osservato il Tribunale, a supporto della decisione, che la domanda proposta dall’Azienda agricola, benché qualificata in termini di responsabilità contrattuale del Consorzio, inadempiente rispetto ai suoi obblighi di erogazione dell’acqua, era in realtà incentrata piuttosto sulla segnalazione di inadempimenti che implicavano «apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o scelte dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche». La parte ricorrente, cioè, aveva avanzato una «doglianza generale sul funzionamento del sistema idrico e sulla sua non corretta gestione in un periodo di grave siccità come quello incontestabilmente in questione». Ne conseguiva che, non lamentandosi nel ricorso la sola ridotta erogazione del servizio, ma anche la mala gestio del Consorzio, colpevole di non aver realizzato opere di rinnovamento e integrazione del servizio, la competenza doveva essere radicata presso il giudice specializzato e non presso il Tribunale ordinario.
Contro l’ordinanza del Tribunale di Latina l’Azienda agricola vivai piante di COGNOME NOME ha proposto regolamento di competenza con atto affidato ad un solo motivo.
Hanno resistito con due separate memorie difensive il Consorzio di bonifica Lazio SudOvest e la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del regolamento e la conferma del provvedimento impugnato.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 28 giugno 2024, n. 17924, ha rinviato la decisione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria 23 luglio 2023, n. 23018.
Depositata la sentenza da parte delle Sezioni Unite, la decisione del regolamento è stata nuovamente fissata per la camera di consiglio odierna, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 140, lettera e ), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell’art. 2, quarto comma, del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, come modificato dall’art. 22 della legge 13 luglio 1915, n. 774.
Nell’amplissimo motivo di censura nel quale la parte ricorrente inserisce ampi passaggi della motivazione resa dal Tribunale di Latina, nonché dei propri atti difensivi in sede di merito e degli atti di controparte, con numerose citazioni di giurisprudenza -l’Azienda sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel declinare la propria competenza, e ciò per una serie di ragioni. Essa ribadisce che la causa petendi dell’azione risarcitoria era da individuare nella responsabilità contrattuale consistita nell’improvvisa omessa erogazione dell’acqua necessaria alle coltivazioni, benché derivante dall’oggettiva situazione di difficoltà conseguente alla carenza di acqua nel periodo in contestazione. La parte ricorrente sostiene di non aver impugnato provvedimenti tecnico-amministrativi idonei ad interessare il regime delle acque pubbliche, e nemmeno di aver contestato le turnazioni dell’erogazione disposte dal Consorzio; le
quali, se correttamente compiute, avrebbero determinato danni assai minori. La contestazione, al contrario, aveva ad oggetto «il contegno, poco ortodosso, dell’ente somministrante, consistito in improvvise, reiterate e non programmate e, benché meno, preavvisate sospensioni e interruzioni del servizio idrico, avvenute nella primavera-estate del 2017». Si richiama, poi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui il riparto della competenza, ai sensi dell’art. 140, lettera e ), cit. deve avvenire nel senso che al giudice specializzato sono devolute le cause nelle quali si controverta, direttamente o indirettamente, degli interessi pubblici connessi al regime delle acque; mentre spettano al tribunale ordinario le cause nelle quali si tratti di domande di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale conseguente alla mancata o ridotta erogazione dell’acqua, ovvero per mera inazione o incuria. Alla luce di tali criteri la competenza dovrebbe, nel caso in esame, essere di competenza del tribunale ordinario e non del tribunale regionale delle acque pubbliche. Ad ulteriore sostegno della propria tesi, l’Azienda agricola fa presente che nessuna contestazione in punto di competenza era stata avanzata nel corso dell’accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale di Latina; sicché quella competenza doveva ritenersi ormai implicitamente radicata presso tale Ufficio.
La Corte osserva, preliminarmente, che è infondata l’affermazione formulata dall’Azienda ricorrente, peraltro, nella parte conclusiva del ricorso per regolamento di competenza -secondo cui la competenza del Tribunale di Latina dovrebbe considerarsi ormai non più discutibile in quanto il Consorzio di bonifica, nel costituirsi in seno al procedimento di a.RAGIONE_SOCIALE, non aveva contestato la competenza di quell’Ufficio, la quale non era stata messa in dubbio neppure dal Presidente del Tribunale pontino nel momento di radicamento dell’accertamento suindicato.
Va richiamata, al riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale l’odierna decisione intende dare ulteriore continuità, in base alla quale, poiché il giudizio di merito instaurato successivamente a quello di accertamento tecnico preventivo non costituisce la riassunzione di questo, ma è un giudizio del tutto autonomo, qualunque rilievo di incompetenza posto nel procedimento di a.t.p. non acquista efficacia nel giudizio di merito. Il che viene a significare che anche la mancata proposizione dell’eccezione di incompetenza non implica che essa sia da ritenere definitivamente accertata nel successivo giudizio di merito (v. le ordinanze 1° febbraio 2011, n. 2317, 14 ottobre 2016, n. 20881, e 16 febbraio 2022, n. 5046).
Tanto premesso, il Collegio osserva che la decisione del presente regolamento trova il proprio imprescindibile riferimento nella recentissima ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte (29 agosto 2024, n. 23332) in attesa della quale questa Terza Sezione ha disposto il rinvio di cui alla suindicata ordinanza interlocutoria.
Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
« L’art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta ».
Dopo aver ripercorso la storia della norma ora richiamata e i contrasti di giurisprudenza derivati, negli anni, dalla sua controversa applicazione, le Sezioni Unite, nell’evidente (e pienamente condivisibile) intento di semplificare il problema e di darne una soluzione chiara e unitaria, hanno spiegato che il testo attuale dell’art. 140, lettera e ), cit. fissa la competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere 1) dall’esistenza di un
previo provvedimento amministrativo, 2) dall’esistenza di una condotta commissiva, anziché omissiva, della P.A. e 3) dall’esistenza di una connessione tra l’opera fonte di danno e l’attività istituzionale della Pubblica Amministrazione.
In altri termini, quel che occorre per radicare la competenza del tribunale delle acque «è che il danno sia stato causato dall’opera idraulica, e null’altro», sicché il fatto stesso che un’opera idraulica abbia arrecato danno è sufficiente «ad istituire un nesso tra l’attività della P.A. e la fonte del danno».
Viene dunque a cadere, alla luce di questa ricostruzione, il precedente criterio distintivo in base al quale la competenza del tribunale delle acque era stata ravvisata solo in presenza di apprezzamenti sulle scelte della P.A. (tale era il criterio indicato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza 20 gennaio 2006, n. 1066).
Facendo applicazione del principio di diritto enunciato nella suindicata ordinanza n. 23332 del 2024, risultano evidentemente prive di fondamento le considerazioni poste dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi, in particolare là dove si afferma che la causa promossa contro il Consorzio di bonifica non ha ad oggetto provvedimenti tecnico-amministrativi idonei ad interessare il regime delle acque pubbliche, trattandosi di un criterio discretivo che è stato ormai superato. La domanda oggetto di giudizio, infatti, trova il proprio fondamento, per richiamare l’efficace espressione delle Sezioni Unite, in un danno che è stato astrattamente prospettato come derivante dall’opera idraulica, tanto più che le Sezioni Unite hanno esplicitamente affermato (nel principio di diritto) che la competenza del tribunale delle acque sussiste anche in riferimento alla gestione dell’opera idraulica (punto sul quale la parte ricorrente si è soffermata anche nella memoria).
Nel caso in esame, infatti, il punto in discussione ha proprio ad oggetto un profilo di gestione dell’opera idraulica , posto che in
causa si fa questione di una pretesa responsabilità del Consorzio di bonifica convenuto per aver deciso alcune interruzioni, asseritamente non preannunciate, nell’erogazione dell’acqua in determinati giorni e orari della settimana, a causa della carenza idrica.
Deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, davanti al quale