Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23453 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23453 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 17376/2024
promosso da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
– resistente – avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Torino n. 3759/2024, pubblicata il 28/06/2024, comunicata il 02/07/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con dichiarazione della competenza del Tribunale di Torino;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/07/2019, il Consorzio RAGIONE_SOCIALE (di seguito, il CONSORZIO) e la RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) costituivano un ‘Raggruppamento Temporaneo di Imprese’ di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016, al fine di sottoscrivere con l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) della Provincia di Palermo un contratto di appalto per i lavori di manutenzione straordinaria delle scale condominiali. La RAGIONE_SOCIALE (nella qualità di impresa mandante) conferiva mandato speciale ed irrevocabile con rappresentanza al CONSORZIO (nella sua qualità di impresa capogruppo mandataria), al fine di intrattenere rapporti con la committenza.
Intervenuta l’aggiudicazione definitiva in favore del costituito ‘Raggruppamento Temporaneo RAGIONE_SOCIALE‘, veniva stipulato, in data 20/02/2020, tra l’ impresa capogruppo mandataria e la committenza il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori di cui sopra.
Nel corso dell’esecuzione delle opere, la RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti del CONSORZIO la fattura n. 811 del 30/09/ 2022 di € 58.216,53 , quale terzo acconto, come da certificato di pagamento n. 8, ma l’adempimento , pure sollecitato, non veniva eseguito. (All. 4 al ricorso per regolamento di competenza). Anche l’Istituto committente invitava il CONSORZIO a pagare a RAGIONE_SOCIALE proprio la somma di cui alla fattura o, in caso di avvenuto pagamento, a consegnare la fattura debitamente quietanzata (All. 4 al ricorso per regolamento di competenza).
Richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per la somma sopra indicata, il CONSORZIO proponeva opposizione ex art 645 c.p.c., eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Vicenza e, nel merito, una serie di inadempimenti della co ntroparte ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c .
Con riferimento all’eccezione di incompetenza, l’opponente deduceva che, nella specie, non trovava applicazione il combinato disposto di cui agli art. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., che individua, quale foro facoltativo quello in cui deve eseguirsi l’obbligazione e perciò i l domicilio del creditore (Torino), perché si trattava di obbligazione avente ad oggetto somme di danaro, cui si applicava i l disposto dell’art. 19 c.p.c., che individua , quale foro generale delle persone giuridiche, il luogo in cui ha sede la persona giuridica convenuta (Vicenza).
Nel costituirsi, l’opposta c ontestava detta eccezione e, depositate memorie ex art 171 ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza datata 08/03/2024, rilevando che l’opposizione non risultava fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Ritenute, inoltre, inammissibili le prove formulate dalle parti e la causa matura per la decisione, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 18 /09/2024. Con provvedimento anticipatorio del 15/04/2024, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive e per repliche.
C on l’ordinanza in questa sede impugnata, il Tribunale di Torino dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Vicenza, motivando come segue: « … Per quanto concerne la verifica della sussistenza della competenza del Tribunale di Torino ai sensi degli art. 20 Cpc e 1182 c. 3 Cc, invocati dalla convenuta, bisogna tenere conto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182 c. 3 Cc sono ‘esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale’, con la precisazione che ‘deve trattarsi … di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto’ (Cass. Sez. Un. 17989/2016). In
applicazione di questi principi, si ritiene che l’obbligazione dell’attrice non sia liquida, in quanto il certificato di pagamento n. 8 – riferito allo stato di avanzamento n. 8 dei lavori eseguiti a tutto il 28/09/2022 e richiamato espressamente nella fattura n. 811/2022 attesta che l’Iacp di Palermo ha liquidato all’attrice € 70.464,51, ma non permette di individuare analiticamente, neanche attraverso un confronto con i codici degli articoli riportati nello stato di avanzamento n. 8, le voci di costo riferite ai lavori rientranti nella categoria OS4, di competenza della RAGIONE_SOCIALE con conseguente difetto del requisito della liquidità dell’obbligazione (doc. 4 fasc. conv. e doc. 11 fasc. mon.) …»
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi di censura.
Il CONSORZIO ha depositato scritture difensive.
Nel corso del procedimento la ricorrente ha revocato il mandato difensivo all’avv. NOME COGNOME uni dei due difensori in origine nominati.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha depositato in data 14/02/2025 la propria memoria difensiva, concludendo per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Torino.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Erronea declaratoria di incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 cpc ed erronea esclusione del forum creditoris di cui agli artt. 20 cpc e 1182 comma terzo cc. per supposta dichiarata insussistenza del requisito della liquidità del credito azionato in via monitoria con fattura nonostante la mancata contestazione dell’an e del quantum debeatur di cui in fattura da parte del Consorzio resistente.»
Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Erronea declaratoria di incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 19 cpc ed erronea esclusione del forum creditoris di cui agli artt. 20 cpc e 1182 comma terzo cc. per supposta errata insussistenza del requisito della liquidità del credito azionato in via monitoria allo stato degli atti ex art. 38 ultimo comma cpc in relazione alla nota della Stazione Appaltante IACP del 22.02.2023.»
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Questa Corte ha anche di recente precisato che, in tema di obbligazioni pecuniarie, ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis , ma anche agli effetti della mora ex re , la liquidità dell’obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità. I presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario un ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all ‘ an o al quantum (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021).
Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U), «Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L’ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una liquidità
scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell’applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale). Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all’attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l’ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all’ art. 38, ultimo comma, c.p.c.»
In tale ottica, si deve tenero conto che, se l’attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi il fatto che, all’esito del giudizio, emerga l’illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l’esistenza o l’ammontare.
Ove, poi, il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia “portabile”, la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021).
2.2. Nel caso di specie lo stesso Giudice di merito ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE, partecipe del raggruppamento di imprese costituito con il RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto eseguire tutti i lavori rientranti nella categoria OS4 e che quindi poteva vantare un credito nei confronti della capogruppo
che aveva ricevuto il pagamento da parte della committente con riferimento a tali lavori.
Le contestazioni del CONSORZIO non hanno riguardato tale circostanza, ma si sono riferite a diversi inadempimenti allegati e posti come giustificazione del mancato pagamento ai sensi dell’art. 1460 c.c.
Sulla scorta di quanto appena evidenziato, ciò è sufficiente a ritenere che il credito azionato in via monitoria sia facilmente determinabile in base agli accordi sorti tra le parti al momento in cui hanno costituito il raggruppamento di imprese.
Il Giudice di merito ha ritenuto l’obbligazione del CONSORZIO non liquida, perché dal certificato di pagamento, richiamato nella fattura, non era possibile individuare le voci di costo riferite ai lavori rientranti nella categoria OS4.
Ma tale circostanza attiene alla prova dell’ammontare del credito e non alla prova della sua caratteristica di credito portabile, tenuto conto che, come sopra evidenziato, in base agli accordi tra le imprese raggruppate, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto eseguire tutti i lavori rientranti nella categoria OS4.
L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo, da ritenersi assorbito.
In conclusione, il regolamento di competenza deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata , dovendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Torino a conoscere della presente controversia.
La statuizione sulle spese del presente giudizio è rimessa la giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata , dichiarando la competenza del Tribunale di Torino a conoscere della presente controversia.
Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile