Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8916 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14335/2022 r.g., proposto da
NOME COGNOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia dell’ 11/05/2022, n.r.g. 193/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
OGGETTO:
litispendenza regolamento competenza
–
di
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato la litispendenza in favore del Tribunale di Napoli, previamente adito, e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Il Tribunale:
ha preso atto che RAGIONE_SOCIALE aveva previamente adito il Tribunale partenopeo con un ricorso avente ad oggetto la legittimità del licenziamento irrogato al COGNOME e l’accertamento dell’orario di lavoro da lui osservato durante il rapporto di lavoro, ossia un oggetto coincidente con quello del ricorso proposto dal COGNOME dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia;
ha evidenziato che il COGNOME conserva intatto il suo diritto di difesa, mediante costituzione in quel giudizio e quindi facendo cessare il suo stato contumaciale, peraltro già dichiarato dal giudice napoletano;
ha affermato che il silenzio serbato dalla società in quel giudizio circa la pendenza dell’ulteriore giudizio promosso dal lavoratore sia circostanza del tutto irrilevante ai fini dell’art. 39 c.p.c., da cui funzione, di ordine pubblico processuale, è quella di evitare duplicità di pronunce con conseguente rischio di possibile contrasto di giudicati;
ha ritenuto che l’ electio fori operata dalla società non sia pretestuosa né manifestamente abusiva, considerato che in Napoli è la sede legale della società e che Napoli costituisce uno dei possibili fori ex art. 413, co. 2, c.p.c.
2.- Avverso tale ordinanza COGNOME ha proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato a due motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Il P.G. ha depositato memoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.L’eccezione formulata dalla società in termini di improcedibilità del regolamento di competenza, per non avere il COGNOME ottemperato agli oneri impostigli dall’art. 47 c.p.c., è infondata.
Il NOME ha rivolto l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio al Giudice napoletano, che l’ha rigettata, rilevando che quell’istanza andava presentata alla cancelleria.
Tuttavia, in omaggio al principio di conservazione degli atti giuridici, anche processuali, deve ritenersi che comunque l’istanza sia stata utilmente presentata, sicché è in via consequenziale potere-dovere del Giudice partenopeo di trasmetterla alla cancelleria del proprio ufficio per gli incombenti previsti dall’art. 47 c.p.c.
2.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 39 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto sussistente l’ identità di cause invece inesistente.
Sostiene che le due cause sono diverse per il petitum , come dimostrato dalla difesa spiegata da RAGIONE_SOCIALE nel giudizio dinanzi al Tribunale calabrese, che ha introdotto eccezioni del tutto nuove e diverse da quelle fatte valere come deduzioni nel suo ricorso dinanzi al Tribunale partenopeo.
Aggiunge che le due cause sono diverse anche con riguardo al profilo soggettivo, in quanto nel giudizio dinanzi al Tribunale napoletano RAGIONE_SOCIALE spa ha fatto valere anche interessi di altra società (RAGIONE_SOCIALE) asseritamente danneggiata da condotte addebitate al lavoratore.
Il motivo è infondato.
Le parti dei due processi sono identiche. Attiene poi al profilo della legittimazione attiva la questione agitata dall’odierno ricorrente circa la deduzione -da parte di RAGIONE_SOCIALE -di interessi facenti capo ad altro soggetto giuridico (RAGIONE_SOCIALE).
Le causae petendi dei due processi sono identiche, attenendo -come esattamente rilevato dal Tribunale -alla legittimità del licenziamento e alla quantità di ore di lavoro asseritamente svolte dal NOME. Ovviamente i provvedimenti richiesti al Giudice del merito -ossia i due petita -sono diversi, ma corrispondentemente contrapposti, quale necessaria conseguenza del fatto che ‘ricorrente’ nel primo giudizio è la società datrice di lavoro mentre nel secondo è il lavoratore licenziato.
3.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 39 c.p.c. ‘in combinato disposto’ con l’art. 413 c.p.c. Lamenta che il Tribunale non ha rilevato che il rapporto di lavoro era sorto in Pargheglia (Vibo Valentia) e lì si era sempre svolto, sicché nessun criterio può radicare la competenza territoriale dinanzi al Tribunale di Napoli.
Il motivo è infondato.
L’ordinanza che pronunzia la litispendenza è assimilabile ad una pronunzia di incompetenza, tanto è vero che l’ordinamento prevede come unico rimedio impugnatorio il regolamento necessario di competenza (art. 42 c.p.c.).
Dunque questa Corte è chiamata a verificare a quale giudice appartenga la competenza territoriale, a prescindere dal fatto che il Tribunale di Napoli non abbia affrontato la questione della propria competenza.
In ogni caso l’iniziativa giudiziaria assunta dalla società datrice di lavoro, pienamente legittima, non si sottrae agli ordinari criteri di competenza territoriale dettati dall’art. 413, co. 2, c.p.c.
In via di principio va ricordato che i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall’ art. 413, co. 2 e 3, c.p.c. per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre: quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l’ azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla cessazione del rapporto). Gli ultimi due non possono intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa, né è dato argomentare diversamente in base alla legge n. 128/1992 (relativa ai rapporti di lavoro di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c.), attesa le peculiarità delle situazioni ivi regolate, alla cui stregua sono altresì da escludere dubbi di illegittimità costituzionale del sistema (Cass. n. 5704/1998), attesa la discrezionalità del legislatore nella fissazione dei criteri di competenza territoriale (Cass. ord. n. 13530/2012, che richiama Corte cost. nn. 362/1985 e 241/1993).
Nel caso in esame, a fronte della deduzione dell’odierno ricorrente, secondo cui tutti i criteri dettati dall’art. 413, co. 2, c.p.c. radicano la competenza dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la società controricorrente ha eccepito di aver previamente adìto il Tribunale partenopeo perché in Napoli è la sua sede legale ed il suo centro direzionale-amministrativo, ossia la c.d. sede effettiva.
Orbene, va premesso che il criterio di collegamento del luogo dell’azienda, previsto dall’art. 413 cit., non coincide con quello previsto in via generale dall’art. 19, co. 1, c.p.c. per le persone giuridiche, ma fa riferimento alla sede effettiva della società. Ne consegue che la parte che
sceglie questo foro ha l’onere di dimostrare che tale sede coincide con quella di effettivo svolgimento dell’attività sociale in virtù della presenza degli organi direttivi e di amministrazione (Cass. n. 812/1990).
Nel caso di specie tale onere è stato soddisfatto, atteso che il lavoratore non ha contestato la predetta coincidenza, non ha sollevato alcuna specifica doglianza nei confronti della relativa affermazione compiuta dal Tribunale calabrese, ma si è limitato ad invocare la sussistenza di altri fori, che tuttavia sono pur sempre alternativi e la cui scelta è rimessa insindacabilmente alla parte che per prima assume l’iniziativa giudiziaria (nella specie la RAGIONE_SOCIALE).
Ne consegue che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, come conformemente concluso dal P.G.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Napoli; rinvia la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in