Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4821 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4821  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
R.G. 25552/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 7/1/2025
C.C. 14/4/2022
REGOLAMENTO DI COMPETENZA. ACQUE PUBBLICHE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25552/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME  (CODICE_FISCALE),  elettivamente  domiciliato  presso  gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-ricorrente-
contro
COGNOME  NOME,  rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di SASSARI n. 13713/2023 depositata il 27/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 NOME  COGNOME  ha  convenuto  in  giudizio,  davanti  al Tribunale  di  Sassari,  il  RAGIONE_SOCIALE, chiedendo  che  fosse  condannato  al  risarcimento  dei  danni  da  lui subiti  a  causa  della  tracimazione  di  alcuni  canali  di  RAGIONE_SOCIALE,  a seguito di abbondanti piogge, che avevano determinato l’allagamento di terreni da lui adibiti alla coltivazione dei carciofi.
A sostegno della domanda l’attore ha esposto, tra l’altro, che il fatto  dannoso  era  da  ricondurre  alla  mancata  manutenzione  e pulizia ordinaria dei canali di RAGIONE_SOCIALE, nonché al mancato funzionamento degli impianti idrovori, che non avevano permesso all’acqua piovana di defluire correttamente.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE convenuto, eccependo preliminarmente  l’incompetenza  per  materia  del  Tribunale  adito, per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di  Cagliari,  ai  sensi  dell’art.  140,  lettera e ),  del  r.d.  11  dicembre 1933, n. 1775.
Con ordinanza del 27 novembre 2023 il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal RAGIONE_SOCIALE e ha rinviato ad una successiva udienza per l’ammissione dei mezzi di prova.
 Contro  l’ordinanza  del  Tribunale  di  Sassari  ha  proposto regolamento  di  competenza  il  RAGIONE_SOCIALE con atto affidato ad un solo motivo.
Ha resistito NOME COGNOME con memoria difensiva.
Il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo che venga affermata la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria 5 agosto 2024, n. 22091, ha rinviato la decisione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria 23 luglio 2023, n. 23018.
Fissata nuovamente la discussione per la camera di consiglio odierna, le parti hanno  depositato memorie  e  il Procuratore generale ha ribadito le sue conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il  RAGIONE_SOCIALE  premette  che  l’ordinanza  pronunciata  dal Tribunale  di  Sassari,  pur  avendo  disposto  la  prosecuzione  del giudizio davanti a sé dopo aver rigettato l’eccezione di incompetenza, è da ritenere impugnabile col regolamento  di competenza, trattandosi di un provvedimento che denota il carattere definitivo della decisione assunta su questo punto.
Tanto  premesso,  con  l’unico  motivo  di  ricorso  si  lamenta,  in relazione all’art. 360,  primo  comma,  n.  3), cod. proc. civ., violazione  dell’art.  140,  lettera e ),  del  r.d.  11  dicembre  1933,  n. 1775,  sostenendo  che  erroneamente  il  Tribunale  ha  rigettato l’eccezione di incompetenza.
La ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in argomento, osserva nel caso in esame la domanda risarcitoria avanzata dal COGNOME si fonda proprio sul fatto che i danni da lui asseritamente subiti sono da ricollegare alla mancata manutenzione dei canali consortili a cielo aperto, cui ha fatto seguito lo straripamento delle acque e l’invasione dei terreni adiacenti. Non si tratta quindi, ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, di una causa incentrata sulla violazione dell’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., quanto, piuttosto, di una domanda fondata sulla cattiva gestione e manutenzione dell’opera idraulica, rientrante come tale nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
Occorre innanzitutto rilevare che il proposto regolamento di competenza, pur avendo ad oggetto un’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Sassari con la quale non è stato chiuso il giudizio ivi pendente,  è  ugualmente  ammissibile,  alla  luce  dell’ormai  pacifica giurisprudenza di questa Corte.
È stato affermato infatti dalle Sezioni Unite di questa Corte, con un orientamento più volte ribadito, che anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (sentenza 29 settembre 2014, n. 20449, con principio ribadito, tra le altre, dalle ordinanze 3 febbraio 2020, n. 2338, e 5 maggio 2021, n. 11742).
Facendo applicazione di questo principio, al quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità, il regolamento di competenza è ammissibile perché l’ordinanza impugnata, «disponendo procedersi oltre» con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., dopo una motivazione che evidenzia le ragioni dell’esclusione della competenza del TRAP, enunciata a seguito della concessione di termini per note proprio sulla questione di competenza (il che potrebbe addirittura sottendere una implicita precisazione delle conclusioni), ha mostrato esattamente di essersi pronunciata su tale questione in un modo non più discutibile e, quindi, definitivo.
 Tanto  premesso,  il  Collegio  osserva  che  la  decisione  del presente regolamento di competenza trova il proprio imprescindibile riferimento nella recentissima ordinanza delle
Sezioni Unite di questa Corte (29 agosto 2024, n. 23332), in attesa della  quale  questa  Terza  Sezione  ha  disposto  il  rinvio  di  cui  alla suindicata ordinanza interlocutoria.
Le  Sezioni  Unite  hanno  enunciato  il  seguente  principio  di diritto:
« L’art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato  nel  senso  che  sono  devolute  alla  competenza  del Tribunale  regionale  delle  acque  tutte  le  domande,  comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di  un’opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta ».
Dopo aver ripercorso la storia della norma ora richiamata e i contrasti di giurisprudenza derivati, negli anni, dalla sua controversa applicazione, le Sezioni Unite, nell’evidente (e pienamente condivisibile) intento di semplificare il problema e di darne una soluzione chiara e unitaria, hanno spiegato che il testo attuale dell’art. 140, lettera e ), cit. fissa la competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere 1) dall’esistenza di un previo provvedimento amministrativo, 2) dall’esistenza di una condotta commissiva, anziché omissiva, della P.A. e 3) dall’esistenza di una connessione tra l’opera fonte di danno e l’attività istituzionale della Pubblica Amministrazione.
In  altri  termini,  quel  che  occorre  per  radicare  la  competenza del tribunale delle  acque  «è  che  il  danno  sia  stato  causato dall’opera idraulica, e null’altro», sicché il fatto stesso che un’opera idraulica abbia arrecato danno è sufficiente «ad istituire un nesso tra l’attività della PRAGIONE_SOCIALE e la fonte del danno».
Viene  dunque  a  cadere,  alla  luce  di  questa  ricostruzione,  il precedente  criterio  distintivo  in  base  al  quale  la  competenza  del tribunale  delle  acque  era  stata  ravvisata  solo  in  presenza  di apprezzamenti  sulle  scelte  della  P.A.  (tale  era  il  criterio  indicato
dalle  stesse  Sezioni  Unite  nella  sentenza  20  gennaio  2006,  n. 1066).
Facendo applicazione del principio di cui alla suindicata ordinanza  n.  23332  del  2024,  risulta  evidente  che  la  decisione emessa dal Tribunale di Sassari ed oggetto del presente regolamento non può essere condivisa.
La domanda risarcitoria promossa dal COGNOME, infatti, è stata prospettata come fondata sul danno da lui subito a causa della tracimazione di alcuni canali di RAGIONE_SOCIALE a seguito di abbondanti piogge, che avevano determinato l’allagamento dei terreni da lui coltivati. Quella tracimazione, però, nella stessa prospettazione dell’attore è da ritenere conseguente alla mancata manutenzione e pulizia ordinaria dei canali di RAGIONE_SOCIALE, nonché al mancato funzionamento degli impianti idrovori. Il che viene a significare, per richiamare l’efficace espressione delle Sezioni Unite, che il danno è stato comunque astrattamente prospettato come derivante dall’opera idraulica o, meglio, dalla sua non adeguata manutenzione, a prescindere dalle scelte e valutazioni compiute dal RAGIONE_SOCIALE convenuto. Né può essere dimenticato che le Sezioni Unite hanno esplicitamente affermato (anche nel principio di diritto) che la competenza del tribunale delle acque sussiste anche in riferimento alla gestione dell’opera idraulica.
Deve essere pertanto dichiarata la competenza del Tribunale  regionale  delle  acque  pubbliche  di  Cagliari,  davanti  al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
In  considerazione  delle  oscillazioni  della  giurisprudenza,  che hanno  reso  opportuna  la  rimessione  della  questione  alle  Sezioni Unite di questa Corte, il Collegio stima equo disporre la compensazione delle spese del presente regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la  competenza del Tribunale regionale delle acque  pubbliche  di  Cagliari  e compensa le  spese  del  presente regolamento.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Terza