Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4869 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4869 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15915/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 4811/2023 depositata il 08/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni della Procura Generale, nella persona del .
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso Premesso che:
1.la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per regolamento di competenza contro la decisione in epigrafe con cui il Tribunale di Milano, in causa di accertamento della proprietà di aree in Comune di RAGIONE_SOCIALE (SO), individuate a pagina 4 della medesima decisione, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in forza dell’art. 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, sul rilievo che trattavasi di stabilire, mediante indagini tecniche se le aree non più coperte da acqua appartenessero o meno all’alveo di una ramificazione del torrente Frodolfo. La società chiede altresì la riforma del capo della decisione con cui le spese del giudizio sono state poste a suo carico;
2.l’RAGIONE_SOCIALE, il Comune RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE resistono;
la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
il ricorso è infondato;
il Tribunale Regionale delle Acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria (Cass. Su n.9534 del 2013), ha competenza a decidere sulle controversie relative, in particolare e per quanto qui interessa, ‘circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde’ (cui l’art. 140, lett. b) del r.d. 11 dicembre 1933, n.1775);
3.la competenza del Tribunale Regionale delle acque sussiste allorché vengano in questione i poteri di governo delle acque nell’interesse generale della collettività anche in relazione all’individuazione dei limiti dei corsi d’acqua e in relazione al carattere eminentemente tecnico delle questioni medesime;
4.questa Corte ha precisato che sono di competenza del suddetto Tribunale le controversie sulla proprietà di un terreno ‘che si contesti faccia parte dell’alveo di un corso d’acqua pubblico e nelle quali insorga la necessità di accertare l’appartenenza del suddetto bene al demanio idrico, sia pure con riferimento al passato (Cass. n.3047 del 01/02/2022; n. 9279 del 11/04/2017);
è stato anche precisato che, ai fini del riparto di competenza tra giudice ordinario e Tribunale della Acque, non rileva che la questione involgente la determinazione dell’alveo abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto ciò che rileva è che non sussista o invece sussista la necessità di una indagine tecnica per stabile se il terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico (Cass. n. 9279 del 11/04/2017);
è stato ulteriormente evidenziato che appartengono invece alla competenza del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto
la titolarità di un terreno che, “pacificamente”, fa o faceva un tempo parte dell’alveo di un fiume, atteso che in tali controversi non si pone “alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell’alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente” (Cass. Sez. 6 -2, ord. 24 luglio 2014, n. 16807);
nel caso di specie deve ritenersi aderente alla richiamata giurisprudenza della Corte e quindi corretta la decisione del Tribunale di Milano di dichiarare competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche dato che, come nella decisione impugnata è ben chiarito, la controversia, stante le eccezioni delle amministrazioni convenute, verte sulla esatta collocazione del terreno di cui la ricorrente ha chiesto di essere dichiarata proprietaria, all’interno o all’esterno dell’alveo di una ramificazione del torrente Frodolfo e verte quindi sulla delimitazione dell’alveo medesimo;
il ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato;
il secondo motivo di ricorso con cui viene chiesta la riforma della decisione del Tribunale di Milano in punto di condanna della ricorrente alle spese -sulla quale occorre pronunciarsi (v. Sez. 6 3, Ordinanza n. 17228 del 12/08/2011; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17130 del 25/08/2015) è infondato avendo il giudice del merito fatto corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c. individuando la parte soccombente;
in conclusione il ricorso deve essere rigettato, va confermata la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, di fronte al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
le spese del presente procedimento saranno liquidate dal giudice del merito;
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Spese al definitivo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 14 dicembre 2023.