Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4120 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2465-2023 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, nato in ALGERIA il DATA_NASCITA, elett.te dom.to in Roma, c/o la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Nuoro, in virtù di procura speciale a calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.;
Questura di Cagliari , in persona del Questure in carica.
-intimati – avverso il provvedimento reso in data 29 dicembre 2022 con il quale il Giudice di Pace di Macomer, nel procedimento distinto con il n.156/2022 R.G., comunicato dalla Cancelleria in data 30.12.202, ha prorogato il trattenimento di COGNOME, per ulteriori 30 giorni presso il CPR di Macomer;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con il sopra richiamato decreto emanato dal Giudice di Pace di Macomer in data 29 dicembre 2022 è stato prorogato il trattenimento del ricorrente presso il CPR di Macomer per ulteriori 30 giorni, in precedenza convalidato dallo stesso Giudice. La difesa del ricorrente aveva denunciato, in sede di convalida del trattenimento, l’incompetenza del giudicante a decidere sul trattenimento stesso, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che nelle more l’istante aveva presentato anche la richiesta di RAGIONE_SOCIALE internazionale, con la conseguente competenza da attribuirsi in via esclusiva in capo alla Sezione Specializzata del Tribunale di Cagliari. La difesa RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente si era opposta comunque alla proroga del trattenimento anche nel merito, producendo documentazione attestante il fatto che nel suo Paese di provenienza i diritti e le garanzie tutelati costituzionalmente in Italia non erano garantiti.
Con l ‘ impugnata decisione il Giudice di Pace di Macomer ha tuttavia prorogato il trattenimento RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente presso il CPR, facendo proprie le difese RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione convenuta.
I provvedimento, pubblicato il 29.11.2022, è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 2 e n. 3, cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.6 D. L.vo n.142/2015, in relazione all’a rt. 3, 25 e 111 Cost. e art. 3 comma 1, lett. c), D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360 n.5 c.p.c.
1.1 Il motivo è in realtà fondato.
1.1.1 Ricorda il ricorrente che, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘ udienza fissata per la proroga del trattenimento RAGIONE_SOCIALE‘istante presso il CPR di Macomer, aveva eccepito in via preliminare l’ incompetenza del Giudice di Pace, a tale fine avendo prodotto in quella sede anche copia del ricorso proposto avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa CT (che aveva dichiarato manifestamente infondata la sua domanda di RAGIONE_SOCIALE internazionale) , nonché visura attestante l’ iscrizione a ruolo del ricorso e la pendenza di esso davanti al Tribunale di COGNOME; aveva altresì precisato che era stata presentata istanza rivolta ad ottenere la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘ esecutività RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa C.T., circostanze quest’ultime che escludevano che sulla richiesta di proroga potesse pronunciarsi il G.d.P. adito, alla luce anche del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 1, lett. c), D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017.
1.1.2 Il G.d.P. avrebbe inoltre disatteso il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 1, lett. c) D.L n. 13/2017 e s.m.i. nell’attribuirsi la competenza a decidere pur nella pendenza del ricorso contro la decisione RAGIONE_SOCIALEa CT, legittimando la riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata anche per tale motivo.
1.2 Come sopra annunciato, le obiezioni del ricorrente colgono nel segno.
1.2.1 Sul punto è stato precisato anche dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in caso di trattenimento del richiedente RAGIONE_SOCIALE presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di RAGIONE_SOCIALE internazionale da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di esame RAGIONE_SOCIALEa domanda di RAGIONE_SOCIALE (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 11859 del 12/04/2022).
1.2.2 Giova infatti ricordare che, a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 1, lett. c), d.l. n. 13 del 2017, conv. in l. n. 46 del 2017, le sezioni specializzate sono competenti: ‘per le controversie in materia di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE internazionale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del
richiedente RAGIONE_SOCIALE internazionale, adottati a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché RAGIONE_SOCIALE‘articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all’articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015’.
1.2.3 I provvedimenti di cui all’art.6 comma 5 del D.Lgs. n.142 del 2015 sono quelli con cui il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente RAGIONE_SOCIALE presso un centro di permanenza temporanea di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.286 del 1998 per il tempo strettamente necessario all’esame RAGIONE_SOCIALEa sua domanda; i provvedimenti di cui all’art.10-ter del D.Lgs. n.286 del 1998 sono invece quelli con cui lo straniero, rintracciato in occasione RAGIONE_SOCIALE‘ingresso irregolare in Italia o giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, viene accolto e trattenuto presso i centri di assistenza e raccolta previsti dal D.L. 30 ottobre 1995 n.451, convertito con modificazioni in Legge n. 563 del 29 dicembre 1995, e le strutture di cui all’art. 9 del D.Lgs. n.142 del 2015, per consentirne l’informazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso alla RAGIONE_SOCIALE internazionale, nonché il fotosegnalamento e la raccolta RAGIONE_SOCIALEe impronte digitali al fine RAGIONE_SOCIALEa sua identificazione certa e del suo eventuale avvio alla ricollocazione presso altri Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea o al rimpatrio volontario assistito; i provvedimenti di cui all’art. 28 del regolamento UE n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sono invece quelli con cui il richiedente RAGIONE_SOCIALE viene trattenuto ai fini del suo trasferimento presso altro Paese membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura prevista dal cd. accordo di Dublino; ed infine, i provvedimenti di cui all’art. 14 comma 6 del decreto legislativo n.142 del 2015 sono quelli con i quali il richiedente privo di risorse per assicurare il mantenimento suo e RAGIONE_SOCIALEa sua famiglia viene avviato al cd. RAGIONE_SOCIALE.P.R.A.RAGIONE_SOCIALE. (RAGIONE_SOCIALE).
Orbene, in tutti questi casi, il questore dispone il trattenimento, o la proroga del trattenimento, presso un centro di raccolta, di assistenza temporanea o di rimpatrio del richiedente la RAGIONE_SOCIALE (v. Cass. n. 18189 del 2020).
1.2.4 L’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, che rileva nella fattispecie oggetto di causa, prevede: ‘Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l’indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento è già in corso al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, i termini previsti dall’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di esame RAGIONE_SOCIALEa domanda’.
1.2.5 In base all’art. 6, comma 5, cit. deve ritenersi che, in presenza di una domanda di RAGIONE_SOCIALE internazionale, la competenza per l’esame RAGIONE_SOCIALEa convalida del trattenimento del richiedente RAGIONE_SOCIALE spetti alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace (in tal senso v. Cass. n. 18189 del 2020). In tal caso, infatti, la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di RAGIONE_SOCIALE determina un mutamento del titolo di trattenimento, che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire ‘l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di esame RAGIONE_SOCIALEa domanda’ di RAGIONE_SOCIALE.
1.2.6. I presupposti che radicano la competenza del Tribunale ricorrono nella fattispecie in esame in cui, in base ai dati sopra riportati, la domanda di
RAGIONE_SOCIALE risulta presentata dallo straniero nel corso del trattenimento e prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida fissata dinanzi al Giudice di pace.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo mezzo con cui si denuncia ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.19 comma 1 e 1.1 D. L.vo n.286/98 in relaz. Art.10 Cost. e 6 CEDU (art. 360 n.3 c.p.c.). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia (art. 360 n.5 c.p.c.) ‘ .
Alla ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso consegue la cassazione senza rinvio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, terzo comma, c.p.c., del provvedimento emesso dal G.d.P. e qui impugnato, non potendo il processo essere proseguito in quanto risultano decorsi i termini per disporre legittimamente la proroga. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Macomer.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023