Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26550 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26550 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4219/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, in proprio e in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BARI n. 2819/2022, depositata il 13/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza emessa dall’RAGIONE_SOCIALE, che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 4.500 per la violazione degli artt. 88 e 110, comma 9, lettera fbis del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza (TULPS), avendo installato apparecchi da intrattenimento nella sala giochi di NOME COGNOME senza che l’esercizio fosse dotato RAGIONE_SOCIALEa prescritta autorizzazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 TULPS, necessaria nei casi in cui nel locale in cui l’apparecchio è installato si effettuino scommesse sportive. L’opponente ha anzitutto eccepito l’incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio regionale per la Puglia di Bari a emettere il provvedimento sanzionatorio per fatti avvenuti nel territorio di Taranto, dato che con provvedimento del 30 aprile 2012 del direttore RAGIONE_SOCIALE‘ufficio regionale la competenza a emettere le sanzioni in materia di apparecchi da intrattenimento per i territori RAGIONE_SOCIALEa provincia di Lecce e di Taranto sarebbe stata demandata all’ufficio di Lecce.
Con la sentenza n. 1251/2016, il Giudice di pace di Bari ha accolto l’opposizione, ritenendo fondata, in via assorbente, l’eccezione di incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio regionale.
La sentenza è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per avere il giudice di primo grado ravvisato l’incompetenza funzionale e territoriale RAGIONE_SOCIALE‘ufficio regionale per la Puglia di Bari a irrogare sanzioni. Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha lamentato che il Giudice di pace avrebbe omesso di esaminare le proposte difese e di pronunciarsi nel merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda, violando in tal modo l’art. 112 c.p.c.
Con la sentenza 13 luglio 2022, n. 2819, il Tribunale di Bari ha rigettato l’appello. Secondo il Tribunale il Giudice di pace ha operato una condivisibile applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la competenza territoriale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE convenuta ad emettere ordinanze-ingiunzioni relative ad accertamenti effettuati nel territorio di Taranto, in specie Grottaglie, a seguito RAGIONE_SOCIALEa istituzione RAGIONE_SOCIALE sedi provinciali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avvenuta con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del d.l. 98/2011; nella sentenza impugnata si è correttamente evidenziato -ad avviso del Tribunale -che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva demandato all’ufficio di Lecce la competenza ad erogare sanzioni nella materia per cui è causa anche per il territorio di Taranto in cui erano state tenute le condotte oggetto di contestazione, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘avviso del 30 aprile 2012 emanato dal direttore RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di Bari; nelle more del giudizio sono poi intervenute -ha ancora precisato il Tribunale -diverse pronunce passate in giudicato tra le stesse parti che hanno affermato la competenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di Lecce.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, comma 14, del d.l. 98/2011, in quanto il Tribunale ha omesso di considerare che la disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’art. 34 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 1° ottobre 2004, dalla cui piana lettura emerge chiaramente che gli uffici periferici sono gli uffici regionali e segnatamente l’ufficio regionale di Bari per la Puglia; deve poi considerarsi che, in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 34, comma 5 del citato d.m., è stato adottato il decreto direttoriale del 20 settembre
2005 con il quale sono state fissate le competenze funzionali individuanti gli ambiti di competenza territoriale degli uffici regionali, prevedendo che le sezioni distaccate dagli stessi svolgano i compiti e le funzioni loro assegnate dai direttori regionali che ne definiscono altresì la competenza territoriale; con successivo provvedimento del 14 febbraio 2011 del direttore generale sono state istituite le ulteriori sezioni distaccate aggregate agli attuali uffici regionali, per la Puglia quelle di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; secondo la ricostruzione del Tribunale con la suddetta determinazione il direttore RAGIONE_SOCIALE‘ufficio regionale di Bari avrebbe attribuito alla sezione distaccata di Lecce la competenza ad emettere i provvedimenti sanzionatori anche nelle ipotesi di accertamenti effettuati nel territorio di Taranto; a ben vedere invece è sufficiente leggere il provvedimento per rendersi conto RAGIONE_SOCIALE‘evidente errore in cui è incorso il giudicante.
2) Il secondo motivo contesta la violazione falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c.: il giudice d’appello ha falsamente applicato le norme che regolano l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa cosa giudicata, ritenendo che la decisione assunta dal Giudice di pace di Bari su una questione preliminare precluda l’esame RAGIONE_SOCIALEa medesima questione in relazione a un altro rapporto sostanziale intercorrente tra le medesime parti.
I motivi sono fondati laddove censurano la sentenza impugnata per avere confermato la pronuncia di primo grado che ha annullato l’ordinanza -ingiunzione perché viziata da incompetenza, essendo stata emessa dall’ufficio regionale per la Puglia di Bari invece che dalla sezione distaccata di Lecce.
Come precisa la ricorrente, gli uffici periferici di cui al comma 14 RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del d.l. 98/2011 (secondo il quale ‘al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza per le attività di competenza degli uffici periferici, la competenza è RAGIONE_SOCIALE‘ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale
del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l’atto illegittimo’) sono gli uffici regionali di cui all’art. 34 del decreto 1° ottobre 2004 del RAGIONE_SOCIALE (recante il regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del d.P.R. 385/2003), ‘aventi competenza territoriale su una o più regioni’, per la Puglia l’ufficio regionale di Bari (comma 3). L’ufficio regionale, ‘nell’ambito del territorio di competenza: a) provvede, sulla base degli indirizzi RAGIONE_SOCIALEa direzione per i giochi, alle attività amministrative relative al comparto dei giochi, verifica il rispetto degli obblighi da parte dei concessionari ed applica le relative sanzioni; b) effettua, sulla base degli indirizzi RAGIONE_SOCIALEa direzione per i giochi, le attività di controllo RAGIONE_SOCIALEa rete di distribuzione e dei punti di vendita; c) provvede, nel settore dei giochi, all’RAGIONE_SOCIALE, all’accertamento ed alla riscossione dei tributi di competenza e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni, RAGIONE_SOCIALE quote di prelievo a favore degli enti concedenti, nonché alla gestione del contenzioso di competenza’ (art. 34, comma 6). Ancora, secondo il decreto direttoriale del 20 settembre 2005 ‘l’ufficio regionale, nell’ambito del territorio di competenza, provvede nel settore dei giochi all’RAGIONE_SOCIALE, all’accertamento e alla riscossione dei tributi di competenza e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni, RAGIONE_SOCIALE quote di prelievo a favore degli enti concedenti nonché alla gestione del contenzioso di competenza’.
L’ufficio regionale di Bari aveva pertanto competenza a emettere l’ordinanza ingiunzione. Il fatto poi che, in attuazione dei commi 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘appena richiamato art. 34 (secondo cui ‘con atto del direttore generale possono essere definite ulteriori sezioni distaccate’, le cui competenze ‘sono definite con atto del direttore generale’), il decreto direttoriale del 20 settembre 2005 appena menzionato abbia previsto che ‘le sezioni distaccate degli uffici regionali svolgono i compiti e le funzioni loro assegnate dai direttori
regionali’ e che con atto del 30 aprile 2012 il direttore RAGIONE_SOCIALE‘ufficio regionale per la Puglia abbia demandato alla sezione distaccata di Lecce ‘la gestione RAGIONE_SOCIALE‘attività in materia di apparecchi da intrattenimento’ e che tra tale attività in premessa si faccia riferimento anche alla ‘applicazione sanzioni’, è profilo organizzativo interno RAGIONE_SOCIALE‘ufficio regionale, costituendo la sezione distaccata una mera articolazione interna del medesimo ufficio. Non siamo di fronte né a un vizio di incompetenza assoluta, né a un vizio di incompetenza relativa RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa: come ha precisato questa Corte, il vizio di incompetenza assoluta, che è causa di nullità del provvedimento rilevabile d’ufficio dal giudice, ‘ricorre soltanto se l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE cui l’organo emittente appartiene’ (così Cass. n. 28108/2018, v. anche Cass. 12555/2012), mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientri, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (Cass. n. 17569/2021; cfr. Cass. 4924/1992; Cass. 8987/1990; Cass. 6308/1990).
L’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ufficio regionale non ha pertanto viziato di nullità, sia pure relativa, l’ordinanza -ingiunzione, non trattandosi di attribuzioni tra organi o enti diversi, ma unicamente tra articolazioni di un medesimo ufficio.
Quanto al richiamo effettuato dalla sentenza impugnata al principio RAGIONE_SOCIALEa cosa giudicata, va rilevato che l’efficacia di giudicato è subordinata all’identità non del solo profilo soggettivo, ma anche di quello oggettivo e non si può parlare di identità oggettiva in relazione a provvedimenti sanzionatori diversi irrogati -sia pure dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa parte -per condotte differenti. Non assume quindi rilievo che l’incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di Bari ad emettere la sanzione di cui all’art. 110, comma 9, lettera fbis TULPS per accertamenti effettuati nel
territorio di Taranto sia stata affermata da pronunzie passate in giudicato.
II. Il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Bari, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa sezione