Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33663 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33663 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio (art. 45 c.p.c.)
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 15 luglio 2025, comunicata in pari data, nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/2025 R.G. Trib. Firenze, tra:
COGNOME NOME e NOME COGNOME;
e
Repubblica Federale Tedesca; RAGIONE_SOCIALE; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO che chiede che la Corte di cassazione, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di regolamento,
determini la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME , rispettivamente moglie e figlia di NOME COGNOME, deceduto il 19 aprile 2018, militare catturato sul fronte greco e internato nel campo di prigionia tedesco di Meppen (Stalag VI) negli anni 1943-1945, hanno convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 281decies c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma, la Repubblica Federale di Germania e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone, iure successionis , la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro congiunto, nella misura di euro 13.000 ciascuna o nella somma ritenuta di giustizia;
la domanda è stata proposta anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha istituito presso il MEF un fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati dalle truppe tedesche del Terzo Reich;
la Repubblica Federale di Germania è rimasta contumace, mentre il MEF si è costituito deducendo la propria titolarità passiva;
il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 novembre 2024, ha sollevato d’ufficio la questione di incompetenza territoriale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 c.p.c., dichiarandosi incompetente e individuando la competenza nel Foro di Firenze, in base alle norme sulla contabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato (r.d. 23 maggio 1924 n. 827), secondo cui il pagamento dei debiti RAGIONE_SOCIALEo Stato avviene presso la Tesoreria provinciale del domicilio del creditore;
riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Firenze, l’Avvocatura Distrettuale si è costituita eccependo:
che il Comune di Massa, ove risiedono le attrici, appartiene al Distretto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Genova e non di Firenze;
che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n.
7371/2025 e n. 21817/2024), per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da crimini di guerra, il foro competente è quello di Roma, luogo di ubicazione RAGIONE_SOCIALEa tesoreria centrale del MEF deputata all’erogazione dei ristori;
c) che le attrici avevano eletto domicilio per l’incasso presso uno studio legale in Roma;
conformemente a tale eccezione il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha richiesto a questa Corte, ex officio , il regolamento di competenza, rilevando che l’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 attribuisce in via esclusiva al RAGIONE_SOCIALE la titolarità passiva e che il pagamento dei ristori avviene tramite la RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che il forum destinatae solutionis deve essere individuato in Roma, sede RAGIONE_SOCIALE‘autorità amministrativa centrale, con conseguente radicamento RAGIONE_SOCIALEa competenza presso gli Uffici giudiziari di Roma;
la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis.1 cod. proc. civ.;
le parti hanno depositato scritti difensivi;
il P .M. ha concluso l’accoglimento del proposto regolamento d’ufficio e la conseguente declaratoria del la competenza territoriale del Tribunale di Roma ;
considerato che:
l’istanza di regolamento d’ufficio è fondata e deve essere accolta; con la richiamata ordinanza n. 7371 del 19/03/2025, pronunciata in fattispecie del tutto analoga e alle cui motivazione può farsi integrale rimando ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c., questa Corte ha enunciato il principio di diritto, che va qui ribadito, secondo cui « per le controversie in cui sia parte il RAGIONE_SOCIALE aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del Terzo
Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall’art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione RAGIONE_SOCIALEa tesoreria di riferimento RAGIONE_SOCIALE‘autorità amministrativa centrale istituita presso il RAGIONE_SOCIALE deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori»;
mette conto solo precisare che la fattispecie in esame, così come quella esaminata nel testé citato e qui ribadito precedente, è diversa da quella oggetto di Cass. n. 23669 del 2025, relativa a controversia promossa, per analoga pretesa risarcitoria, solo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Repubblica federale di Germania e nella quale il MEF era intervenuto facendo valere non una legittimazione passiva ma la legittimazione (attiva) ad intervenire nel giudizio risarcitorio introdotto nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato estero;
come bene evidenziato nel citato più recente arresto (v. in motivazione, par. 3, cui si rimanda), nel caso in cui, come accade nella specie, la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice per i pregiudizi conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle truppe naziste in danno del suo dante causa sia proposta nei confronti non solo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica federale tedesca ma anche RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, la costituzione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE, avvenuta – nella contumacia RAGIONE_SOCIALEo Stato estero – con la rivendicazione RAGIONE_SOCIALEa propria esclusiva legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, integra non già un intervento propriamente detto ma piuttosto la costituzione RAGIONE_SOCIALEa amministrazione statale, dotata – in chiave di affermazione – RAGIONE_SOCIALEa titolarità passiva rispetto al rapporto dedotto in giudizio ed avente pertanto la qualità di ‘giusta parte’ da convenire in giudizio, in luogo di quella erroneamente individuata nell’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite, così in sostanza realizzandosi un effetto di
sanatoria equivalente a quello disegnato dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 25 marzo 1958, n. 260 (v. Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649);
discende da ciò la competenza inderogabile del giudice del foro erariale (rilevante rispetto alla domanda verso l’amministrazione e prevalente data la sua inderogabilità), nella fattispecie individuata, in base al criterio di radicamento basato sul forum destinatae solutionis (esclusa l’operatività del forum commissi delicti , per essere stato perpetrato il denunciato illecito fuori dai confini nazionali, ed in applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di contabilità pubblica in luogo di quella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 1182 cod. civ.), nel Tribunale di Roma, avuto riguardo al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 28 giugno 2023, secondo cui l’erogazione dei ristori è effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istituita presso il RAGIONE_SOCIALE, con attribuzione RAGIONE_SOCIALEa competenza unicamente alla tesoreria centrale, ubicata nella Capitale, e con esclusione RAGIONE_SOCIALE tesoriere territoriali;
va pertanto dichiarata la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma, con termine per la riassunzione di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento;
non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018; Sez. 6 – 2 n. 7596 del 2011; Sez. 6 – 3 n. 17811 del 2012);
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Roma; assegna per la riassunzione RAGIONE_SOCIALEa controversia termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)