Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11116 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRICOMI NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16149/2023 R.G. proposto da: COGNOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME) COGNOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del MINISTRO p.t., e RAGIONE_SOCIALE, in persona del QUESTORE p.t., domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ope legis.
-resistenti- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di RAGIONE_SOCIALE n. 25455/2023 depositata il 03/06/2023.
RILEVATO CHE:
1.- NOME COGNOME (alias NOME COGNOME, alias NOME COGNOME), nato in Tunisia, ha proposto ricorso con un mezzo, chiedendo la cassazione del provvedimento di convalida del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 3 giugno 2023 nell’ambito del procedimento 25455/2023.
Le amministrazioni hanno depositato mero atto di costituzione.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 d.l 13/2017, convertito con modificazioni dalla l. 46/2017, e 6, comma 5, d.lgs. 142/2015 e la violazione delle norme sulla competenza del Tribunale in materia di convalida del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.
Sostiene il ricorrente che, sebbene il suo avvocato di fiducia avesse eccepito in sede di udienza di convalida il difetto di competenza del giudice di pace in favore del Tribunale, rappresentando che il cittadino straniero era richiedente asilo fin dal giorno 20.02.23, l’Autorità giudiziaria aveva comunque erroneamente deciso di convalidare il trattenimento sull’assunto che ‘ non è destinatario di provvedimento positivo in relazione alla c.d. protezione internazionale’ né quanto da lui dichiarato appare meritevole di accoglimento.
Deduce il ricorrente che quanto osservato, circa l’anteriore presentazione della domanda di protezione internazionale, trova conferma anche nell’ordinanza del Tribunale civile di Roma del 9 giugno 2023 che ha definito il procedimento instaurato dal ricorrente avverso il suo illegittimo rimpatrio, laddove è precisato che dal momento in cui aveva manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale il cittadino straniero doveva considerarsi richiedente asilo e dunque inespellibile.
Il motivo è fondato e va accolto.
Sul punto è stato precisato anche dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda di protezione (cfr. Cass. n. 4120/2024; Cass. n. 11859/2022).
La decisione di rigetto dell’eccezione di incompetenza si fonda , erroneamente, sulla mancanza di un provvedimento positivo in relazione alla protezione internazionale, senza prendere in considerazione l’avvenuta presentazione della domanda, sufficiente a mutare il titolo del trattenimento e, dunque, la competenza.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., del provvedimento emesso dal Giudice di pace qui impugnato, non potendo il processo essere proseguito in quanto risultano decorsi i termini per disporre legittimamente la proroga. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.,
nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Roma.
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima