Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23457 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24879/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI CATANIA n. 4754/2023 depositata il 22/11/2023;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott. NOME COGNOME; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME conveniva innanzi al Tribunale di Catania NOME COGNOME, imprenditore individuale, deducendo di aver acquistato dal medesimo, con ordine datato 11.05.2016, 1.250 piante di arancia della varietà «tarocco nocellare 57», per il prezzo di €. 6,00 per pianta, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di €. 8.250,00, corrisposto tramite assegni. Subito dopo la consegna su un fondo agricolo di proprietà dell’attrice, sito in c.da Palazzolo del territorio di Belpasso (Catania), le piante sono state messe a dimora ma, dopo qualche tempo, hanno mostrato segni di sofferenza sì che, per la gran parte (essendosi alcune parzialmente riprese) non avrebbero potuto avere la produttività attesa. Nel termine di otto giorni dalla scoperta, in data 21.12.2015, l’acquirente provvedeva a denunciare i vizi al venditore a mezzo raccomandata.
NOME COGNOME chiedeva al Tribunale di Catania accertarsi che almeno l’80% o una percentuale maggiore o minore accertata in corso di causa -delle piante acquistate è affetto da gravi vizi che le rendono inidonee all’uso cui sono destinate e, con seguentemente, condannarsi il venditore a restituire, in virtù di riduzione del prezzo ai sensi degli artt. 1490 e 1492 cod. civ., la somma di €. 6.600, pari all’80% della somma già versata (o altra minore o maggiore somma accertata in corso di giudizio), oltre interessi e rivalutazione, decorrenti dal pagamento; chiedeva, altresì, condannarsi NOME COGNOME a risarcire i danni sofferti ai sensi dell’art. 1494 cod. civ., nella misura di € . 30.000,00 o di quella maggiore o minore somma accertata.
1.1. Costituitosi in giudizio, NOME COGNOME chiedeva, tra l’altro, di dichiarare preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale adìto ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., ritenendo competente il Tribunale di Barcellona P. G.
Esperito procedimento di mediazione delegata, istruita la causa mediante accertamento tecnico preventivo in corso di giudizio e mediante prove testimoniali, con sentenza n. 4754/2023 il Tribunale di Catania rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale , accogliendo nel merito la domanda della COGNOME.
2.1. La pronuncia viene qui impugnata da NOME COGNOME mediante istanza di ricorso per regolamento facoltativo di competenza ex art. 43, comma 3, cod. proc. civ., censurando la sentenza con tre motivi e illustrandolo con memoria.
Si costituisce NOME COGNOME depositando ritualmente memoria ex art. 47, comma 5, cod. proc. civ.
Il Sostituto Procuratore Generale si è espresso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione delle norme processuali (artt. 18, 19 e 20 del cod. proc. civ.) in materia di competenza territoriale, in relazione agli artt. 1490-1492 e 1493 e 1494 del codice civile. Il ricorrente afferma che la NOME, con l’atto introduttivo del giudizio nei confronti del COGNOME, ha chiesto la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno: se l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale trasforma l’obbligazione originaria in risarcitoria, secondo la Cassazione il forum destinatae solutionis resta quello dell’obbligazione originaria scaturente dal contratto (Cass. sez. 2, n. 1400 del 05.03.1986) che, nel caso di specie, deve individuarsi nel Tribunale di Barcellona P.G., posto che risulta in atti che l’accordo
si sia perfezionato ( forum contractus ) in Mazzarrà Sant’Andrea, sito nel circondario dell’indicato Tribunale ove si trova il vivaio dell’odierno ricorrente. Alla medesima conclusione si arriverebbe applicando il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità (Cassazione n. 11748/2019) in virtù del quale le azioni edilizie non si ancorano nell’ambito del mancato adempimento di un’obbligazione del venditore, bensì esse vanno trattate come oggetto di un istituto specifico collegato ed aderente al contratto di vendita: anche in tal caso, infatti, la competenza territoriale in materia di vendita di cose mobili andrebbe individuata nel luogo in cui è stato stipulato e doveva eseguirsi l’accordo.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione delle norme processuali in materia di competenza territoriale, artt. 18, 19 e 20 del cod. proc. civ. , in relazione all’art. 1326 cod. civ. 1378 cod. civ., 1490 e segg. cod. civ. e 1476 cod. civ. , 1477 cod. civ. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di incompetenza affermando « …che sussiste, quantomeno, la competenza del Tribunale di Catania, in relazione al luogo di esecuzione dell’obbligazione (essen do state le piante consegnate a Belpasso, ricadente nel circondario dell’intestato Tribunale, presso il fondo dell’attrice), foro alternativo per le cause relative ai diritti di obbligazione ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ.». La tesi del ricorrente è che oggetto del giudizio sia un’azione edilizia, mentre diverso elemento – non oggetto di questo giudizio – è la consegna della cosa venduta. Poiché – come visto nel primo mezzo di gravame – l’azione edilizia è diversa dall’azione di inadempimento, a nulla rileva il luogo della consegna: nella vendita da piazza a piazza il venditore, con la consegna della merce al vettore, si libera, nei confronti dell’acquirente, solo dell’obbligazione di consegna della cosa venduta, permanendo, per
contro
, a suo carico la garanzia per i vizi della stessa, non imputabile al trasporto (Cassazione n. 10600/1993), bensì discendendo dall’acquisto. Poiché al momento dell’adempimento delle obbligazioni di consegna il bene mobile è, di regola, già in proprietà del compratore ( ex art. 1376 cod. civ., ovvero mediante individuazione ex art. 1378 cod. civ.), e poiché l’obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone il venditore in una situazione non tanto di obbligazione quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore (Cass Sez. U, n. 19702 del 2012), se ne deduce che, ai fini del radicamento della competenza territoriale, non bisogna far altro che fare riferimento al luogo in cui il contratto è sorto e ove esso andava perfettamente eseguito nel momento in cui è sorto, indipendentemente dal trasporto o da chi ha trasportato la merce.
2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono infondati per quanto si dirà appresso.
E’ utile ricordare che il foro indicato dal codice di rito per le cause relative ai diritti di obbligazione (non -come afferma il ricorrente -alle cause aventi ad oggetto l’inadempimento contrattuale) all’art. 20 cod. proc. civ. non è un foro esclusivo, bensì facoltativo, nel senso che esiste una possibilità di scelta tra più uffici giudiziari (luogo in cui il convenuto ha la dimora, ovvero dove è sorta l’obbligazione : forum contractus , coincidente con il luogo dell’accettazione ; oppure il luogo nel quale l’obbligazione deve essere eseguita: forum destinatae solutionis ). La facoltà di scelta spetta a chi inizia la causa.
Nel nostro caso, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Catania, l’attrice avrebbe scelto il forum destinatae solutionis , e in particolare il luogo in cui sarebbe dovuto avvenire l’adempiment o (Cass. n. 21910 del 2008).
Le piante compravendute erano state indicate solo nel genere (agrumi della varietà tarocco nocellare 57): l’effetto traslativo della proprietà delle piante compravendute dal patrimonio del venditore a quello del compratore si produce con l’individuazione ex art. 1378 cod. civ. che, quando si tratti di cose che devono essere trasportate da un luogo ad un altro, può identificarsi con la consegna al vettore (o allo spedizioniere), diventando così il compratore proprietario e possessore della merce quando la stessa viene consegnata al vettore.
Nel caso di specie, non è contestata dal ricorrente l’affermazione di parte convenuta (contenuta in memoria di costituzione a p. 2, 2° capoverso) secondo cui la merce non è stata consegnata ad un vettore o spedizioniere, ma è stata trasportata dal venditore stesso con suo mezzo.
Ne deriva che il momento di individuazione delle piante è coinciso con l’esecuzione dell’obbligazione di consegna d elle stesse (di cui al n. 1 dell’art. 1479 cod. civ.), oggetto della compravendita, nel territorio di Belpasso (Catania), dove sono poi state messe a dimora nel fondo dell’acquirente : il forum destinatae solutionis è stato, dunque, correttamente individuato nel circondario del Tribunale di Catania.
Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione delle norme processuali in materia di competenza territoriale, ex art. 28 cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, erra in ogni caso il Tribunale di Catania a ritenere vessatoria la clausola indicata nell’accordo sottoscritto tra le parti: il foro prescelto con la sottoscrizione del contratto è un foro legislativamente previsto (artt.18 e/o 19 cod. proc. civ.) e, pertanto, la clausola non poteva definirsi «vessatoria».
3.1. Il motivo è infondato, per quanto di ragione. Il punto 5 della proposta di commissione (riportato in ricorso) recita: «Per qualsiasi controversia si adirà l’autorità giudiziaria competente nel territorio
della ditta venditrice». E’ regola di questa Corte che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell’art. 29, comma 2, codice di rito, un’enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21362 del 06/10/2020, Rv. 659159 -01; Cass. 4757/ 2005; Cass. 17449 del 2007; Cass. 18707/n 2014; Cass. 1838/ 2018).
Applicata al caso di specie, questa regola significa che la indicazione della esclusività del foro deve risultare inequivoca rispetto alla facoltatività espressa dall’art. 20 cod. proc. civ.: tale, invece, non essendo nella lettera della clausola sopra riportata.
In definitiva, il Collegio dichiara la competenza del Tribunale di Catania e rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Catania e rigetta pertanto il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore
della controricorrente, che liquida in €. 2.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione