Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7371 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al numero 13447 del ruolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘anno 202 4, sollevato dal TRIBUNALE DI NAPOLI con ordinanza emessa in data 14 giugno 2024 nel giudizio iscritto al n. 24146/2023 del R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra
GRIECO NOME COGNOME, GRIECO NOME E GRIECO NOME
e
REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA, PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI MINISTRI, RAGIONE_SOCIALE
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare la competenza del Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di figli ed eredi legittimi di NOME COGNOME, domandarono al Tribunale di Roma la condanna RAGIONE_SOCIALEa Repubblica federale tedesca e RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE Italiano, in persona RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis , sofferti in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘internamento e RAGIONE_SOCIALEa deportazione dal settembre 1943 al maggio 1945 del loro congiunto, all’epoca militare italiano, presso un campo di concentramento nazista.
Alla lite spiegò attiva resistenza la RAGIONE_SOCIALE; nel giudizio depositò motu proprio atto di costituzione anche il RAGIONE_SOCIALE , il quale dedusse la propria titolarità passiva rispetto alla domanda attorea.
Con ordinanza resa il 20 settembre 2023, il Tribunale di Roma declinò la propria competenza ratione loci in favore del Tribunale di Napoli, individuando il forum destinatae solutionis , rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 cod. proc. civ., nel luogo di ubicazione RAGIONE_SOCIALEa tesoreria provinciale deputata al pagamento nella cui circoscrizione aveva domicilio il creditore, domicilio sito, nella specie, in Comune ricadente nel distretto di Corte di appello di Napoli.
Riassunta la controversia, con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 cod. proc. civ., ravvisando la devoluzione RAGIONE_SOCIALEa lite al Tribunale di Roma.
A suffragio RAGIONE_SOCIALE‘assunto, il giudice partenopeo , premesso che la domanda risarcitoria era stata azionata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Italiana, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE e priva di articolazioni periferiche sul territorio nazionale, ha rilevato
r.g. n. 13447/2024 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
come la tesoreria di detta RAGIONE_SOCIALE avesse esclusiva sede in Roma, ivi pertanto radicandosi il luogo dove doveva eseguirsi l’obbligazione .
Innanzi questa Corte il P.G. ha depositato conclusioni come in epigrafe, mentre le parti non hanno depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Va affermata la competenza ratione loci del Tribunale di Roma.
L’enunciata conclusione postula alcune premesse generali di carattere sistematico.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 25, primo periodo, cod. proc. civ., la competenza per le cause nelle quali è parte una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE spetta al giudice del luogo dove ha sede l ‘ ufficio RAGIONE_SOCIALE ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo RAGIONE_SOCIALEe parti (art. 28 cod. proc. civ.) né per adesione RAGIONE_SOCIALEe parti costituite all ‘ indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma, cod. proc. civ.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe barriere preclusive poste dal codice, anche di ufficio dal giudice (art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.).
La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall ‘ art. 25 cod. proc. civ., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura RAGIONE_SOCIALE e inderogabile, è sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (sul tema, specificamente, Cass. 03/09/2004, n. 17880 nonché, più di recente, Cass. 26/11/2020, n. 26883).
Nelle controversie in cui sia convenuta un’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, il distretto in cui si trova il giudice competente si stabilisce con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta l’ obbligazione o deve
eseguirsi l’adempimento oppure ancora in cui si trova la cosa oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda (art. 25, secondo periodo, cod. proc. civ.).
In siffatte cause, quando l’obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l’individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione RAGIONE_SOCIALE‘illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione).
Circa questo secondo criterio, tuttavia, il luogo di adempimento dei debiti pecuniari RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua RAGIONE_SOCIALEa regola dettata, in via RAGIONE_SOCIALE, dall’art. 1182 cod. civ., bensì facendo applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di contabilità pubblica, le quali (segnat amente: l’art. 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; gli artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno riferimento alla sede RAGIONE_SOCIALEa tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, RAGIONE_SOCIALEa sezione di tesoreria RAGIONE_SOCIALEa provincia in cui il creditore è domiciliato cfr. da ultimo, Cass. 02/08/2024, n. 21817 e, in precedenza, Cass. 16/02/2012, n. 2265; sulle obbligazioni da fatto illecito, v. Cass. 17/09/2015, n. 18287; Cass. 04/10/2004, n. 19808).
3. Così definite le coordinate di orientamento, nella vicenda de qua la ragione causale RAGIONE_SOCIALEa domanda (risarcimento danni da fatto illecito) e l’originario destinatario RAGIONE_SOCIALEa stessa (la RAGIONE_SOCIALE) inducono, senza incertezze, a dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Roma sulla controversia.
Esclusa infatti la possibile operatività del forum commissi deliciti (per essere il denunciato illecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quanto al forum destinatae solutionis , che per i pagamenti di debiti in danaro la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, in conformità alle regole di contabilità di RAGIONE_SOCIALE, si avvale di un’unica
tesoreria, ubicata in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali (negli stessi termini, Cass. 08/11/2022, n. 32766).
Occorre ora interrogarsi se ed in qual maniera spieghi incidenza sull’individuazione del giudice ratione loci competente la (volontaria) costituzione nel giudizio del RAGIONE_SOCIALE, avvenuta con la rivendicazione RAGIONE_SOCIALEa propria esclusiva legittimazione passiva rispetto all’azione risarcitoria esperita.
Preliminarmente, la così svolta attività processuale (per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE) non integra un intervento propriamente detto ma concreta la costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite, così in sostanza realizzando un effetto di sanatoria equival ente a quello disegnato dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 25 marzo 1958, n. 260 (per una vicenda similare, cfr. Cass. 13/05/2005, n. 10111; su ll’àmbito e sul modo di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma citata, Cass., Sez. U, 27/11/2018, n. 30649).
Ed infatti, in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione spetta unicamente al RAGIONE_SOCIALE .
Tanto in virtù RAGIONE_SOCIALEe disposizioni speciali in materia dettate dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, istitutivo (all’art. 43) presso il RAGIONE_SOCIALE di un « fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili RAGIONE_SOCIALEa persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 ».
A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) RAGIONE_SOCIALEe
poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa prefissata indagine sulla competenza, però, assume decisiva valenza il precetto del quarto comma del citato art. 43, con cui si è previsto che con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e finanz e siano stabilite « a) le procedure di accesso al fondo; b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto [..]».
In attuazione RAGIONE_SOCIALEa norma, con decreto del RAGIONE_SOCIALE del 28 giugno 2023 (emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 23 agosto 1988, n. 400, e, dunque, qualificabile come regolamento di delegificazione), è stato sancito (art. 4) che l’erogazione dei ristori sia effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE istituita presso il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, assegnando agli Uffici territoriali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE soltanto compiti ancillari al pagamento, quale la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità (art. 4, comma 4).
Con la modalità di pagamento in tal guisa realizzata, ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione del forum destinatae solutionis , ovvero del luogo di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni causalmente ascritte alla specifica tipologia di danni in questione, l’unica tesoreria da considerare è quella RAGIONE_SOCIALE‘autorità amministrativa centrale, ubicata nella Capitale , con conseguente radicamento RAGIONE_SOCIALEe liti presso gli Uffici giudiziari di Roma.
5. Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: « per le controversie in cui sia parte il RAGIONE_SOCIALE aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall’art. 43 del
r.g. n. 13447/2024 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione