Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34025 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
Oggetto
Regolamento necessario di competenza -Competenza per territorio derogabile – Società prive di personalità giuridica – Eccezione di incompetenza territoriale – Riferimento al luogo ove è ubicata la sede legale – Sufficienza
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 8599/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOMEp.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
R2 s.n.c. di NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c.: EMAILpec.ordineavvocatitrevisoEMAILit);
-controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, n. cronol. 5287/2024 pubblicata il 25 marzo 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024
dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con ricorso per regolamento necessario di competenza la RAGIONE_SOCIALE impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Treviso, a conoscere della domanda da essa proposta di condanna della convenuta RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME al risarcimento del danno da inadempimento di contratto di social/web marketing e brandizzazione , per avere questa omesso di eseguire tempestivamente l’ordine della committente di provvedere alla cancellazione dai profili e canali social, della società del marchio della RAGIONE_SOCIALE dopo che quest ‘ultima aveva ottenuto la condanna dell’attrice al risarcimento del danno per la sua illegittima riproduzione sui social;
premesso che parte convenuta risultava avere la propria sede legale nel circondario del Tribunale di Treviso, mentre in quello del giudice adìto era situata una sede secondaria, il Tribunale lagunare ha ritenuto:
─ di dover escludere la rilevanza di quest’ultima ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 , primo comma, secondo inciso, c.p.c., non emergendo un collegamento tra l’oggetto del contendere e la sede secondaria di Jesolo;
─ che non emergevano ex actis neppure elementi atti a concludere che presso la sede secondaria predetta sia sorta o dovesse essere eseguita l’obbligazione ;
─ che sia con riferimento al criterio generale di cui all’art. 19 c.p.c. che sulla base dell’art. 20 c.p.c. , in rel azione all’ art. 1326 c.c., fosse territorialmente competente non il Tribunale di Venezia, ma quello di Treviso;
a fondamento del proposto regolamento la RAGIONE_SOCIALE articola due motivi;
vi resiste la R2 s.n.c. di NOME COGNOME depositando memoria ex art. 47, ult. co., cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che la Corte dichiari la competenza territoriale del Tribunale di Treviso e respinga il ricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie;
considerato che:
con il primo motivo la ricorrente deduce violazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 19 e 38 cod. proc. civ. per avere il giudice a quo declinato la propria competenza in mancanza di una puntuale ed integrale contestazione da parte della convenuta dei fori alternativi ed, in specie, di quello di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 19 cod. proc. civ.;
con il secondo motivo essa deduce violazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 20 e 38 cod. proc. civ. per avere il Tribunale di Venezia declinato la propria competenza omettendo di valutare ove effettivamente il contratto si fosse concluso e dove l’obbligazione avrebbe dovuto avere esecuzione;
al riguardo, premesso che si trattava di contratto di web agency non versato per iscritto, sostiene che:
─ l’intesa tra le parti era stata raggiunta in Jesolo (VE);
─ il luogo di esecuzione dell’obbligazione avrebbe dovuto essere individuato in San Donà di Piave (VE), ove è la propria sede legale, posto che il sito web oggetto di intervento, così come i profili social, era quello di essa società ricorrente, e che la ditta RAGIONE_SOCIALE interveniva sullo stesso da remoto;
il primo motivo è infondato;
la mancata contestazione, da parte del convenuto, della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’ultima parte del
primo comma dell’art. 19 c.p.c. non comporta l’incompletezza dell’eccezione: ciò, però, non per la ragione addotta dal giudice a quo (che, esprimendo una valutazione di merito sulla rilevanza di un tale collegamento, suppone di doversene occupare, in tal modo inammissibilmente prospettandosi esso stesso la questione ex officio ), quanto perché, secondo fermo indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, che deve essere qui ribadito, per le società prive di personalità giuridica, quale è nella specie la convenuta s.n.c., il riferimento, nell’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, al luogo ove è ubicata la sede legale della società è sufficiente ad implicare la contestazione del foro generale di cui all’art. 19, secondo comma, cod. proc. civ., dal momento che, per tali società, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale (Cass. 21/07/2006, n. 16800; 25/08/2015, n. 17130; 15/05/2019, n. 13049; 31/05/2023, n. 15456);
è altresì infondato il secondo motivo;
quanto al luogo dove è sorta l’obbligazione, la documentazione presente nel fascicolo del procedimento a quo , consente di ritenere che, come affermato sia pure apoditticamente nell’ordinanza impugnata, esso ricada nel circondario del Tribunale di Treviso per essersi lì concluso il contratto per effetto dell’incontro tra proposta ed accettazione, ex art. 1326 cod. civ., e segnatamente nella sede di Ormelle (TV) della proponente RAGIONE_SOCIALE;
tanto si ricava, come osservato dal P.G. nelle proprie conclusioni, dal preventivo del 15/2/2021 ─ prodotto dalla convenuta al momento della sua tempestiva costituzione in giudizio il 20/11/2023 qual « doc. 4 » ─ indirizzato dalla convenuta all’attrice;
tale preventivo, infatti, può considerarsi integrare proposta contrattuale, la cui accettazione – per implicito ricavabile dalle fatture in atti ─ deve presumersi pervenuta a conoscenza della proponente
nella sua sede all’epoca posta nel circondario di Treviso, risultando aperta la unità operativa in Jesolo solo in data successiva, l’1/7/2021, quando le prestazioni contrattuali erano state già eseguite, come pure desumibile dalle fatture in atti;
nella memoria la ricorrente contesta tale valutazione rilevando, in sostanza, che l’inadempimento è da riferirsi non alle obbligazioni sorte in dipendenza dell’accettazione della menzionata proposta, le quali sarebbero da riferire ad un rapporto estinto, ma a quella nascente da un successivo incarico affidato, alla stregua di nuova proposta contrattuale, una volta sorta l’esigenza di porre rimedio alla situazione rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE;
una tale prospettazione, tuttavia, risulta del tutto nuova e diversa rispetto alle allegazioni poste a fondamento della domanda introduttiva del giudizio a quo e non può pertanto essere presa in considerazione ai fini del proposto regolamento, dovendo questo essere deciso, « ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti » (art. 38, ult. co., c.p.c.): essa realizza, a ben vedere, un vero e proprio mutamento della domanda, dato che si prospetta non che la fonte della pretesa creditoria di risarcimento danni fosse il contratto oroginariamente stipulato inter partes , ma un contratto nuovo stipulato tramite la conversazione telefonica;
tanto non esime dal rilevare che rimane inspiegato come la conversazione sollecitatoria della rimozione dal sito avrebbe integrato un nuovo rapporto contrattuale e non si sarebbe iscritta nell’àmbito dell’originario rapporto contrattuale;
anche rispetto al criterio alternativo del forum destinatae solutionis deve ritenersi corretta la declinatoria di competenza del giudice veneziano, ancorché anch’essa meramente assertiva e immotivata;
è pacifico in causa che l’obbligazione dedotta in causa concerne lo sviluppo, da parte della R2 s.n.c., del sito web della società Sol Levante, la gestione dei social e della cartellonistica della stessa;
in particolare, la pretesa risarcitoria è, come già detto, riferita alla intempestiva esecuzione dell’ordine della committente di provvedere alla cancellazione dai profili e canali social della società del marchio RAGIONE_SOCIALE
come condivisibilmente osservato dal P.G., tale operazione, consistente in prestazioni telematiche, doveva avvenire necessariamente da remoto ad opera della convenuta;
in mancanza di diverse emergenze, il luogo di materiale esecuzione di tale prestazione, quale convenuto in contratto, non può dunque che presumersi coincidente con quello della sede legale della convenuta, in Ormelle (TV), a nulla rilevando che il prodotto di tale prestazione riguardasse il sito internet e/o le pagine social della committente, non costituendo questi un luogo spazialmente identificabile con un dato territorio e costituendo comunque la configurazione del sito e delle pagine predette il frutto dell’attività di web management svolta dalla R2 s.n.c. e, dunque, una realtà fenomenica distinta dalla prestazione in sé e per sé considerata, alla quale soltanto occorre fa riferimento in relazione al criterio in questione;
non pertinente a tal fine è, nella specie, il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 21661 del 13/10/2009, evocato dalla ricorrente, in quanto affermato in tema di responsabilità extracontrattuale e con riferimento al diverso criterio del luogo ove è sorta l’obbligazione ( forum commissi delicti ) il quale si identifica nel luogo ove si verifica il fatto produttivo del danno, in tale nozione dovendosi necessariamente ricomprendere anche l’evento dannoso;
deve essere, dunque, affermata la competenza per territorio del Tribunale di Treviso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell’art. 5, comma 5, del detto d.m. secondo cui « Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa
si considererà di valore indeterminabile »;
invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706);
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Treviso, fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese processuali liquidate in € 2.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza