Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4821 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4821 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
R.G. 25552/2023
COGNOME
Rep.
C.C. 7/1/2025
C.C. 14/4/2022
REGOLAMENTO DI COMPETENZA. ACQUE PUBBLICHE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25552/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE NORD SARDEGNA, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di SASSARI n. 13713/2023 depositata il 27/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Sassari, il Consorzio di bonifica del nord Sardegna, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti a causa della tracimazione di alcuni canali di bonifica, a seguito di abbondanti piogge, che avevano determinato l’allagamento di terreni da lui adibiti alla coltivazione dei carciofi.
A sostegno della domanda l’attore ha esposto, tra l’altro, che il fatto dannoso era da ricondurre alla mancata manutenzione e pulizia ordinaria dei canali di bonifica, nonché al mancato funzionamento degli impianti idrovori, che non avevano permesso all’acqua piovana di defluire correttamente.
Si è costituito il Consorzio convenuto, eccependo preliminarmente l’incompetenza per materia del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari, ai sensi dell’art. 140, lettera e ), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Con ordinanza del 27 novembre 2023 il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal Consorzio e ha rinviato ad una successiva udienza per l’ammissione dei mezzi di prova.
Contro l’ordinanza del Tribunale di Sassari ha proposto regolamento di competenza il Consorzio di bonifica del nord Sardegna con atto affidato ad un solo motivo.
Ha resistito NOME COGNOME con memoria difensiva.
Il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo che venga affermata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria 5 agosto 2024, n. 22091, ha rinviato la decisione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria 23 luglio 2023, n. 23018.
Fissata nuovamente la discussione per la camera di consiglio odierna, le parti hanno depositato memorie e il Procuratore generale ha ribadito le sue conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Consorzio premette che l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Sassari, pur avendo disposto la prosecuzione del giudizio davanti a sé dopo aver rigettato l’eccezione di incompetenza, è da ritenere impugnabile col regolamento di competenza, trattandosi di un provvedimento che denota il carattere definitivo della decisione assunta su questo punto.
Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 140, lettera e ), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sostenendo che erroneamente il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza.
La ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in argomento, osserva nel caso in esame la domanda risarcitoria avanzata dal Sardo si fonda proprio sul fatto che i danni da lui asseritamente subiti sono da ricollegare alla mancata manutenzione dei canali consortili a cielo aperto, cui ha fatto seguito lo straripamento delle acque e l’invasione dei terreni adiacenti. Non si tratta quindi, ad avviso del Consorzio, di una causa incentrata sulla violazione dell’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., quanto, piuttosto, di una domanda fondata sulla cattiva gestione e manutenzione dell’opera idraulica, rientrante come tale nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
Occorre innanzitutto rilevare che il proposto regolamento di competenza, pur avendo ad oggetto un’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Sassari con la quale non è stato chiuso il giudizio ivi pendente, è ugualmente ammissibile, alla luce dell’ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte.
È stato affermato infatti dalle Sezioni Unite di questa Corte, con un orientamento più volte ribadito, che anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (sentenza 29 settembre 2014, n. 20449, con principio ribadito, tra le altre, dalle ordinanze 3 febbraio 2020, n. 2338, e 5 maggio 2021, n. 11742).
Facendo applicazione di questo principio, al quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità, il regolamento di competenza è ammissibile perché l’ordinanza impugnata, «disponendo procedersi oltre» con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., dopo una motivazione che evidenzia le ragioni dell’esclusione della competenza del TRAP, enunciata a seguito della concessione di termini per note proprio sulla questione di competenza (il che potrebbe addirittura sottendere una implicita precisazione delle conclusioni), ha mostrato esattamente di essersi pronunciata su tale questione in un modo non più discutibile e, quindi, definitivo.
Tanto premesso, il Collegio osserva che la decisione del presente regolamento di competenza trova il proprio imprescindibile riferimento nella recentissima ordinanza delle
Sezioni Unite di questa Corte (29 agosto 2024, n. 23332), in attesa della quale questa Terza Sezione ha disposto il rinvio di cui alla suindicata ordinanza interlocutoria.
Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
« L’art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta ».
Dopo aver ripercorso la storia della norma ora richiamata e i contrasti di giurisprudenza derivati, negli anni, dalla sua controversa applicazione, le Sezioni Unite, nell’evidente (e pienamente condivisibile) intento di semplificare il problema e di darne una soluzione chiara e unitaria, hanno spiegato che il testo attuale dell’art. 140, lettera e ), cit. fissa la competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere 1) dall’esistenza di un previo provvedimento amministrativo, 2) dall’esistenza di una condotta commissiva, anziché omissiva, della P.A. e 3) dall’esistenza di una connessione tra l’opera fonte di danno e l’attività istituzionale della Pubblica Amministrazione.
In altri termini, quel che occorre per radicare la competenza del tribunale delle acque «è che il danno sia stato causato dall’opera idraulica, e null’altro», sicché il fatto stesso che un’opera idraulica abbia arrecato danno è sufficiente «ad istituire un nesso tra l’attività della P.A. e la fonte del danno».
Viene dunque a cadere, alla luce di questa ricostruzione, il precedente criterio distintivo in base al quale la competenza del tribunale delle acque era stata ravvisata solo in presenza di apprezzamenti sulle scelte della P.A. (tale era il criterio indicato
dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza 20 gennaio 2006, n. 1066).
Facendo applicazione del principio di cui alla suindicata ordinanza n. 23332 del 2024, risulta evidente che la decisione emessa dal Tribunale di Sassari ed oggetto del presente regolamento non può essere condivisa.
La domanda risarcitoria promossa dal Sardo, infatti, è stata prospettata come fondata sul danno da lui subito a causa della tracimazione di alcuni canali di bonifica a seguito di abbondanti piogge, che avevano determinato l’allagamento dei terreni da lui coltivati. Quella tracimazione, però, nella stessa prospettazione dell’attore è da ritenere conseguente alla mancata manutenzione e pulizia ordinaria dei canali di bonifica, nonché al mancato funzionamento degli impianti idrovori. Il che viene a significare, per richiamare l’efficace espressione delle Sezioni Unite, che il danno è stato comunque astrattamente prospettato come derivante dall’opera idraulica o, meglio, dalla sua non adeguata manutenzione, a prescindere dalle scelte e valutazioni compiute dal Consorzio convenuto. Né può essere dimenticato che le Sezioni Unite hanno esplicitamente affermato (anche nel principio di diritto) che la competenza del tribunale delle acque sussiste anche in riferimento alla gestione dell’opera idraulica.
Deve essere pertanto dichiarata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza, che hanno reso opportuna la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, il Collegio stima equo disporre la compensazione delle spese del presente regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari e compensa le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza